IL COMANDANTE GENERALE

    Viste   le   leggi   23 aprile   1959,   n. 189,   e   successive
modificazioni,  e  18 febbraio  1963,  n. 87,  sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   recante   «Approvazione   del   testo   unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  recante  «Norme  di  attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  recante «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
    Vista   la   legge   11 luglio   1978,   n. 382,   e   successive
modificazioni,   recante   «Norme   di   principio  sulla  disciplina
militare»,  e  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 luglio
1986,  n. 545,  e successive modificazioni, concernente «Approvazione
del  regolamento  di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, comma
1, della legge 11 luglio 1978, n. 382»;
    Visto  l'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante  «Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni,  recante  «Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992,  n. 216,  in  materia  di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
    Viste  le disposizioni contenute nel Foglio d'Ordini Speciale sul
reclutamento  degli  allievi  finanzieri,  datato 14 dicembre 1995, e
successive modificazioni;
    Visto  l'art. 3,  comma  7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo»;
    Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  recante  «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente
«Regolamento  recante  norme  concernenti l'autonomia didattica degli
atenei»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto   il  decreto  ministeriale  del  17 maggio  2000,  n. 155,
concernente    «Regolamento    recante   norme   per   l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  nella  Guardia  di  finanza  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da  adottare  ai  sensi  dell'art. 3,  comma  4,  del  citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
    Visto    il   decreto   ministeriale   4 agosto   2000,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   28 novembre  2000,  recante
«Determinazione    delle    classi    delle    lauree   universitarie
specialistiche»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Vista  la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 387400, datata 20 novembre 2003, recante l'attribuzione di
specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Visto  l'art. 4,  comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2004)», che, tra l'altro,
ha  disposto  l'incremento organico del ruolo appuntati e finanzieri,
per l'anno 2005, di cinquecentotrenta unita';
    Visto l'art. 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
recante  «Sospensione  anticipata del servizio obbligatorio di leva e
disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma prefissata, nonche'
delega  al  Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di settore»;
    Visto  il  decreto  ministeriale 16 dicembre 2004, che fissa, tra
l'altro,  nel  20%  l'aliquota  massima  di  personale  femminile  da
arruolare  ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), della predetta
legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto  l'art. 1,  comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2005)»  il quale, tra
l'altro,  fa  salve  le  norme  speciali concernenti le assunzioni di
personale   contenute  nel  citato  art. 4,  comma  64,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350;
    Visto    il   decreto-legge   31 marzo   2005,   n. 45,   recante
«Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della
pubblica  sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco»;
    Ritenuto  di  dover  riservare, complessivamente, cinque posti ai
candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

                             Determina:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1. Sono indetti, per l'anno 2005, i seguenti concorsi:
      a) per  il  reclutamento di cinquantotto allievi finanzieri del
contingente  ordinario,  riservato  a  coloro  che  prestano  o hanno
prestato  servizio  di leva in qualita' di ausiliario nel Corpo della
Guardia  di  finanza,  in possesso dei prescritti requisiti. Le norme
che   regolano   lo  svolgimento  della  procedura  concorsuale  sono
riportate nella «Parte I» della presente determinazione;
      b) per il reclutamento di centotrentasei allievi finanzieri del
contingente  ordinario,  riservato ai volontari di truppa delle Forze
armate,  in  servizio  o  in  congedo,  in  possesso  dei  prescritti
requisiti.  Le  norme  che  regolano  lo  svolgimento della procedura
concorsuale   sono   riportate   nella   «Parte  II»  della  presente
determinazione.
    I  candidati  possono  presentare  domanda  per  una  sola  delle
suddette procedure concorsuali.
    2. Il reclutamento di personale femminile, effettuato mediante la
procedura  concorsuale  di cui al precedente comma 1, lettera b), non
potra'  superare  il  20%  dei  posti  disponibili,  cioe' ventisette
unita'.  Pertanto,  in  nessun  caso,  concorrenti di sesso femminile
potranno essere ammesse al corso di istruzione in un numero superiore
a  quello sopra indicato, anche se collocate in posizione utile nella
graduatoria di cui al successivo art. 31.
    3.  Due  dei  posti di cui alla lettera a) e tre dei posti di cui
alla   lettera   b)   del   precedente   comma   1   sono  riservati,
subordinatamente   al  possesso  degli  altri  requisiti  prescritti,
rispettivamente,  dai  successivi articoli 3 e 18, a coloro che siano
in   possesso  dell'attestato  di  cui  all'art. 4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 luglio  1976,  n. 752,  riferito al
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
    4.  I  posti  di  cui  al  precedente  comma 3, eventualmente non
coperti   per  mancanza  di  idonei,  saranno  conferiti  agli  altri
candidati idonei delle rispettive procedure concorsuali.