IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto lo statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 66, comma 2,
lettera  i), che demanda, tra l'altro, al direttore amministrativo le
procedure   finalizzate   al   reclutamento   del  personale  tecnico
amministrativo;
    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  concernente le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la   legge   5   febbraio   1992,  n. 104,  e  successive
modificazioni     ed    integrazioni,    concernente    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'U.E.  ai  posti  di  lavoro  presso  le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e  di  controllo  e successive modifiche introdotte con la
legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visti  il  decreto  ministeriale  n. 509  del  3 novembre  1999 e
successive  modificazioni  ed integrazioni ed il decreto ministeriale
del  4  agosto  2000 del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca, gia' M.U.R.S.T.;
    Visti  i  CC.CC.NN.LL.  del  personale tecnico-amministrativo del
comparto  Universita'  sottoscritti  in data 9 agosto 2000, 13 maggio
2003 e 27 gennaio 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  n. 3/2003  ed  in  particolare  l'art. 7 che ha
integrato  il  citato  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165,
introducendo l'art. 34-bis;
    Visto  il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante
norme sul trattamento dei dati personali;
    Visto  il  decreto rettorale 28 marzo 2003, n. 1414, con il quale
e'  stato  approvato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli
del personale tecnico-amministrativo;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge
11 febbraio 2005, n. 15, nonche' dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
    Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che detta disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 105, della
stessa  che dispone che le Universita' - a decorrere dall'anno 2005 -
adottino,   tra  l'altro,  programmi  triennali  del  fabbisogno  del
personale    tecnico-amministrativo,    a    tempo   determinato   ed
indeterminato,  tenuto  conto  delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi  bilanci  e  che i predetti programmi saranno valutati dal
M.I.U.R.  ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel F.F.O.,
fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
    Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2005, n. 7, convertito con
modificazioni  dalla  legge  31  marzo 2005, n. 43, ed in particolare
l'art. 1  dello stesso nel quale si dispone che i programmi di cui al
sopracitato  art. 1,  comma 105, legge n. 311/2004, saranno formulati
dalle  Universita'  ed  inviati, per la valutazione di compatibilita'
finanziaria, al M.I.U.R. entro il 31 marzo 2005;
    Vista la delibera del senato accademico n. 2 del 22 marzo 2005;
    Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione n. 45 del 24
marzo 2005;
    Vista  la  nota  prot.  n. 482  del 4 aprile 2005 con la quale il
M.I.U.R.   ha   valutato   positivamente,   per   l'anno   2005,   la
programmazione formulata da questa Universita';
    Visto  il  decreto  direttoriale n. 943 dell'8 giugno 2005 con il
quale  l'Amministrazione,  accertata  la  disponibilita' dei posti in
organico,    ha   autorizzato   l'avvio,   tra   l'altro,   dell'iter
amministrativo finalizzato all'attivazione del concorso pubblico, per
esami,  ad  un  posto  di  categoria  D, posizione economica D1, area
tecnica,  tecnico-scientifica  ed  elaborazione dati, per le esigenze
del  Laboratorio  di  chimica agraria del Dipartimento di scienze del
suolo, della pianta e dell'ambiente;
    Vista  la  nota  prot.  n. 44809 del 10 giugno 2005, inoltrata da
questa   Universita'   alla   Giunta  Regionale  della  Campania,  in
applicazione   del   citato   art. 34-bis   del  decreto  legislativo
n. 165/01,    introdotto   dall'art. 7   della   legge   n.   3/2003,
successivamente  inviata  per  i  provvedimenti  di  competenza dalla
Giunta   medesima  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica;
    Visto che il termine dei sessanta giorni di cui all'art. 7, comma
4, della legge 16 gennaio 2005 n. 3 e' decorso infruttuosamente;
    Vista  altresi'  la nota prot. n. 44810 del 10 giugno 2005 con la
quale  questa  Universita'  ha  provveduto  ad effettuare la relativa
mobilita'   interuniversitaria   in   applicazione  dell'art. 46  del
C.C.N.L.  9 agosto 2000, come sostituito dall'art. 19 del C.C.N.L. 27
gennaio 2005;
    Considerato  che  anche  la  predetta  mobilita'  ha  avuto esito
negativo;
    Ritenuto,   pertanto,   di  poter  procedere  all'emanazione  del
presente  bando  di  concorso finalizzato alla copertura del suddetto
posto;
    Vista   la   legge   del  12  marzo  1999,  n. 68,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili,  ed  in  particolare  l'art. 7, comma 2, che dispone a
favore  dei  predetti soggetti la statuizione di una riserva di posti
nei  concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  forze armate, congedati senza demerito,
anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte;
    Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2003,  n. 236, ed in
particolare  l'art. 11  che ricomprende nella sopracitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 5,  commi 1 e 2, del gia'
citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487/94 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di determinate
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso;
    Considerato,  altresi',  che  in  applicazione  della  richiamata
normativa  si  rende necessaria una riduzione dei posti da riservare,
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato   che  la  riduzione  proporzionale  sopraindicata  non
determina  il raggiungimento dell'unita' ne' a favore della categoria
dei   soggetti  disabili  ex  legge  n. 68/99,  ne'  a  favore  della
sopracitate  categorie  di  cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001,
n. 215  e  31  luglio  2003,  n. 236,  pur comportando in relazione a
questa  ultima  categoria una frazione di posto pari a 0,18 che sara'
cumulata  con  le  frazioni  di  posto  gia'  determinatesi  e che si
determineranno  a  seguito  di future selezioni a tempo indeterminato
bandite da questo Ateneo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    E'  indetto  il  concorso  pubblico,  per  esami,  ad un posto di
categoria     D,    posizione    economica    D1,    area    tecnica,
tecnico-scientifica   ed   elabozione   dati,  per  le  esigenze  del
Laboratorio di chimica agraria del Dipartimento di scienze del suolo,
della  pianta  e dell'ambiente dell'Universita' degli studi «Federico
II» di Napoli (cod. rif. 05/23).