IL DIRETTORE GENERALE
                 per la gestione delle risorse umane
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  concernente  le  norme  generali sull'ordinamento del
lavoro   alle   dipendenze   delle  amministrazioni  pubbliche  e  in
particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di personale;
    Visto  in  particolare  l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto
n. 165  del 2001 che dispone l'applicazione della disciplina prevista
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   per   le  parti  non
incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni,  concernente  nuove  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352,  recante  il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio  e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  concernente  «Azioni
positive  per  la  realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro»
con  riferimento anche al contenuto degli articoli 35 e 57 del citato
decreto   legislativo   n. 165/2001   al   fine   di  garantire  pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  e il
trattamento sul lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente  la  determinazione  dei  compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
    Vista  la  legge  16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche e
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto   il   decreto   legislativo   1° dicembre   1997,  n. 468,
concernente  la  revisione  della  disciplina  sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    Vista  le legge 12 marzo 1999,n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509 concernente «il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
Atenei»;
    Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7.,
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli  universitari  previsti dall'art. 3 del regolamento in materia
di  autonomia  didattica  degli  Atenei,  adottato  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
n. 509 del 3 novembre 1999;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  recanti  la riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Visto  il  decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, convertito
dalla legge 13 agosto 2001, n. 317;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 2003, n. 366 recante
«disposizioni   per   la   riorganizzazione   del   Ministero   delle
comunicazioni»;
    Vista  la  legge  16 gennaio 2003, n, 3, concernente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004,
n. 176,  recante  «regolamento  di organizzazione del Ministero delle
comunicazioni»;
    Visto  il  decreto  del  Ministro delle comunicazioni 16 dicembre
2004 recante «riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;
    Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni del 27 giugno
2005    recante    Organizzazione   dell'Istituto   superiore   delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
    Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto
in data 12 giugno 2003, relativo al personale del comparto ministeri,
per  il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003
nonche' l'insieme dei CC.CC.NN.L. precedenti in relazione al processo
di privatizzazione del citato personale;
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Vista  la  circolare  n. 7/1998  in  data  23 giugno  1998  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono impartite
direttive  in  ordine  all'applicazione  dell'art. 39  della suddetta
legge n. 449 del 1997;
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
    Visto  che  questo  Ministero  delle comunicazioni ha ottemperato
agli adempimenti inerenti alla riduzione delle dotazioni organiche di
cui all'art. 1 comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo
le  modalita' previste dalla circolare della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  Dipartimento  della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze dell'11 aprile 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data   4 agosto  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  -  serie  generale  n. 224  del 26 settembre 2005, con il
quale  il  Ministero  delle  comunicazioni  e'  stato  autorizzato ad
avviare  la procedure concorsuali per il reclutamento di personale da
inquadrare  in  vari  profili  professionali  nell'area  funzionale C
posizione economica C2;
    Vista  la  nota  n. 14347  del  4 ottobre  2005  con  la quale il
Ministero  delle  comunicazioni,  ha  trasmesso  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica ufficio
P.P.A.,  la  richiesta  di  autorizzazione  ad  avviare  le procedure
concorsuali  in  assenza  dei  presupposti  per  l'attivazione  delle
procedure  di  mobilita' dall'esterno ai sensi della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
    Vista  la nota n. DFP/39325 /05/1.2.3.2 dell'8 novembre 2005, con
la  quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica, ufficio P.P.A. - servizio mobilita', ha comunicato
che allo stato non sussiste personale corrispondente al fabbisogno di
professionalita'  segnalato  ai  sensi  dell'art. 34-bis  del decreto
legislativo n. 165/2001;
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere all'indizione, tra gli
altri, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di due
unita',  da  inquadrare,  in  prova,  nel  profilo  professionale  di
analista  economico  finanziario  -  area  funzionale  C  - posizione
economica  C2  -  per far fronte alle esigenze della sede centrale di
Roma;
    Considerato  che  le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del
concorso  saranno  subordinate a successive autorizzazioni sottoposte
all'esame  del  Consiglio  dei  Ministri  ai fini dell'adozione della
delibera autorizzatoria, previa istruttoria da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze, e che tali autorizzazioni
potrebbero  essere  condizionate  da  criteri di scaglionamento degli
ingressi;
    Ravvisata  la necessita' di indire un concorso pubblico per esami
a  due  posti di analista economico finanziario - area funzionale C -
posizione economica C2;
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Numero dei posti messi a concorso e relative riserve
    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di  un contingente di personale dell'area amministrativa, fissato nel
numero   di   due  unita',  da  inquadrare,  in  prova,  nel  profilo
professionale di analista economico-finanziario - area funzionale C -
posizione  economica C2 destinato per le esigenze della sede centrale
di Roma.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  a  successive  autorizzazioni  sottoposte  all'esame del
Consiglio   dei   Ministri   ai  fini  dell'adozione  della  delibera
autorizzatoria,  previa  istruttoria  da  parte  della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,  e  potranno  essere
condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi.
    Tale  procedura  verra' espletata nel rispetto delle disposizioni
di  cui  alla  legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'art. 18, comma 6, del
decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e nei limiti stabiliti per
le rispettive complessive quote d'obbligo.
    Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  disabili di concorrere in
effettive  condizioni  di  parita' con gli altri candidati ammessi al
concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di
partecipazione  che  perverranno  da parte degli stessi, predisporra'
adeguate modalita' di svolgimento delle prove d'esame.
    Gli  aspiranti  di cui al precedente comma devono essere comunque
in  possesso  del  prescritto  titolo  di studio di cui al successivo
art. 2 del presente bando.
    Qualora  tra  i  candidati  che  supereranno le prove ve ne siano
alcuni   che  appartengono  a  piu'  categorie  che  hanno  titolo  a
differenti  riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da
diritto  a una maggiore riserva, nell'ordine di cui all'art. 5, terzo
comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine della graduatoria.
    Nella  formazione  della graduatoria saranno applicate, a parita'
di  punteggio,  le  disposizioni  di legge che stabiliscono titoli di
preferenza nei concorsi a pubblico impiego.
    Coloro  che  intendano  avvalersi  di una delle riserve di cui al
citato  art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9 maggio  1994 ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso.
    Nel  caso  di  mancata  dichiarazione  in  tal senso non vi sara'
ammissione al beneficio.
    I  candidati  ammessi  alle  prove  orali,  dovranno presentare i
documenti  comprovanti  il  possesso  dei titoli che diano luogo alla
preferenza a parita' di punteggio.
    Tali  titoli  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso.