IL RETTORE
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bari;
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
    Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
    Visto  il  regolamento  dell'Universita'  degli  studi di Bari in
materia  di  dottorato  di  ricerca,  emanato  con  decreto rettorale
n. 12333 del 9 dicembre 1999 e successive modificazioni;
    Visto  il  regolamento  didattico dell'Universita' degli studi di
Bari  emanato  con  decreto rettorale n. 9231 del 12 settembre 2001 e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, art. 3 e
decreto ministeriale 9 agosto 2004, n. 263;
    Viste  le proposte di rinnovo e di nuova istituzione dei corsi di
dottorato  di  ricerca  con  sede amministrativa presso l'Universita'
degli  studi  di Bari avanzate dalle strutture preposte all'attivita'
di ricerca;
    Viste le delibere del Senato accademico adottate nelle sedute del
16 settembre 2005, 6 e 26 ottobre 2005;
    Vista   la   delibera   del   consiglio  di  amministrazione  del
27 settembre 2005;
    Vista la relazione del Nucleo di valutazione interna riunitosi in
data 27 ottobre 2005;
    Visti i propri decreti nn. 11110 e 11111 del 15 novembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E' istituito il XXI ciclo relativo ai dottorati di ricerca aventi
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Bari.
    Sono  indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione alle
scuole  di  dottorato di ricerca ed ai corsi di dottorato di ricerca,
di durata triennale.
    Per  ciascuna  scuola  di  dottorato  oppure  per  ciascun  corso
afferente  ad  una  scuola  di  dottorato oppure per ciascun corso di
dottorato   viene   fornita   una   scheda  indicante  le  principali
caratteristiche, nonche' le date di svolgimento della prova scritta e
della prova orale e le sedi d'esame.
    Vengono, inoltre, indicati il numero dei posti messi a concorso e
le borse di studio disponibili.
    Il  numero  minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre.
    Il numero delle borse di studio assegnate potra' essere aumentato
a  seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da
qualificate strutture produttive private, fermi restando in ogni caso
i termini di scadenza previsti dal presente bando.

          ---->  Vedere elenco da pag. 91 a pag. 152  <----