IL SEGRETARIO GENERALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  relativo  alle  norme di esecuzione del citato testo unico e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  concernente  norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle  persone portatrici di
handicap;
    Viste  le  leggi  14 gennaio  1994,  numeri  19 e 20, concernenti
disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
    Visto  l'art. 1,  comma  1, lettera a) del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 con cui e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni   e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi  e
successive integrazioni e modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo    snellimento    dell'attivita'   amministrativa   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n. 191  recante  modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59  e  15 maggio 1997,
n. 127;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68, contenente norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente
il  riordino  ed  il  potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti di
monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;
    Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione pubblica - 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7,
concernente  la  valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei
titoli   universitari   previsti   dall'art. 3   del  citato  decreto
n. 509/1999;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445   «Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Vista  la  legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per
il  riordino  della  dirigenza  statale  e per favorire lo scambio di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;
    Vista  la  legge  16 gennaio  2003,  n. 3,  recante  disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
    Vista  la  legge  5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale n. 3/01;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004
recante  equiparazione  dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio
ordinamento  alle  nuove classi di lauree specialistiche (LS) ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici;
    Visto  il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270 inerente le modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ed
in particolare l'art. 3;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche ricompreso nel comparto
del  personale  dei  Ministeri con qualifica dirigenziale relativo al
quadriennio   normativo  1994-1997  ed  al  primo  biennio  economico
1994-1995, sottoscritto in data 9 gennaio 1997;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche ricompreso nel comparto
del  personale  dei  Ministeri con qualifica di dirigente dell'area 1
per  il  quadriennio  normativo  1998-2001  ed  il  biennio economico
1998-1999, sottoscritto in data 5 aprile 2001;
    Vista  la  legge  29 luglio  2003,  n. 229, recante interventi in
materia   di   qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo  e
codificazione - legge di semplificazione 2001 - ed in particolare gli
articoli 13 e 14;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108,  recante  norme regolamentari che disciplinano l'istituzione,
l'organizzazione  ed  il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre
2004,  n. 272 che, in applicazione dell'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo  n. 165/2001,  disciplina  le  modalita'  di accesso alla
qualifica di dirigente ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge finanziaria 2005;
    Visto  il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 8/DP/05
del  28 aprile  2005 con il quale si stabilisce la dotazione organica
del personale amministrativo della Corte stessa ai sensi dell'art. 1,
comma 93, della legge n. 311/2004;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto  2005  di  autorizzazione a bandire un concorso pubblico per
esami a cinque posti di dirigenti;
    Considerato  che  non  e'  possibile  esperire  l'attivazione  di
procedure   di  mobilita'  volontaria  relativamente  alla  qualifica
dirigenziale  per  i posti di funzione attualmente disponibili presso
le regioni indicate nel presente provvedimento;
    Vista  la  nota  in data 3 novembre 2005, n. 38830/05/1.2.3.2 del
Dipartimento  della  funzione  pubblica  con  la  quale ha comunicato
l'inesistenza di personale in disponibilita' da ricollocare nel ruolo
del personale dirigenziale della Corte dei conti, cosi' come previsto
dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
    Ravvisata  la necessita' di indire un concorso pubblico per esami
a   cinque   posti   di   dirigente   di  seconda  fascia  nel  ruolo
amministrativo della Corte dei conti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di
dirigente  di seconda fascia nel ruolo amministrativo della Corte dei
conti  da  destinare alle sedi regionali della Lombardia, del Veneto,
dell'Abruzzo e del Friuli-Venezia Giulia.
    2.  Il  30%  per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale  di  ruolo  della  Corte  dei  conti appartenente da almeno
quindici  anni  alla  qualifica  apicale,  comunque denominata, della
carriera  direttiva  cosi'  come  previsto dall'art. 22, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004.
    3.  Nel caso in cui la quota di cui al comma precedente non venga
interamente   ricoperta   da   personale  avente  le  caratteristiche
sopra-citate,  la  parte rimanente, fino alla concorrenza del 30% dei
posti  messi  a  concorso, e' riservata al personale dipendente della
Corte  dei  conti  purche'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
successivo art. 2.
    4.  Il  20%  per  cento  dei posti messi a concorso e', altresi',
riservato a candidati laureati in discipline economiche o statistiche
o attuariali.
    5.  Coloro  che  intendano avvalersi delle riserve ne devono fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
    6.   I   posti  riservati,  se  non  utilizzati  a  favore  delle
sopraindicate  categorie  di  riservatari, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria.
    7.  L'assunzione  in  servizio  dei  vincitori del concorso sara'
subordinata   all'autorizzazione  da  parte  del  Dipartimento  della
Funzione pubblica, cosi' come previsto dalla vigente normativa.