IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che attribuisce alle universita', agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, agli enti pubblici e istituzioni di ricerca all'ENEA e all'ASI, la possibilita' di conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca; Visto l'art. 1, comma 122 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) che autorizza gli enti di ricerca, fra i quali l'ENEA, all'acquisizione di risorse a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e d'innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'; Visto il regolamento ENEA concernente il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attivita' di ricerca dell'ENEA, approvato nella 201ยช riunione del Consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1998; Vista la determinazione n. 348/05/DG del 22 dicembre 2005; Determina: Art. 1. Condizioni generali di partecipazione E' indetta una selezione per titoli ed esame colloquio finalizzata al conferimento di centoquattordici assegni di ricerca per collaborazioni ad attivita' tecnico-scientifiche dell'ENEA, secondo le specifiche riportate nell'allegato 1, parte integrante della presente selezione concorsuale. Gli assegni di ricerca proposti afferiscono alle seguenti tematiche: scienze dei materiali; tecnologie dell'energia; tecnologie dell'idrogeno; solare termodinamico; tecnologie fisiche; tecnologie della fusione; scienze biologiche, biotecnologie per la salute, l'agricoltura e l'ambiente. In particolare, la presente selezione prevede, per sessantotto assegni di ricerca, il possesso di esperienza post lauream specifica in coerenza alla tematica richiesta; prevede altresi' quarantasei assegni di ricerca per i quali e' richiesto, a puro titolo di requisito preferenziale, il possesso di talune competenze tecnico-scientifiche e culturali, come riportato nelle specifiche. Non puo' essere titolare di assegno di ricerca il dipendente di ruolo presso le universita', gli osservatori astronomici, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI. L'assegno di ricerca non e' cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno; in tal caso il cumulo con le borse suddette e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ENEA. Non puo' altresi' essere cumulato con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche potra' essere collocato in aspettativa senza assegni, di tale provvedimento sara' richiesta copia prima dell'inizio dell'attivita'.