IL DIRETTORE GENERALE
    Visto  l'art.  51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che  attribuisce  alle  universita',  agli  osservatori  astronomici,
astrofisici  e vesuviano, agli enti pubblici e istituzioni di ricerca
all'ENEA  e  all'ASI,  la  possibilita'  di  conferire assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca;
    Visto  l'art.  1,  comma 122 della legge n. 311/2004 (finanziaria
2005)  che  autorizza  gli  enti  di  ricerca,  fra  i  quali l'ENEA,
all'acquisizione  di  risorse  a  tempo determinato e alla stipula di
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   per
l'attuazione  di  progetti  di  ricerca  e  d'innovazione tecnologica
ovvero  di  progetti  finalizzati  al  miglioramento di servizi anche
didattici  per  gli  studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci  di  funzionamento  degli  enti  o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle universita';
    Visto  il  regolamento  ENEA  concernente  il  conferimento degli
assegni  per  la  collaborazione  all'attivita' di ricerca dell'ENEA,
approvato  nella  201ยช  riunione  del  Consiglio  di  amministrazione
dell'11 giugno 1998;
    Vista la determinazione n. 348/05/DG del 22 dicembre 2005;
                             Determina:
                               Art. 1.
                Condizioni generali di partecipazione
    E'   indetta   una   selezione  per  titoli  ed  esame  colloquio
finalizzata  al  conferimento  di centoquattordici assegni di ricerca
per   collaborazioni  ad  attivita'  tecnico-scientifiche  dell'ENEA,
secondo  le  specifiche  riportate  nell'allegato 1, parte integrante
della presente selezione concorsuale.
    Gli   assegni  di  ricerca  proposti  afferiscono  alle  seguenti
tematiche: scienze dei materiali; tecnologie dell'energia; tecnologie
dell'idrogeno;  solare  termodinamico; tecnologie fisiche; tecnologie
della  fusione;  scienze  biologiche,  biotecnologie  per  la salute,
l'agricoltura  e  l'ambiente.  In  particolare, la presente selezione
prevede,   per   sessantotto  assegni  di  ricerca,  il  possesso  di
esperienza   post   lauream   specifica  in  coerenza  alla  tematica
richiesta;  prevede  altresi'  quarantasei  assegni  di ricerca per i
quali  e'  richiesto,  a  puro  titolo di requisito preferenziale, il
possesso  di talune competenze tecnico-scientifiche e culturali, come
riportato nelle specifiche.
    Non  puo'  essere titolare di assegno di ricerca il dipendente di
ruolo  presso  le  universita', gli osservatori astronomici, gli enti
pubblici e le istituzioni di ricerca, l'ENEA e l'ASI.
    L'assegno  di  ricerca  non  e'  cumulabile con borse di studio a
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  quelle concesse da istituzioni
nazionali  o  straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita'  di  ricerca  del  titolare  dell'assegno; in tal caso il
cumulo   con   le  borse  suddette  e'  subordinato  alla  preventiva
autorizzazione  dell'ENEA.  Non  puo'  altresi'  essere  cumulato con
stipendi  o  retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o
privato.  Il  titolare  in  servizio presso amministrazioni pubbliche
potra'  essere  collocato  in  aspettativa  senza  assegni,  di  tale
provvedimento sara' richiesta copia prima dell'inizio dell'attivita'.