IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104  ed  in  particolare
l'art. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visti  i  CC.CC.NN.LL. 9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio
2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   8 maggio  2001,  n. 215,  in
particolare   gli   articoli 18  e  26,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti
messi  a  concorso  (pari  a 3 posti) a favore dei volontari in ferma
breve  o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze
armate, congedati senza demerito, degli ufficiali di completamento in
ferma  biennale  e  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto  il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l'accesso  al  lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico
ed  amministrativo  dell'Istituto Universitario di studi superiori di
Pavia, emanato con decreto direttoriale n. 5 del 31 ottobre 2005;
    Vista  la delibera del 24 ottobre 2005, con la quale il Consiglio
direttivo  ha approvato la programmazione triennale dei fabbisogni di
personale   tecnico   amministrativo   per   il   triennio  2005-2007
comprensiva di dieci posti di categoria C/1 - Area amministrativa per
le esigenze dell'amministrazione dell'Istituto universitario di studi
superiori di Pavia, disponendo la relativa copertura finanziaria;
    Considerato  che  la  riserva prevista dagli articoli 18 e 26 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215 e successive modifiche ed
integrazioni,  e'  operante  e da' luogo ad un posto che si cumulera'
con   la  riserva  relativa  ad  altri  concorsi  banditi  da  questa
amministrazione;
    Considerato  di  aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 7
della citata legge n. 3/2003;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
    Vista la legge 11 febbraio 2005, 15;
    Accertata  la  copertura  finanziaria  sul bilancio di previsione
dell'Istituto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  dieci  posti  a  tempo  indeterminato  di  categoria C
posizione economica C/1 - area amministrativa - per le esigenze della
amministrazione  dell'Istituto  universitario  di  studi superiori di
Pavia.
    Numero  tre  dei  posti  messi  a  concorso sono prioritariamente
riservati a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
di  durata  di  cinque  anni  delle tre forze armate, congedati senza
demerito,  degli ufficiali di completamento in ferma biennale e degli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma  contratta.  Nel  caso  in  cui non ci siano idonei che abbiano
titolo   ad   usufruire  della  suddetta  riserva,  l'amministrazione
procedera'  all'assunzione,  ai  sensi  e  nei limiti della normativa
vigente, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.