IL COMANDANTE GENERALE

    Visto  l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935,
n. 1961,  recante  «Modificazioni  alle disposizioni sul reclutamento
degli  ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
    Viste  le  leggi  21 dicembre  1948,  n. 1580,  13 ottobre  1965,
n. 1172,  27 febbraio  1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, e 5 luglio
1986,  n. 342,  concernenti  il  trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
    Vista   la  legge  31 luglio  1954,  n. 599,  concernente  «Stato
giuridico   dei   sottufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica»,  estesa  con  varianti alla Guardia di finanza con
legge 17 aprile 1957, n. 260;
    Vista   la   legge   23 aprile   1959,   n. 189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n. 237,   concernente   «Leva   e  reclutamento  obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica»;
    Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670,   recante   «Approvazione   del   testo   unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,  recante  «Norme  di  attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
    Visti  gli  articoli 138,  139  e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
    Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
    Visto  l'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
    Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n. 370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Vista  la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia  di  avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza», e successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni,  recante  «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 199, recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
    Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127,   nonche'  norme  in  materia  di  formazione  del  personale
dipendente  e  di  lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,   nonche'  la  legge  6 marzo  2001,  n. 64,  concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999,  n. 380,  recante  «Delega al
Governo   per   l'istituzione   del   servizio   militare  volontario
femminile»;
    Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Vista   la  legge  31 marzo  2000,  n. 78,  ed,  in  particolare,
l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei  carabinieri,  del  Corpo  forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia  di  finanza  e  della  Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
    Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, recante
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza  ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da  adottare  ai  sensi  dell'art. 3,  comma  4,  del  citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, e successive modificazioni, recante «testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
    Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  2001,  n. 69,  recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, recante
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto   il  decreto  interministeriale  12 aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
    Visto   il  decreto  ministeriale  29 ottobre  2001,  concernente
l'individuazione  dei  titoli  di  studio  e  gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
    Vista  la  convenzione  tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita'  degli  studi  di Milano e l'Universita' degli Studi di
Roma  Tor  Vergata  con  l'Accademia della Guardia di finanza, datata
20 dicembre 2001;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  5 marzo  2004,  n. 94,  recante
«Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di
formazione  per  l'accesso  ai  ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo  degli  ufficiali  della  Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
    Vista  la  legge  23 agosto  2004,  n. 226,  recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
    Vista  la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n. 246000, datata 28 luglio 2005, registrata al Dipartimento
Ragioneria  Generale  dello  Stato  - Ufficio Centrale del Bilancio -
presso  il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 2 agosto 2005,
al  n. 7856, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2006, che stabilisce che
il  reclutamento  di  personale  femminile del Corpo della guardia di
finanza  e'  effettuato,  per  l'anno  2006, senza alcuna limitazione
percentuale in ciascun ruolo;
    Vista  la  legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2006)»;
      Ritenuto  di  dover riservare 4 dei posti da mettere a concorso
ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che   alle  prove
concorsuali  successive  a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso,

                             Determina:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2006/2007  un  pubblico
concorso  per  esami  per  l'ammissione  di  cinquantacinque  allievi
ufficiali   del   «ruolo  normale»  al  primo  anno  del  106°  corso
dell'Accademia della Guardia di finanza.
    2.  Quattro  dei  suddetti  cinquantacinque posti sono riservati,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri requisiti prescritti dal
successivo  art. 2,  a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui  all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,   n. 752,   riferito  al  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
    3. Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      c) una prova scritta di cultura generale;
      d) una prova di efficienza fisica;
      e) un  tirocinio,  della  durata di diciotto giorni, durante il
quale saranno effettuati:
        1) la visita medica di controllo;
        2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      f) tre prove orali;
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
      h) una prova facoltativa di informatica;
      i) una visita medica di incorporamento.
    4.  Il  corso  di  Accademia  avra'  inizio  nella data che sara'
stabilita  dal  Comando  Generale  della  Guardia  di finanza e avra'
durata  triennale  (da  frequentare,  per due anni, nella qualita' di
allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente).
    5.  Alla  fine  del  triennio,  i sottotenenti saranno ammessi al
corso  di  Applicazione,  di  durata biennale (da frequentare, per un
anno,  nel  grado  di  sottotenente  e,  per  un  anno,  nel grado di
tenente).