IL DIRETTORE GENERALE
         della Direzione generale per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in  applicazione  all'articolo  3,  comma  2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per l'universita' e la ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  della  legge  14 novembre  2000,  n. 331,  modificato con decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione Generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al servizio militare;
    Vista  la  direttiva  tecnica  5 dicembre  2005  della  Direzione
Generale  di  sanita'  militare  emanata  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopracitata  legge
20 ottobre  1999,  n. 380  che,  nel  definire  le  Armi  ed  i Corpi
dell'Esercito   nei   quali   potra'   avvenire   nell'anno  2006  il
reclutamento  di  personale  femminile, ha fissato al 100% l'aliquota
massima  di  detto  personale  che  potra'  essere  immesso nei ruoli
normali  di  ciascun Corpo con le modalita' previste dall'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
    Ravvisata  la  necessita' di indire per l'anno 2006 due concorsi,
per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  ufficiali  in  servizio
permanente nei ruoli normali del Corpo degli ingegneri e del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito;

                              Decreta:

                             Articolo 1.


                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2006  i sottonotati concorsi, per
titoli  ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nei
ruoli normali dell'Esercito:
      a) concorso,  per  titoli  ed  esami, per la nomina di 8 (otto)
tenenti  del  Corpo  degli  ingegneri dell'Esercito, con riserva di 2
(due) posti a favore degli ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26
del  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato
servizio senza demerito nell'Esercito, di cui 1 (uno) negli ingegneri
civili/edili   e  l'altro  indifferentemente  dai  titoli  di  laurea
posseduti, comunque entro i limiti di seguito fissati.
    I posti sono cosi' ripartiti:
      a) 4  per  i  giovani in possesso della laurea specialistica in
ingegneria civile/edile;
      b) 1  per  i  giovani in possesso della laurea specialistica in
ingegneria aerospaziale;
      c) 1  per  i  giovani in possesso della laurea specialistica in
scienze biologiche;
      d) 1  per  i  giovani in possesso della laurea specialistica in
chimica o chimica industriale;
      e) 1  per  i  giovani in possesso della laurea specialistica in
ingegneria elettrica.
    Qualora  uno  o  piu'  dei posti risultassero non ricopribili per
insufficienza  di  idonei  in  possesso  della  laurea  specialistica
richiesta,  i  medesimi  potranno  essere  devoluti  come  di seguito
indicato:
      -  i  posti  di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
b), c), d) e e);
      -  il  posto di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
e), a), c) e d);
      -  il  posto di cui alla lettera c) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
d), e), b) e a);
      -  il  posto di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
c), e), a) e b);
      -  il  posto di cui alla lettera e) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c) e d).
    I  posti  che,  nonostante l'applicazione dei criteri precedenti,
dovessero  risultare ancora non ricoperti saranno devoluti secondo la
graduatoria generale di merito ai concorrenti idonei;
      b) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per la nomina di 3 (tre)
tenenti   del   Corpo   di   amministrazione   e   di   commissariato
dell'Esercito,  con riserva di 1 (uno) posto a favore degli ufficiali
ausiliari  di  cui  all'articolo  26 del decreto legislativo 8 maggio
2001,   n. 215,   che   abbiano   prestato  servizio  senza  demerito
nell'Esercito.
    2.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  Generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare in ciascun
concorso,  fino  alla data di approvazione della relativa graduatoria
di  merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere l'ammissione dei
vincitori   alla   frequenza   del  corso,  in  ragione  di  esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
delle disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266, citata nelle
premesse, in materia di assunzioni di personale per l'anno 2006.