Dipartimento dell'innovazione

                        IL DIRETTORE GENERALE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3,   con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, e successive modifiche e integrazioni;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni,  concernente  le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed
il relativo regolamento di esecuzione;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'adempimento  dei  compiti  propri dell'assistente
tecnico   del   settore  della  prevenzione,  dell'assistenza,  della
vigilanza  e  del  controllo sanitario, che esigono il pieno possesso
del requisito della vista;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle persone
handicappate  e  la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri  24 luglio  1999,  n. 6,  sull'applicazione  dell'art. 20 ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
    Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  26 febbraio  1963,  n. 441,  ed  in particolare
l'art. 17,  come  modificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1963,
n. 1367,  nonche'  il  decreto del Ministro della salute 28 settembre
2005  che  attribuisce,  tra  l'altro,  agli  assistenti  tecnici del
settore  della  prevenzione,  dell'assistenza,  della vigilanza e del
controllo  sanitario  in servizio presso il Ministero della salute la
qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  per  l'effettivo
esercizio  di  vigilanza  igienica  sulla  produzione e sul commercio
delle sostanze alimentari e delle bevande;
    Ritenuto,  pertanto,  che  non si possa prescindere dal requisito
del possesso della cittadinanza italiana;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visti  il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n. 430  ed il
regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica
20 febbraio  1998,  n. 38,  nonche'  la  circolare n. 69 del 6 agosto
1998,  diramata  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica - Dipartimento della ragioneria dello Stato,
concernente  l'individuazione  degli  atti  soggetti alla verifica di
legalita'  degli  Uffici  centrali  del  bilancio  e delle ragionerie
provinciali dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 31 luglio 1997,
n. 353,  concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e
dei  documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto
di accesso;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  concernente  norme
generali  sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
generale   dello   Stato,   ed   in   particolare   l'art. 39,   come
successivamente modificato ed integrato;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19  sull'esenzione  dall'imposta  di  bollo  per le domande di
concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione;
    Considerato che presso questa Amministrazione la quota di riserva
prevista  per  le  amministrazioni  pubbliche  che  occupano  piu' di
cinquanta  dipendenti,  stabilita  dalla  normativa  vigente, risulta
coperta;
    Visto  il  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione
delle  misure  minime  di  sicurezza  per  il  trattamento  dei  dati
personali  ai  sensi  dell'art. 15,  comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,
n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129
del  6 giugno  2003, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero  della  salute,  con  il  quale,  tra  l'altro,  sono state
determinate le dotazioni organiche delle aree funzionali;
    Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n. 311  ed  in  particolare
l'art. 1,  comma  93, ove e' previsto che, entro il 30 aprile 2005 le
amministrazioni   dello  Stato  rideterminino  le  proprie  dotazioni
organiche;
    Viste   le  note  n. GAB/3355-P/F.5.a.d.  del  15 aprile  2005  e
n. DGPOB/II/291/P/F.5.a.d  del  3 gennaio  2006 con le quali, ai fini
dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
previsto  dalla  disposizione  da  ultimo  citata, il Ministero della
salute   ha   formulato   ai   Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze  la proposta di determinazione delle
proprie dotazioni organiche;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 agosto   2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 224  del
26 settembre  2005,  con  il  quale, tra l'altro, questo Ministero e'
stato  autorizzato  all'avvio  della procedura per il reclutamento di
venti  posti  di  assistente  tecnico  del settore della prevenzione,
dell'assistenza,   della   vigilanza  e  del  controllo  sanitario  -
posizione economica B3;
    Vista  la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   della   funzione   pubblica,  8 novembre  2005,  n. 4,
concernente   gli  adempimenti  delle  amministrazioni  pubbliche  in
materia  di  avvio  delle  procedure  concorsuali,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la  legge  29 luglio  2003,  n. 229, recante interventi in
materia   di   qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo  e
codificazione  -  legge  di  semplificazione  2001, ed in particolare
l'art. 14;
    Assolti  gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Accertato che nel profilo professionale di assistente tecnico del
settore  della  prevenzione,  dell'assistenza,  della vigilanza e del
controllo sanitario - posizione economica B3, risultano disponibili i
posti  per  i  quali  e'  stata  autorizzata la relativa procedura di
reclutamento;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione
di  venti  posti  nel profilo professionale di assistente tecnico del
settore  della  prevenzione,  dell'assistenza,  della vigilanza e del
controllo  sanitario,  area  funzionale B, posizione economica B3, in
prova  presso  gli  uffici  centrali e periferici del Ministero della
salute.
    2.   I   vincitori  saranno  assegnati,  secondo  l'ordine  della
graduatoria   finale  e  tenuto  conto  delle  esigenze  di  servizio
esistenti  al  momento  della  stipula  del  contratto individuale di
lavoro,  agli  uffici  centrali  nonche' agli uffici periferici delle
seguenti    regioni:    Piemonte,    Liguria,    Lombardia,   Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Sardegna.
    3.  L'amministrazione si riserva di modificare in ogni momento le
determinazioni  relative  alle  sedi  ed  agli uffici da coprire, per
adeguarle  ad  eventuali  mutamenti del proprio assetto organizzativo
conseguenti al processo di riordino in atto.