In  esecuzione  della  deliberazione n. 24 del 18 gennaio 2006 e'
indetto   avviso   pubblico,   per   il   conferimento  dell'incarico
quinquennale,  di  direttore  medico di presidio (disciplina igiene e
organizzazione  servizi  ospedalieri),  presso  la sede I.N.R.C.A. di
Roma.
    Alla  predetta  posizione funzionale e' attribuito il trattamento
giuridico   ed   economico   previsto   dalle   vigenti  disposizioni
regolamentari   e   dal  vigente  CCNL  per  la  Dirigenza  medica  e
veterinaria del S.S.N..
    Ai  sensi  delle  norme  regolamentari di questo Istituto possono
partecipare  all'avviso  coloro  che  siano  in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
stati  membri della Unione Europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
di  cui  all'art. 11  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 761/1979,  dell'art. 38  del  decreto  legislativo  n. 165/2001  e
successive  modificazioni ed integrazioni; ai sensi dell'art. 3 della
legge  n. 127/1997,  la partecipazione alla presente procedura non e'
soggetta  a  limiti  di  eta', tenendo comunque presente che il primo
incarico  ha  come termine finale il compimento del 65° anno di eta';
la  conferma  puo'  protrarsi  fino al 70° anno di eta' sempre che le
disposizioni  in materia previdenziale e pensionistica non precludano
il  rapporto  di  lavoro  per  coloro  che  si  trovino  in  stato di
quiescenza;
      b)  idoneita'  fisica  all'impiego. L'amministrazione, prima di
procedere  alla  nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso.
      c) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei medici;
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
paesi  dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  della iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
      d)  anzianita'  di  servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o   disciplina  equipollente  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
      e)   curriculum  ai  sensi  dell'art. 67  del  Regolamento  per
l'accesso  al  profilo  di  Direttore  -  Responsabile  di  struttura
complessa  (ex  2°  livello  dirigenziale)  di  cui  all'atto 822 del
29 giugno  1998,  in  cui  sia  documentata  una  specifica attivita'
professionale  ed  adeguata  esperienza  ai  sensi dell'art. 66 dello
stesso Regolamento;
    Fino  all'emanazione  dei regolamenti di cui all'art. 6, 1° comma
del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484
si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale;
      f)  attestato  di formazione manageriale: fino all'espletamento
del  1°  corso  di  formazione  manageriale, l'incarico e' attribuito
senza  l'attestato,  fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile;
    L'accertamento  del possesso dei requisiti di cui alle lettera c)
d)  e) f) e la verifica dell'espletamento dell'incarico e' effettuato
da   una   apposita   commissione  nominata  dall'organo  di  Governo
dell'istituto  e composta secondo quanto previsto dal regolamento per
l'accesso  al secondo livello dirigenziale di cui all'atto n. 822 del
29 giugno 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
    Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale:
      1.  La commissione accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
      2.  Il  colloquio  e'  diretto alla valutazione delle capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento    delle    capacita'    gestionali,   di   ricerca,
organizzative  e  di  direzione  del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere.
      3.  I  contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini
del  comma  1,  concernono le attivita' professionali, di ricerca, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
        a) alla  tipologia  delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
        b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
        c) alla    tipologia   qualitativa   e   quantitativa   delle
prestazioni effettuate dal candidato;
        d) ai  soggiorni  di  studio o di addestramento professionale
per  attivita'  attinenti  alla  disciplina  in  rilevanti  strutture
italiane  o  estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
        e) all'attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio per il
conseguimento    di    diploma   universitario   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
        f) alla   partecipazione   a  corsi,  congressi,  convegni  e
seminari,  anche  effettuati all'estero valutati secondo i criteri di
cui   all'art. 9   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
10 dicembre 1997 n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
      4. Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro  nell'accettazione dei lavori
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
      5.  I  contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma
3,  lettera c), e le pubbhcazioni, possono essere autocertificati dal
andidato  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000.
      6.  Prima  di  procedere  al  colloquio ed alla valutazione del
curriculum  la Commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto   delle   specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La
Commissione,  al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico.
    7.  Ai  fini del presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento  tecnico  - professionale, anche effettuati all'estero,
e'  valutata  in base ai criteri stabiliti dall'art. 9, comma 2°, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.
    Anzianita' di servizio:
    1. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso alla direzione di
Unita'   Operativa   deve  essere  maturata  presso   amministrazioni
pubbliche,  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico,
istituti  o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici nonche'
presso  enti ed organismi previsti nel presente bando. E' valutato il
servizio  non  di  ruolo  a  titolo  di  incarico,  di supplenza o in
qualita'  di  straordinario,  ad  esclusione  di  quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio  di  cui  al  7  comma  del  decreto-legge 23 dicembre 1978,
n. 817,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge 9 febbraio 1979
n. 54.  Il  triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente  della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
pecificate  le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  dei  servizi  prestati  e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle  stabilite con decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1998.
    3.  Ai  fini del presente bando le specializzazioni in medicina e
chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati ed aggiornati ai
sensi  degli  articoli 1, comma 2, e 8, comma del decreto legislativo
8 agosto  1991  n. 257,  sono  prese  in  considerazione  solo  se il
relativo  corso  di formazione e' iniziato prima dell'anno accademico
1992/1993,  salvo  le  specializzazioni inserite nei predetti elenchi
dopo  il  predetto  anno  accademico.  A partire dall'anno accademico
1991/1992  la tipologia delle specializzazioni e' quella indicata nei
predetti  elenchi.  Fermo  restando  la  rilevanza degli indirizzi ed
orientamenti  relativi alle specializzazioni il cui corso e' iniziato
prima  dell'anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti,
eventualmente    indicati   sui   diplomi   relativi   a   corsi   di
specializzazione iniziati dopo l'anno accademico 1991/1992, non hanno
alcuna rilevanza ai fini del presente regolamento.
    4.   Nei  certificati  di  servizio  devono  essere  indicate  le
posizioni  funzionali  o le qualifiche attribuite le discipline nelle
quali  i  servizi  sono  stati  prestati  nonche'  le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita'.
    Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche:
    1.  I  servizi  prestati  nelle  amministrazioni pubbliche, negli
enti, settori e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi
come   previsto   dall'art. 11   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  484/1997 cosi' come recepito dall'art. 69 del Regolamento
dell'Ente allegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.
    Servizi   prestati   presso   istituti  o  enti  con  ordinamenti
particolari:
    1.  I  servizi  e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni  private  di  cui  all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, sono
equiparati  ai  corrispondenti  servizi  e titoli acquisiti presso le
aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.
    2.  I  servizi  prestati  presso  gli  enti di cui al decreto del
Ministro  della  Sanita'  27 gennaio  1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi
previsti.
    Servizio prestato all'estero:
    1.  Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini  degli  Stati  della  Unione  europea,  nelle istituzioni e
fondazioni  pubbliche  e  private  senza scopo di lucro, ivi compreso
quello  prestato  ai  sensi  della  legge  26 febbraio  1987,  n. 49,
equiparabile  a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato  come  il  corrispondente  servizio  prestato nel territorio
nazionale,  se  riconosciuto  ai  sensi  della  legge 10 luglio 1960,
n. 735, e successive modificazioni.
    2.  Il  servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
    Servizi prestati in regime convenzionale:
    Ai  sensi  del  decreto  23 marzo  2000  n. 184,  e'  valutabile,
nell'ambito  del  requisito  di  anzianita' di servizio di sette anni
richiesto  ai  medici  in  possesso di specializzazione, dall'art. 5,
comma  1,  lettera  b)  del  decreto  del Presidente della Repubblica
10 dicembre  1997,  n. 484,  ripreso  dall'art. 65  del  gia'  citato
Regolamento  di  cui  all'atto  822  del  29 giugno 1998, il servizio
prestato   in  regime  convenzionale  a  rapporto  orario  presso  le
strutture  a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della  Sanita'  in base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e'
valutato  con  riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.
    I  certificati  di  servizio,  rilasciati dall'organo competente,
devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.
    Il  servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del rapporto
convenzionale  con riferimento alla specializzazione in possesso. Non
possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo  e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni.
    I  requisiti  anzidetti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza   del   termine   stabilito   nel   presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione.
    Per  essere  ammessi  alla  procedura  gli aspiranti dovranno far
pervenire  domanda  in  carta  semplice  all'Amministrazione Centrale
I.N.R.C.A.  -  via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona - entro e non
oltre  le ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Qualora tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso  si  intende  prorogato  al  giorno non festivo immediatamente
successivo.  Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data   e  l'ora  di  spedizione  e'  comprovata  dal  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante.
    Nella  domanda  di  ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare  il  proprio  nome  e  cognome  e  dichiarare  sotto la loro
personale responsabilita':
      1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      2) il possesso della cittadinanza italiana;
      3)  il  Comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
      4) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti. In caso contrario indicare i motivi;
      5) titoli di studio posseduti;
      6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7)  il  domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  stessa. A tale
scopo,  il  candidato  dovra'  comunicare  ogni  eventuale successiva
variazione  del  domicilio  indicato  nella domanda di partecipazione
all'avviso;
    L'amministrazione  declina  sin  d'ora  ogni  responsabilita' per
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito  dell'aspirante  o  da  tardata  o mancata comunicazione del
cambio  d'indirizzo  indicato  nella domanda o per eventuali disguidi
postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
      8)  la  incondizionata  accettazione  delle  norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell'ente.
      9) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c),
d), e), f);
      10)  il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto  legislativo  n. 196/2003  finalizzato  agli  adempimenti per
l'espletamento della procedura.
    Alla  domanda  di  partecipazione,  redatta  in carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e  di  carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
    La  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso deve essere
firmata dal concorrente.
    Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
445  del  28 dicembre  2000,  non e' richiesta l'autenticazione della
firma in calce alla domanda.
    I  titoli  possono  essere  prodotti  in  originale  o  in  copia
autentica,  ovvero  il  concorrente puo' avvalersi di quanto previsto
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000,   in   particolare  per  quanto  riguarda  la  possibilita'  di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta' (come da allegato).
    Le  pubblicazioni  devono  essere  edite  a  stampa. Alla domanda
dovranno essere allegati:
      a) titoli   di   studio,   professionali,   ecc.  pubblicazioni
posseduti   e   certificato  di  iscrizione  all'Ordine  dei  Medici,
rilasciato   in   data   non   anteriore  a  sei  mesi  (qualora  non
autocertificati)  ai  sensi  degli  articoli 46  e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000;
      b) un  elenco,  in  carta  semplice  ed  in  duplice copia, dei
documenti  e  dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e,  separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente  in  relazione  al  corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
      c) ricevuta  originale del versamento, con specificazione della
causale,  di  Euro  15,00, non rimborsabile, quale tassa di concorso,
sul  C/C  Postale  n. 18105601  intestato all'l.N.R.C.A. presso Banca
delle Marche - Ancona - tesoriere dell'ente;
      d) curriculum   formativo  e  professionale  redatto  su  carta
semplice,  datato  e  firmato, con la produzione della documentazione
probante  con  specifico  riferimento  alla  attivita'  assistenziale
nell'ultimo  quinquennio,  afferente  al  posto da conferire e quella
relativa all'attivita' di ricerca scientifica.
    Saranno  valutati  esclusivamente  i  servizi le cui attestazioni
siano  rilasciate  dal  legale  rappresentante dell'ente presso cui i
servizi   stessi  sono  stati  prestati  o  da  suo  delegato  ovvero
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di notorieta' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
    Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono  o  meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del  decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761,
in  presenza  delle  quali  il  punteggio  di  anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura di
riduzione del punteggio.
    Ai candidati ammessi sara' comunicato, almeno 15 giorni prima, la
data  e  la  sede  del colloquio, prima del quale dovranno esibire un
documento legale di riconoscimento.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno  nell'ora  e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia
la  causa  dell'assenza  anche  se  non dipendente dalla volonta' dei
singoli concorrenti.
    L'incarico  che  implica  il  rapporto di lavoro esclusivo verra'
conferito  dal  commissario  straordinario  sulla base di una rosa di
candidati  idonei  selezionati dall'apposita commissione prevista dal
surrichiamato regolamento dell'ente ad uno tra i candidati dichiarati
idonei dalla stessa.
    Il   concorrente  al  quale  verra'  conferito  l'incarico  sara'
invitato  a  stipulare  apposito  contratto  individuale di lavoro ai
sensi dell'art. 14 del vigente CCNL per l'area della dirigenza medica
e  veterinaria, subordinatamente alla presentazione entro e non oltre
il  termine  perentorio  di 30 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione  fatta  dall'Ente  dei documenti nella stessa indicati,
compresa  la  dichiarazione di incompatibilita' ai sensi dell'art. 53
del decreto legislativo 165/2001.
    L'incarico  da  titolo  a  specifico  trattamento economico ed e'
rinnovabile.  Il  rinnovo  e  il  mancato  rinnovo  sono disposti con
provvedimento motivato dal commissario straordinario previa verifica,
effettuata dall'apposita commissione, dell'espletamento dell'incarico
con riferimento agli obbiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
    L'Amministrazione   dell'Ente  si  riserva  la  facolta',  a  suo
insindacabile giudizio, di revocare o modificare in qualsiasi momento
il presente bando, nonche' di non far luogo ad alcuna nomina.
    Decade  dall'impiego  chi  abbia  conseguito  la  nomina mediante
presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
sanabile.
    Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000    in    materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative.  A  tal  fine  e'  a  disposizione  dei  candidati la
necessaria  modulistica  con  l'indicazione  dei  modi  e dei casi di
autocertificazione.
    Per  quanto  non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio  al  Regolamento  Generale  dell'Ente,  ai decreti legislativi
502/92,  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  165/2001  e
successive  modificazioni  e  integrazioni, al decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 484  del  10 dicembre  97,  cosi' come recepito
dall'Ente   con   atto   n. 822   del  29 giugno  1998  e  successive
modificazioni,  alla  circolare  Ministero  della sanita' n. 1221 del
10 maggio 1996, nonche' al C.C.N.L. vigente per la dirigenza medica.
    Si  richiama la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto  dal decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni
e integrazioni.
    Per  eventuali  informazioni  gli  interessati possono rivolgersi
all'Ufficio  Gestione  Risorse  Umane  dell'Amministrazione  Centrale
I.N.R.C.A.   sito   in   Ancona   -   via   Santa   Margherita   n. 5
(tel. 071-800.4779).