IL RETTORE Visto il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1999, serie generale n. 162, regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca; Visto il decreto rettorale n. 1150 del 18 novembre 2005 che approva il regolamento delle Scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca di Ca' Foscari e successive integrazioni; Vista la delibera del Senato accademico del 18 ottobre 2005, che approva l'istituzione della scuola di dottorato in scienze umanistiche; Vista la delibera del Senato accademico del 16 maggio 2006, che approva l'emanazione dei bandi dei dottorati di ricerca per il 22° ciclo. Decreta: Art. 1. I n d i z i o n e 1. L'Universita' Ca' Foscari di Venezia indice il concorso pubblico per l'ammissione alla scuola di dottorato in scienze umanistiche 22° ciclo (a.a. 2006/2007). 2. Nella Scuola di dottorato in scienze umanistiche sono presenti tre corsi di dottorato: 1) dottorato in filosofia; 2) dottorato in italianistica e filologia classico-medievale; 3) dottorato in storia antica e archeologia, storia dell'arte. 3. Alla scuola di dottorato aderisce anche l'universita' degli studi di Verona relativamente al dottorato in italianistica e filologia classico-medievale. 4. La Scuola di dottorato si configura come scuola di area scientifico-disciplinare. La fisionomia della scuola risulta coerente con la programmazione formativa e scientifica dei dipartimenti in base al progetto culturale che essa sottende. Tale progetto culturale e' tale da configurarla come strategica per lo sviluppo dell'Ateneo, in quanto s'impernia in un'ampia prospettiva di conoscenza e tutela degli esiti e dei problemi posti, nel corso dei secoli, dalle discipline artistiche, filosofiche e letterarie; prospettiva che trova nella citta' di Venezia sede naturale ed eminente, per quantita' e qualita' dei segni nonche' per la presenza di prestigiose istituzioni internazionali. 5. Le tematiche di ricerca, gli eventuali indirizzi, i posti messi a concorso e le modalita' di selezione dei candidati per l'ammissione ai corsi della Scuola sono indicati, per ciascun dottorato, nelle allegate schede di riferimento (allegato «A»), che costituiscono parte integrante del presente bando. 6. I posti assegnati potranno essere aumentati con successivi provvedimenti a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando comunque i termini di scadenza previsti per il seguente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 7. L'inizio dei corsi e' determinato dalle specifiche esigenze organizzativo didattiche di ciascun dottorato. La durata dei corsi di dottorato e' di anni tre.