IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

    Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche;
    Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
    Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
    Visto  il  regio  decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive
modifiche;
    Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
    Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
    Visto  il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950,
n. 231;
    Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
    Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
    Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
    Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 settembre
1977, n. 714;
    Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;
    Visto  l'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
15 luglio  1988,  n. 574,  in  relazione  all'art. 4  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n. 752,  modificato
dall'art. 4  del  decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 521;
    Visto  l'art. 2,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
    Visto  l'art. 7,  quinto  comma,  della  legge  29 dicembre 1990,
n. 405;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 marzo 1995;
    Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
    Visto   il   decreto  ministeriale  24 febbraio  1997,  n. 74,  e
successive modifiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
    Visti  gli  articoli 4,  14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
    Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263;
    Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475;
    Visto l'art. 6 della legge 31 ottobre 2003, n. 306;
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  E'  indetto un concorso, per esame, a duecentotrenta posti di
notaio.

                        DISPOSIZIONI GENERALI