IL DIRIGENTE

    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle Universita';
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104 - ed in particolare gli
articoli 4  e  20  -  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernente  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
persone handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante, tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa, ed in
particolare l'art. 61;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Visto   i  CC.CC.NN.LL.  del  comparto  universita'  sottoscritti
rispettivamente  in data 27 gennaio 2005 per il quadriennio normativo
2002/2005  e  per  il  biennio economico 2002/2003 e in data 28 marzo
2006 per i biennio economico 2004/2005;
    Visto  il  Regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli  a  tempo  indeterminato  del personale tecnico-amministrativo,
compresi  i  dirigenti,  presso  questo  Ateneo,  emanato con decreto
rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
    Visto  il  combinato  disposto  degli  articoli 55,  comma 5, del
vigente  C.C.N.L.  e  2,  commi  4  e  5, del predetto Regolamento in
materia  di  assunzioni  a tempo indeterminato, secondo cui l'accesso
alla   categoria   B   puo'  avvenire  nella  posizione  B3  anziche'
all'iniziale  B1,  per  particolari  professionalita'  che richiedano
ulteriori  requisiti, oltre la scuola dell'obbligo, in relazione alla
specificita' dell'attivita' lavorativa;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006;
    Visto  il  decreto  direttoriale n. 247 del 5 luglio 2006, con il
quale,   tra   l'altro,   e'  stata  disposta  l'assunzione  a  tempo
indeterminato  di due unita' di personale appartenente alla categoria
B,  posizione economica B3, dell'area servizi generali e tecnici, per
le  esigenze  di  aule e di laboratori didattici e informatizzati, di
questa Universita';
    Viste  le  note  direttoriali  prott.  n. 21349  e  n. 21350  del
5 maggio  2006, con le quali, rispettivamente, sono state attivate le
procedure  di  mobilita'  ex  art. 19  del  vigente C.C.N.L. comparto
universita' del 27 gennaio 2005 ed ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001  e  successive  modificazione  ed  integrazioni,  per  la
copertura  dei  suindicati  posti di categoria D, posizione economica
D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
    Considerato  che  le  predette procedure di mobilita' hanno avuto
esito negativo;
    Accertata   la   vacanza   e   la  disponibilita'  di  due  posti
corrispondenti  alla medesima categoria ed area di cui trattasi nella
pianta organica di Ateneo;
    Vista  la  legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed  integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
ed  in  particolare  l'art. 7,  comma 2, che dispone a favore di tali
soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici
nei  limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti
messi a concorso;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333  e  successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato
emanato il Regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni,  ed integrazioni ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che  prevede  l'elevazione al 30% dell'aliquota relativa alla riserva
di  posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve
o  in  ferma  prefissata  di  durata  di  cinque anni delle tre Forze
armate,  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine o durante le
eventuali  ferme contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora
tale  riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perche'
da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva
relativa ad altri concorsi banditi nella stessa amministrazione;
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del  suddetto  decreto  legislativo  n. 215/2001,  ed  in particolare
l'art. 11 che ricomprende tra i beneficiari della sopracitata riserva
del  30%  anche  gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1 e 2, del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di particolari
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso e che, se in relazione a tale limite
sia  necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Considerato  che  tale  riduzione  proporzionale  si  traduce, in
relazione  ad  ogni  posto da bandire, nel 31% a favore del personale
disabile  beneficiario della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  nel  19%  a  favore del personale
militare beneficiario del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per  un totale del 50%,
limite legale massimo previsto per le riserve;
    Accertato  che  risulta una precedente frazione di posto relativa
ad  altri  concorsi  banditi  presso questa Universita' pari al 32% a
favore del suddetto personale militare;
    Considerato  che  relativamente  al presente bando tale riduzione
proporzionale  comporta una riserva pari al 62% a favore del predetto
personale  disabile  ed  una  riserva  pari al 38% che si cumula alla
precedente  frazione  di  posto  pari  al 32% per un totale del 70% a
favore del predetto personale militare;
      Ritenuto  che  tale  riduzione  proporzionale  non determina il
raggiungimento  dell'unita' ne' a favore della categoria dei soggetti
disabili   ex  legge  n. 68/1999,  ne'  a  favore  della  sopracitata
categoria  di cui al decreto legislativo n. 215/2001, pur comportando
in relazione a quest'ultima categoria una frazione di posto - pari al
70%   -   che  sara'  cumulata  con  le  frazioni  di  posto  che  si
determineranno  a  seguito  di future selezioni a tempo indeterminato
bandite da questo Ateneo;
      Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di due
posti  di  categoria  B,  posizione  economica  B3, dell'area servizi
generali e tecnici, per le esigenze di aule e di laboratori didattici
e  informatizzati,  di  questa  Universita'  mediante  emanazione  di
apposito bando di concorso pubblico, per esami;
    Vista  la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre   2000,   che  ha  confermato  il  disposto  del  decreto
direttoriale    n. 690   dell'11 novembre   1998,   con   particolare
riferimento  alla  devoluzione  al  dirigente  della ripartizione del
personale  della  competenza  all'emanazione  di atti e provvedimenti
relativi alla procedure di selezione del personale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione

    E'  indetto  il  concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo  indeterminato  di  due  posti di personale da inquadrare nella
categoria  B,  posizione  economica  B3, dell'area servizi generali e
tecnici,  per  le  esigenze  di  aule  e  di  laboratori  didattici e
informatizzati, di questa Universita'.
    L'Amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione
di  esigenze  attualmente  non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le
Universita'.