IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104  ed  in  particolare
l'art. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487   modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visti  i  CC.CC.NN.LL. 9 agosto 2000, 13 maggio 2003 e 27 gennaio
2005;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  ed  in
particolare  gli  articoli 18  e 26, e successive modificazioni ed in
integrazioni,  che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti
messi  a  concorso  a  favore dei volontari in ferma breve o in ferma
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza  demerito,  degli  ufficiali di complemento in ferma biennale e
degli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato senza
demerito la ferma contratta;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226;
    Visto  il regolamento concernente i procedimenti di selezione per
l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro del personale tecnico e
amministrativo  dell'Istituto  universitario  di  studi  superiori di
Pavia, emanato con decreto direttoriale n. 5 del 31 ottobre 2005;
    Vista  la  delibera del 19 luglio 2006, con la quale il Consiglio
direttivo  ha approvato l'integrazione della programmazione triennale
dei  fabbisogni  di  personale tecnico amministrativo per il triennio
2006-2008  comprensiva  di  un  posto di categoria D1 per le esigenze
dell'amministrazione,  in  particolare per il settore delle relazioni
esterne  dell'Istituto  universitario  di  studi  superiori di Pavia,
disponendo la relativa copertura finanziaria;
    Considerato  che  la  riserva prevista dagli articoli 18 e 26 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215 e successive modifiche ed
integrazioni, e' operante parzialmente e da' luogo ad una frazione di
posto  che  si  cumulera'  con  la riserva relativa ad altri concorsi
banditi da questa amministrazione;
    Considerato  di  aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 7
della citata legge n. 3/2003;
    Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
    Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15;
    Accertata  la  copertura  finanziaria  sul bilancio di previsione
dell'Istituto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  un  posto  a  tempo  indeterminato  di  categoria  D -
posizione  economica  D/1  -  area amministrativa/gestionale - per le
esigenze  dell'amministrazione,  in  particolare per il settore delle
relazioni  esterne, dell'Istituto universitario di studi superiori di
Pavia.
    Il  posto messo a concorso e' prioritariamente riservato a favore
dei  volontari  in  ferma  breve  o  in ferma prefissata di durata di
cinque  anni  delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata  che  hanno  completato senza demerito la ferma contratta.
Nel  caso  in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della  suddetta riserva, l'amministrazione procedera' all'assunzione,
ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito.
    I  candidati  che intendano partecipare in qualita' di riservisti
devono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.