IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'art. 34;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della
Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,
concernente  riforma  strutturale  delle  Forze  armate  e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,   i   titoli   di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione  ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad
ufficiale  in  servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame,
emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  «Scienze  della  difesa e della
sicurezza»;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in  professionale  e  successive modificazioni e
integrazioni,  in  particolare  l'art.  20,  comma 3, che prevede che
ciascuna  Forza  armata  possa  indire concorsi per l'ammissione alle
Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30%
dei posti disponibili;
    Visto   il  decreto  ministeriale  18 ottobre  2001,  concernente
approvazione  del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di
Applicazione e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  che  ha  modificato  il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Ravvisata l'opportunita' di indire, in applicazione dell'art. 20,
comma 3, del succitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, due
distinti  concorsi  per  l'ammissione  di  complessivi 195 allievi al
primo  anno del 189° corso dell'Accademia militare di Modena, uno per
39  posti,  d'ora  in  avanti  identificato  come concorso «interno»,
riservato  ai sergenti in servizio permanente, agli allievi sergenti,
ai volontari in servizio permanente, ai volontari in ferma prefissata
di  quattro anni, ai volontari in ferma breve e ai volontari in ferma
prefissata  di  un  anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di
servizio  in  tale  posizione;  uno  per  156  posti, d'ora in avanti
identificato  come  concorso  «pubblico»,  per concorrenti diversi da
quelli  appartenenti alle precitate categorie, sempreche' in possesso
dei requisiti prescritti dal presente decreto;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere che i posti eventualmente
non  ricoperti  nel  concorso  «interno»  possano  essere  portati in
aumento  a  quelli disponibili nel concorso «pubblico» indetto con il
presente decreto;
      Ritenuto  opportuno  prevedere che nel concorso «pubblico» alle
prove  concorsuali successive a quella di selezione culturale vengano
ammessi   concorrenti   idonei   in  numero  via  via  decrescente  -
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E 'indetto un concorso «pubblico», per esami, per l'ammissione
di  156  (centocinquantasei)  allievi  al  primo  anno del 189° corso
dell'Accademia militare di Modena. I posti sono cosi' ripartiti:
      -  101  (centouno) al corso delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
      -  14  (quattordici)  al  corso  dell'Arma  dei trasporti e dei
materiali;
      - 7 (sette) al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      - 24 (ventiquattro) al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
      -  10  (dieci)  al  corso  del  Corpo  di  amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
    2. Qualora nel concorso «interno», per esami, per l'ammissione di
39  allievi  al  primo anno del 189° corso dell'Accademia militare di
Modena  indicato  nelle  premesse  uno  o  piu'  dei  posti non fosse
ricoperto  per  insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi
potranno  essere  devoluti  a  quelli  previsti per il corrispondente
corso di cui al precedente comma 1.
    3.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti, di sesso sia maschile che femminile, anche se alle armi,
ad  eccezione  - per i motivi indicati nelle premesse - del personale
cui  e'  riservato  il  concorso  «interno»  (militari in servizio in
qualita'  di  sergenti  in  servizio  permanente,  allievi  sergenti,
volontari  in  servizio  permanente, volontari in ferma prefissata di
quatto anni, volontari in ferma breve e volontari in ferma prefissata
di  un  anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di servizio in
tale  posizione  alla  data  di scadenza del termine di presentazione
delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1. Le disposizioni
del  presente  decreto,  in  mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi.
    4.   I   concorrenti   potranno   indicare   nella   domanda   di
parteci-pazione  al  concorso solo l'ordine di preferita assegnazione
ai citati corsi - per il Corpo sanitario dell'Esercito anche l'ordine
di   preferita  assegnazione  all'indirizzo  di  studio  (medicina  e
chirurgia,   farmacia   o   medicina  veterinaria).  In  mancanza  di
indicazione,   l'ordine   di  preferenza  verra'  d'ufficio  ritenuto
coincidente  con  l'ordine  di indicazione dei cinque corsi di cui al
precedente  comma  1 del presente articolo. Le preferenze manifestate
dai concorrenti potranno essere modificate entro e non oltre la terza
settimana  di  frequenza  del tirocinio, ultima fase concorsuale, con
apposita dichiarazione.
    5. I corsi regolari avranno inizio dal giorno in cui saranno rese
pubbliche  le  graduatorie di ammissione. Al termine del secondo anno
accademico  gli  allievi  giudicati  idonei conseguiranno la nomina a
sottotenente in servizio permanente.
    6.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno  tenuti  a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata nel seguente modo:
      -  gli  ammessi  ai corsi delle Armi, dell'Arma dei trasporti e
dei  materiali  e  del  Corpo  di  amministrazione e di commissariato
dell'Esercito   seguiranno  un  corso  di  laurea  triennale  ed  uno
successivo,  biennale, di laurea specialistica in Scienze strategiche
- negli indirizzi:
        politico-organizzativo;
        dei sistemi infrastrutturali;
        delle comunicazioni;
        logistiche;
        economico - amministrativo;
      -  gli ammessi al corso per il Corpo degli ingegneri seguiranno
un  corso  di  laurea  triennale  in  ingegneria  ed  uno successivo,
biennale,  di  laurea  specialistica  in  ingegneria, negli indirizzi
stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito;
      -  gli  ammessi  ai  corsi per il Corpo sanitario dell'Esercito
frequenteranno   corsi   di   studi   universitari   finalizzati   al
conseguimento  della  laurea  in  medicina  e  chirurgia,  ovvero  in
farmacia o in medicina veterinaria.
    L'Amministrazione   della   difesa   si   riserva  di  modificare
denominazione,  durata  e  struttura  dei  corsi  universitari  sopra
indicati,  qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca.
    7. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
      - i concorrenti gia' laureati in ingegneria non potranno essere
ammessi al corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
      -  i  concorrenti  gia'  laureati  in medicina e chirurgia o in
chimica  e  tecnologia  farmaceutiche  o  in medicina veterinaria non
potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario dell'Esercito;
    Inoltre:
      -  i  concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in Accademia
avessero  gia'  sostenuto  esami  universitari  del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.
    8.  Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione delle
graduatorie  finali  di  merito,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
sopravvenute  esigenze  della  Forza armata connesse alla consistenza
del ruolo normale della rispettiva Arma o Corpo.
    9.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  dei  vincitori alla frequenza del corso, in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale  per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di
tale  facolta',  provvedera'  a  darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.