IL DIRETTORE GENERALE

    Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme  relative  al  reclutamento  e  all'avanzamento degli ufficiali
della Regia Aeronautica e successive modificazioni;
    Visto   il   regio   decreto-legge   22 febbraio   1937,  n. 220,
concernente  l'ordinamento  dell'Aeronautica  militare  e  successive
modificazioni;
    Visto   il  regio  decreto  25 marzo  1941,  n. 472,  concernente
l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
    Viste  le  leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240,
27 febbraio  1974,  n. 68  e  5 agosto  1981,  n. 440, concernenti il
trattamento   economico   spettante   agli  allievi  delle  Accademie
militari;
    Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli  Ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
    Vista   la   legge   26 gennaio   1963,   n. 52,  concernente  il
riordinamento   del   Corpo   del   genio  aeronautico  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti
urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle
disposizioni  che  prevedono  la  precedenza nell'ammissione ai corsi
regolari della Accademia aeronautica;
    Vista  la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il
reclutamento   degli   ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  nuove  norme  in  materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  11 novembre  1994,  concernente
approvazione  del  regolamento  interno della Accademia aeronautica e
successive modificazioni;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per  i  corsi  ordinari  dell'Arma  aeronautica  ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per  i  corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica ;
    Visto   il   decreto   ministeriale  6 maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
    Visto   il   decreto   ministeriale  6 maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  riforma  strutturale  delle  Forze  armate, e successive
modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  riordino  del  reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  titoli  di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi  per  l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita'
di  svolgimento  dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato
in  applicazione  dell'articolo  3,  comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380,  concernente  il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita'   al   servizio  militare  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi  di  concorso  possano  essere  richiesti  specifici  requisiti
psico-fisici;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 agosto  2000,  concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  ministeriale 28 novembre 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica    e   Tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  «Scienze  della  difesa e della
sicurezza»;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale,   a  norma  dell'articolo  3,  comma  1,  della  legge
14 novembre 2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  16 settembre  2003 e successive
modificazioni,  concernente  elenco  delle imperfezioni ed infermita'
che  sono  causa  di  non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e
criteri  da  adottare  per  l'accertamento  e  la valutazione ai fini
dell'idoneita';
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  22 ottobre  2004,  n. 270,  rubricato  «Modifiche  al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del   Ministro   dell'Universita'   e  della  Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica»;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione generale della Sanita' militare del Ministero della difesa,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 300 del
27 dicembre  2005,  riguardante  l'accertamento  delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare,  di  cui  all'annesso  al  sopracitato decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione generale della Sanita' militare del Ministero della difesa,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale,  n. 300 del
27 dicembre  2005,  per  delineare  il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  legislativo  11 aprile  2006, n. 198, recante
disposizioni  in  materia  di  pari  opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'articolo 12
del    sopracitato    decreto    ministeriale    21 dicembre    1998,
l'effettuazione  di  una prova di preselezione cui sottoporre tutti i
partecipanti  al  concorso  per l'ammissione alla 1ª classe dei corsi
regolari dell'Accademia aeronautica indetto con il presente decreto;
      Ritenuto di dover prevedere, nell'interesse della Forza armata,
a  garanzia  di  adeguata  selezione,  che  venga  ammesso alle prove
successive  a quella di preselezione un congruo numero di concorrenti
risultati idonei, pari complessivamente a 1300 (milletrecento);
    Vista la direttiva n. 80, e successive modificazioni, del Comando
delle  scuole  dell'Aeronautica militare, concernente le norme per la
selezione  psicoattitudinale  dei  candidati partecipanti ai concorsi
dell'Aeronautica militare;

                              Decreta:


                             Articolo 1.


                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per esami, per l'ammissione di 70
(settanta)  allievi  ufficiali  alla  1ª  classe  dei  corsi regolari
dell'Accademia  aeronautica  -  anno  accademico  2007/2008.  I posti
disponibili sono cosi' ripartiti:
      a) n. 45  del  ruolo  naviganti  normale dell'Arma aeronautica,
specialita' «piloti»;
      b) n. 25 per i sottonotati ruoli:
        - n. 9 del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
        - n. 10 del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
        -   n. 6   del  ruolo  normale  del  Corpo  di  commissariato
aeronautico.
    2.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti,  anche  se alle armi, sia di sesso maschile che di sesso
femminile.   Pertanto,  le  disposizioni  del  presente  decreto,  in
mancanza  di  espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite  a
concorrenti di entrambi i sessi.
    3. I concorrenti possono chiedere di partecipare:
      -  per  i  posti  a  concorso  di  cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a) e b);
      - solo per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
      - solo per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
    Ove partecipanti soltanto o anche per i posti di cui all'articolo
1,  comma  1, lettera b), i concorrenti dovranno indicare l'ordine di
preferita  assegnazione  al  ruolo  di  cui  all'articolo 1, comma 1,
lettera  b),  non  vincolante  per  l'Amministrazione. In mancanza di
indicazione o in caso di parziale indicazione, l'ordine di preferenza
verra' d'ufficio ritenuto coincidente con l'ordine di indicazione dei
tre corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
    Considerate   le   spese   sostenute   dall'Amministrazione   per
l'accertamento  dell'attitudine  al  volo  per  il  conseguimento del
brevetto  di  pilota  di cui al successivo art. 16, i concorrenti che
saranno ammessi alla frequenza del predetto corso di pilotaggio e che
avranno conseguito il brevetto di pilota non potranno essere iscritti
in  altra  graduatoria  di merito anche se abbiano fatto richiesta di
partecipazione ad altri ruoli a concorso.
    4.  I  vincitori  del  concorso, subordinatamente alla verifica -
anche  successiva  all'ammissione  in  Accademia  -  del possesso dei
requisiti  di  cui  al  successivo  articolo 2  del presente decreto,
saranno  ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi all'Accademia
aeronautica.
    5. Durante la permanenza in Accademia:
      - gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica  e  quelli  per  il  ruolo  normale  delle armi dell'Arma
aeronautica  seguiranno  un  corso  di laurea in Scienze Aeronautiche
articolato su un piano di studi triennale che consente, attraverso la
frequenza   di  successivi  moduli,  il  conseguimento  della  laurea
magistrale (gia' specialistica).
    I  piani degli studi, anche durante gli anni successivi al primo,
saranno   definiti   dall'Accademia   aeronautica   per   indirizzare
opportunamente  la  formazione dei frequentatori all'impiego in Forza
armata;
      - gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico  seguiranno  un corso di laurea, triennale, in ingegneria
ed   uno   successivo,   biennale,   di   laurea   magistrale   (gia'
specialistica)  in  Ingegneria Aerospaziale, Elettronica o Civile. La
suddivisione  tra  i  vari  corsi  sara'  effettuata  d'autorita' dal
Comando   dell'Accademia   aeronautica,  sulla  base  delle  esigenze
stabilite  dalla  Forza  armata e tenuto conto, per quanto possibile,
delle preferenze espresse dagli interessati.
    Durante  l'iter  formativo eventuali cambi di indirizzo di laurea
potranno  essere proposti dagli interessati all'Accademia aeronautica
che  definira',  in ogni caso, i piani degli studi in osservanza alle
esigenze  della  Forza  armata  e  alla  necessita'  di  adeguare  la
formazione  ai  nuovi  iter  didattici  di concerto con la competente
Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo;
      -  gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo normale del Corpo di
commissariato  aeronautico seguiranno un corso di studi universitari,
per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.
    L'Accademia  aeronautica  definira', in ogni caso, il piano degli
studi   in  osservanza  alle  esigenze  della  Forza  armata  e  alla
necessita'  di  adeguare  la  formazione  ai  nuovi iter didattici di
concerto   con   l'Universita'  anche  durante  gli  anni  accademici
successivi al primo.
    6. Per quanto indicato nel precedente comma 5:
      -  i concorrenti in possesso della laurea in giurisprudenza, di
quella  in scienze giuridiche e di quella specialistica magistrale in
giurisprudenza  non potranno partecipare al concorso per il corso per
il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
      -  i  concorrenti  in  possesso della laurea in ingegneria o di
quella  specialistica  in  ingegneria  non  potranno  partecipare  al
concorso per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.
    Inoltre:
      -  i  concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  in Accademia
aeronautica  avessero  gia' sostenuto esami universitari del corso di
studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
    7.  Le  materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi  sono  quelle  previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono  riconosciuti  validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
    8.  Gli  ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio per il conseguimento del
brevetto   di  pilota  di  aeroplano,  come  indicato  al  successivo
articolo 16.
    9.  Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  alla data di approvazione della
graduatoria  di  merito, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute
esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla  consistenza del ruolo
normale della rispettiva Arma o Corpo.
    10.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di
sospendere  l'ammissione  dei  vincitori alla frequenza dei corsi, in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale  per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di
tale  facolta',  provvedera'  a  darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.