IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
                           di concerto con
     IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

    Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
    Vista  la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli  Ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958,  recante  norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  riforma  strutturale  delle  Forze  armate  e successive
modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, e successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle  prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia
navale,  emanato  in  applicazione  all'art.  3, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3 novembre  1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n. 380,   concernente   il   regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e    tecnologica   4 agosto   2000,   concernente   la
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28 novembre   2000,   concernente  la
determinazione    delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica    e   tecnologica   12 aprile   2001,   concernente   la
determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche  universitarie  nelle  «Scienze  della  difesa e della
sicurezza»;
    Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni  e  integrazioni, recante disposizioni per disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale,  a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
2000, n. 331;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 novembre
2002,   n. 313,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei
relativi carichi pendenti;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca   22 ottobre  2004,  n. 270,  che  ha  modificato  il
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale della Sanita' militare riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale  della  Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  legislativo  11 aprile  2006, n. 198, recante
disposizioni  in  materia  di  pari  opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente
il  regolamento  recante  le  norme  di organizzazione dell'Accademia
navale;
    Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami, per
l'ammissione  di  centoquarantuno  allievi  alla  1ª classe dei corsi
normali  dell'Accademia  navale  di  Livorno  per  l'anno  accademico
2007/2008;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 11 del
testo  integrato  del sopraccitato decreto interministeriale 30 marzo
1999,  nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto interministeriale
2 maggio   2002,   nel  concorso  l'effettuazione  di  una  prova  di
preselezione cui sottoporre tutti i concorrenti;
    Ritenuto  che  l'ammissione  alla  successiva  prova  scritta  di
concorrenti  in misura non superiore a dieci volte quello dei posti a
concorso offra adeguata garanzia di selezione,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di
centoquarantuno   allievi   alla   1ª   classe   dei   corsi  normali
dell'Accademia  navale  di Livorno per l'anno accademico 2007/2008. I
posti disponibili sono cosi' ripartiti:
      a) centoventotto per i sottonotati Corpi:
        sessantadue per il Corpo di stato maggiore;
        diciannove per il Corpo del genio navale;
        dodici per il Corpo delle armi navali;
        tredici per il Corpo di commissariato militare marittimo;
        ventidue per il Corpo delle capitanerie di porto.
      b) tredici per il Corpo sanitario militare marittimo.
    2.  Al  concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti  sia  di  sesso maschile che di sesso femminile, anche se
gia'  alle  armi.  Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in
mancanza  di  espressa  indicazione,  devono  intendersi  riferite  a
concorrenti di entrambi i sessi.
    3.   I   concorrenti   potranno   chiedere   di  partecipare,  in
alternativa,  o  per  i  posti  di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera  a),  ovvero per quelli di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera   b).   Pertanto,   non  e'  consentito  concorrere,  neanche
presentando  distinte  domande, per entrambe le categorie di posti di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per
i  posti  di  cui  al precedente comma 1, lettera a) nella domanda di
partecipazione   al  concorso  potranno  indicare  solo  l'ordine  di
preferita  assegnazione  ai  Corpi per i quali e' indetto il concorso
(stato  maggiore,  genio  navale, armi navali, commissariato militare
marittimo  e  capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione
non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverra'
con i criteri indicati nel successivo art. 15.
    4.  I  corsi  avranno  di massima inizio nella seconda decade del
mese  di settembre 2007. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento  dei  corsi,  integrati  da  campagne navali ed imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale.
    5.  Per  quanto  riguarda  lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita':
      gli   ammessi   al   corso  per  il  Corpo  di  stato  maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti  a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al
conseguimento  della  laurea  specialistica  in  scienze  marittime e
navali;
      gli   ammessi   al   corso   per  il  Corpo  del  genio  navale
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale  e  tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
navale;
      gli   ammessi   al   corso  per  il  Corpo  delle  armi  navali
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti   a   carattere   professionale  e  tecnico-scientifico,
finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria
delle telecomunicazioni;
      gli  ammessi  ai  corsi  per  i Corpi di commissariato militare
marittimo  e  delle  capitanerie  di  porto completeranno un ciclo di
studi  comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere
professionale  e  marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico -
amministrativo,    finalizzato    al   conseguimento   della   laurea
specialistica a ciclo unico in giurisprudenza;
      gli  ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a
carattere  professionale  e marinaresco, finalizzato al conseguimento
della laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia.
    6. Per quanto indicato al precedente comma 5:
      i  concorrenti  in  possesso  del  diploma di laurea in scienze
marittime  e navali non potranno essere ammessi al corso per il Corpo
di stato maggiore;
      i  concorrenti  in possesso del diploma di laurea in ingegneria
non  potranno  essere ammessi al corso per i Corpi del genio navale e
delle armi navali;
      i  concorrenti  in  possesso  del  diploma di laurea in scienze
marittime  e navali non potranno essere ammessi al corso per il Corpo
di stato maggiore;
      i   concorrenti   in   possesso   del   diploma  di  laurea  in
giurisprudenza  non  potranno  essere ammessi al corso per i Corpi di
commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto;
      i  concorrenti  in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia  non  potranno  partecipare per i posti del Corpo sanitario
militare marittimo;
      gli  allievi non potranno far valere gli esami universitari che
avessero   sostenuto   prima   dell'ammissione   ai   corsi   normali
dell'Accademia  navale  ai fini del conseguimento dello stesso titolo
di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
    7. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e
b), potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria  di  merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali
sopravvenute  esigenze  della  Forza armata connesse alla consistenza
del ruolo normale del rispettivo Corpo.
    8.  Resta  immpregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la  facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso,   di   sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di
modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione dei
vincitori  alla  frequenza  della  1ª  classe  dei  corsi normali, in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale  per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di
tale  facolta',  provvedera'  a  darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.