IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della sicurezza»; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' militare riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di centoquarantuno allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2007/2008; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 11 del testo integrato del sopraccitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto interministeriale 2 maggio 2002, nel concorso l'effettuazione di una prova di preselezione cui sottoporre tutti i concorrenti; Ritenuto che l'ammissione alla successiva prova scritta di concorrenti in misura non superiore a dieci volte quello dei posti a concorso offra adeguata garanzia di selezione, Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di centoquarantuno allievi alla 1ª classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2007/2008. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: a) centoventotto per i sottonotati Corpi: sessantadue per il Corpo di stato maggiore; diciannove per il Corpo del genio navale; dodici per il Corpo delle armi navali; tredici per il Corpo di commissariato militare marittimo; ventidue per il Corpo delle capitanerie di porto. b) tredici per il Corpo sanitario militare marittimo. 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, anche se gia' alle armi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i sessi. 3. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ovvero per quelli di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). Pertanto, non e' consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) nella domanda di partecipazione al concorso potranno indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali e' indetto il concorso (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione non sara' vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverra' con i criteri indicati nel successivo art. 15. 4. I corsi avranno di massima inizio nella seconda decade del mese di settembre 2007. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale. 5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalita': gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in scienze marittime e navali; gli ammessi al corso per il Corpo del genio navale completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria navale; gli ammessi al corso per il Corpo delle armi navali completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni; gli ammessi ai corsi per i Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico in giurisprudenza; gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia. 6. Per quanto indicato al precedente comma 5: i concorrenti in possesso del diploma di laurea in scienze marittime e navali non potranno essere ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore; i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria non potranno essere ammessi al corso per i Corpi del genio navale e delle armi navali; i concorrenti in possesso del diploma di laurea in scienze marittime e navali non potranno essere ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore; i concorrenti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi al corso per i Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto; i concorrenti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia non potranno partecipare per i posti del Corpo sanitario militare marittimo; gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che avessero sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo. 7. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo. 8. Resta immpregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza della 1ª classe dei corsi normali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2007. Qualora l'Amministrazione si avvalesse di tale facolta', provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.