IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione nella Polizia di Stato; Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 37, che prevede l'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali; Ritenuto necessario procedere alla copertura di quattordici posti di orchestrale, vacanti nell'organico della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni per l'anno 2007, che verra' rilasciata con decreto del Presidente della Repubblica; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d'esame; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattordici posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, cosi' suddivisi: I Parte - A: un posto di 1° flauto; un posto di 1° oboe; I Parte - B: un posto di 1° clarinetto soprano si-b spalla (n. 2); un posto di 1° clarinetto basso si-b; un posto di 1° saxofono contralto mi-b; II Parte - A: un posto di 2° saxofono contralto mi-b; un posto di 2ª tromba si-b acuto con l'obbligo del trombino si-b; un posto di 1° tamburo con l'obbligo della sostituzione dei timpani e di ogni altro strumento a percussione; II Parte - B: un posto di 2° clarinetto basso si-b; III Parte - A: un posto di 2° clarinetto soprano si-b (n. 6); III Parte - B: due posti di 2° clarinetto soprano si-b (n. 10 e n. 12); un posto di 2° tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli; un posto di 2' piatti con l'obbligo di ogni altro strumento a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba, campanelli.