IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

    Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n. 121, concernente il nuovo
ordinamento   dell'amministrazione   della   pubblica   sicurezza,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337,  recante  l'ordinamento  del personale della Polizia di Stato
che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o tecnica, e successive
modifiche e integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,
n. 240,  concernente  il nuovo ordinamento della banda musicale della
Polizia di Stato, e successive modifiche e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l'altro,
le  modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
    Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra
l'altro,   disposizioni   per   lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione nella Polizia di Stato;
    Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale che devono possedere i candidati ai concorsi
per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato,
approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visti  gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12,  recante  l'ordinamento  giudiziario,  e  successive modifiche ed
integrazioni,  richiamati  dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53;
    Visto  il  decreto  legislativo  11  aprile  2006, n. 198, per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
    Vista  la  legge  8  luglio  1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche  e, in particolare, l'art. 37, che prevede
l'accertamento,  nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei
candidati   dell'uso   delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196, recante
norme in materia di protezione dei dati personali;
    Ritenuto necessario procedere alla copertura di quattordici posti
di  orchestrale,  vacanti  nell'organico  della  banda musicale della
Polizia  di Stato, nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni per
l'anno  2007,  che verra' rilasciata con decreto del Presidente della
Repubblica;
    Considerato   che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
candidati   e   che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  stabilire
successivamente  il  diario  e la sede in cui si svolgeranno le prove
d'esame;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    1.  E'  indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
conferimento  di  quattordici posti di orchestrale in prova del ruolo
degli  orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, cosi'
suddivisi:
      I Parte - A:
        un posto di 1° flauto;
        un posto di 1° oboe;
      I Parte - B:
        un posto di 1° clarinetto soprano si-b spalla (n. 2);
        un posto di 1° clarinetto basso si-b;
        un posto di 1° saxofono contralto mi-b;
      II Parte - A:
        un posto di 2° saxofono contralto mi-b;
        un  posto  di 2ª tromba si-b acuto con l'obbligo del trombino
si-b;
        un  posto  di 1° tamburo con l'obbligo della sostituzione dei
timpani e di ogni altro strumento a percussione;
      II Parte - B:
        un posto di 2° clarinetto basso si-b;
      III Parte - A:
        un posto di 2° clarinetto soprano si-b (n. 6);
      III Parte - B:
        due posti di 2° clarinetto soprano si-b (n. 10 e n. 12);
        un  posto di 2° tamburo con l'obbligo di ogni altro strumento
a   percussione   esclusi:  timpano,  vibrafono,  xilofono,  marimba,
campanelli;
        un posto di 2' piatti con l'obbligo di ogni altro strumento a
percussione   esclusi:   timpano,   vibrafono,   xilofono,   marimba,
campanelli.