IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il proprio decreto n. 80709 del 13 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 22 giugno 2007 della Repubblica italiana; Visto l'art. 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale, ai fini del reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, e' prevista l'apertura del concorso pubblico ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria; Visto il decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto al fine di consentire la partecipazione al concorso anche ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea, tenuto conto di quanto stabilito dal citato art. 1, comma 584, della legge n. 296 del 2006, di equiparare la conoscenza della lingua inglese a quella delle altre lingue ufficiali dei Paesi dell'Unione europea, di considerare ai fini della valutazione dei titoli gli incarichi conferiti e le esperienze professionali maturate presso organismi internazionali, nonche' l'opportunita', al fine di una piu' idonea selezione dei candidati, di modificare il contenuto delle categorie di titoli da valutare, dei relativi punteggi ed il punteggio mimino da conseguire per l'ammissione alla prova orale anche ai fini dell'attribuzione di una maggiore rilevanza selettiva alla medesima prova rispetto alla valutazione dei titoli; Considerato opportuno, nell'interesse pubblico, prorogare i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso bandito con il citato decreto n. 80709/2007; Considerato, altresi', opportuno, al fine di non aggravare il procedimento, prevedere che siano fatte salve le domande gia' presentate dagli aventi titolo, ferma restando la facolta' degli stessi di integrare le domande a suo tempo presentate, anche allegando i titoli nel frattempo maturati; Decreta: Art. 1. Modificazioni al decreto n. 80709 del 13 giugno 2007 1. Al decreto n. 80709 del 13 giugno 2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 2, alla fine del primo periodo, le parole «di compiti di direzione e gestione» sono sostituite dalle seguenti: «di compiti di direzione, gestione, consulenza, studio e ricerca»; al comma 4, del medesimo articolo, le parole «cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea» e le parole «conoscenza della lingua inglese o della lingua francese» sono sostituite dalle seguenti «conoscenza, oltre che della lingua italiana, della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea»; b) all'art. 3, comma 4, alla lettera d), le parole «la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea»; alla lettera g), dopo le parole «godimento dei diritti politici», aggiungere le seguenti: «negli stati di appartenenza o di provenienza»; alla lettera k), le parole «la conoscenza della lingua inglese o lingua francese» sono sostituite dalle seguenti: «la conoscenza, oltre che della lingua italiana, della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea»; al comma 5, lettera b), del medesimo articolo, le parole «7, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «7, comma 2, lettera d)»; c) all'art. 6, comma 2, le parole «, tra inglese e francese,» sono soppresse; d) l'art. 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Valutazione dei titoli). - 1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100. 2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) Titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quello previsto dall'art. 2, comma 1: fino a 20 punti; b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati nazionali, o presso organismi internazionali: fino a 25 punti; c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche nazionali ed organismi internazionali: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione, incarichi in organi di amministrazione e controllo in societa' o enti e altri incarichi assimilabili: fino a 10 punti; d) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti la materia dell'analisi econometrica, dell'economia applicata e del monitoraggio e valutazione della spesa pubblica e, piu' in generale, dei dati di finanza pubblica: fino a 10 punti; e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche nazionali ed organismi internazionali attinenti la materia dell'analisi e del monitoraggio della spesa pubblica e, piu' in generale, dei dati di finanza pubblica nonche' esperienze di lavoro presso soggetti pubblici o privati nazionali o organismi internazionali specializzati nella ricerca nel campo dell'economia applicata o della finanza pubblica: fino a 20 punti; f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale: fino a 15 punti;»; e) all'art. 8, comma 1, le parole «un punteggio di almeno 70/100», sono sostituite dalle seguenti «un punteggio di almeno 60/100»; f) all'art. 8, comma 3, dopo le parole «disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, metodi quantitativi per l'economia e la finanza»; le parole: «conoscenza della lingua inglese o francese» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenza della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea»;