IL DIRETTORE GENERALE
          della Direzione generale per il personale civile

    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165:  «norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241:  «norme  in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi», e successive integrazioni e modificazioni;
    Vista  la  legge  28 marzo  1991,  n. 120,  «concernente norme in
favore  dei  privi  di  vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
considerato  che  le  condizioni  di  persona  priva  di vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali  cui  sono  tenuti  i dipendenti inquadrati nel profilo
professionale  indicato  nell'art. 1 del presente bando, in quanto le
funzioni proprie del suddetto profilo professionale richiede il pieno
possesso del requisito della vista;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991, n. 125, che garantisce le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104:  «legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive integrazioni e modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174: «regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso  le  amministrazioni  pubbliche»  ed  in particolare l'art. 1,
lettera  d),  secondo  il  quale per l'accesso ai posti del Ministero
della  difesa  non  puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487:  «regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  corsi  unici  e  delle  altre  forme  di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, «delega al governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127,  «concernente  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo»;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche alle
leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 2007, n. 449;
    Vista  la  legge  12 marzo  1999,  n. 68,  «recante  norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333: «regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445.   «testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, «disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare in professionale»;
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, con il quale
e' stato integrato e modificato il decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, «disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione» ed in particolare l'art. 7;
    Visto    il   decreto   legislativo   30 giugno   2003,   n. 196,
«approvazione   del   codice   in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  comparto
Ministeri  stipulato  in  data  12 giugno  2003  per  il  quadriennio
2002-2005 e biennio economico 2002-2003;
    Visto  il  nuovo  ordinamento professionale dei dipendenti civili
del  Ministero  della  difesa  di  cui  agli  accordi  collettivi del
29 novembre 2004;
    Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante «disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  2005,  «concernente  la  rideterminazione  delle dotazioni
organiche delle professionalita' civili del Ministero della difesa»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto  2005  «concernente  l'autorizzazione a bandire procedure di
reclutamento ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre
2004, n. 311»;
    Assolti  gli  adempimenti  di  cui  all'art. 34-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
    Ritenuto pertanto di dovere procedere all'emanazione del relativo
bando per il reclutamento delle professionalita' rientranti in quelle
indicate  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
4 agosto 2005;

                              Decreta;

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'   indetto   un   concorso   pubblico,   per   esami,  su  base
circoscrizionale,  a  quattro  posti  per  il  profilo  professionale
n. 0005  di  funzionario  tecnico  del  settore  n. 0500 elettronico,
optoelettronico   e   delle  telecomunicazioni,  area  funzionale  C,
posizione  economica  C2.  I  predetti  posti  sono  ripartiti tra le
seguenti Regioni:

=====================================================================
REGIONE                            |POSTI
=====================================================================
LAZIO                              |2
LIGURIA                            |1
PUGLIA                             |1

    Gli  aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda di
ammissione  nella quale devono chiaramente specificare la regione per
la quale intendono concorrere.
    La mancata indicazione della regione ovvero l'indicazione di piu'
regioni e' causa di esclusione dal concorso.
    In  applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997,
e  successive modificazioni, una parte delle assunzioni non inferiore
al  50%  avverra'  con  contratto  di  lavoro  a  tempo parziale, con
prestazione  lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno,
secondo  quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
e  tenuto  conto di quanto previsto dalla legge finanziaria in vigore
all'atto   delle   assunzioni   stesse,   nonche'  del  numero  delle
autorizzazioni  ad  assumere stabilite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
    I  candidati  assunti  con  rapporto  di  lavoro a tempo parziale
potranno  svolgere  attivita'  di lavoro autonomo o subordinato anche
laddove  sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita'  svolta  non  comporti  un  conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
    Il  personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e'   tenuto   a   comunicare,  prima  della  stipula  del  contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
    Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o
configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato
a  cessare  dalla  situazione di incompatibilita'. In caso di diniego
non si da' luogo alla stipula del contratto.