In  esecuzione  della determina del direttore generale n. 157 del
19 settembre  2007 sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande  per  l'avviso  pubblico,  per  il conferimento dell'incarico
quinquennale, presso la sede I.N.R.C.A. di Ancona, per:
      direttore   medico   dell'U.O.   di   cardiologia   (disciplina
cardiologia).  Alla  predetta  posizione  funzionale e' attribuito il
trattamento   giuridico   ed   economico   previsto   dalle   vigenti
disposizioni   regolamentari   e  dal  vigente  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  per  la  dirigenza  medica  e  veterinaria del
servizio sanitario nazionale.
    Ai  sensi  delle  norme  regolamentari di questo Istituto possono
partecipare  all'avviso  coloro  che  siano  in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
stati  membri della Unione europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
di  cui  all'art. 11  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
761/1979,   dell'art. 38   del   decreto  legislativo  n. 165/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Ai  sensi  dell'art. 3 della legge n. 127/1997, la partecipazione
alla  presente  procedura  non  e' soggetta a limiti di eta', tenendo
comunque  presente  che  il  primo incarico ha come termine finale il
compimento  del  65° anno di eta'; la conferma puo' protrarsi fino al
70°  anno di eta' sempre che le disposizioni in materia previdenziale
e  pensionistica  non precludano il rapporto di lavoro per coloro che
si trovino in stato di quiescenza;
      b) idoneita'  fisica  all'impiego.  L'amministrazione, prima di
procedere  alla  nomina, ha facolta' di sottoporre a visita medica il
vincitore dell'avviso;
      c) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici;
    L'iscrizione  al  corrispondente  albo  professionale  di uno dei
Paesi  dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo  restando  l'obbligo  della iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
      d) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina   o   disciplina  equipollente  e  specializzazione  nella
disciplina  o  in  una  disciplina  equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
      e) curriculum   ai   sensi  dell'art. 67  del  regolamento  per
l'accesso al profilo di direttore-responsabile di struttura complessa
(ex  2°³  livello  dirigenziale) di cui all'atto n. 822 del 29 giugno
98,  in  cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell'art. 66 dello stesso regolamento;
    Fino  all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui all'art. 6, primo
comma  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997
n. 484   si   prescinde   dal  requisito  della  specifica  attivita'
professionale.
      f) attestato  di  formazione manageriale: fino all'espletamento
del  primo  corso di formazione manageriale, l'incarico e' attribuito
senza  l'attestato,  fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile.
    L'accertamento  del possesso dei requisiti di cui alle lettera c)
d)  e) f) e la verifica dell'espletamento dell'incarico e' effettuato
da   una   apposita   commissione  nominata  dall'organo  di  governo
dell'istituto  e composta secondo quanto previsto dal regolamento per
l'accesso  al secondo livello dirigenziale di cui all'atto n. 822 del
29 giugno 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
    1.  la  commissione  accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
    2.  il  colloquio  e'  diretto  alla  valutazione delle capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento    delle    capacita'    gestionali,   di   ricerca,
organizzative  e  di  direzione  del candidato stesso con riferimento
all'incarico   da   svolgere.   Particolare   rilevanza   sara'  data
all'attitudine e propensione alla ricerca.
    3. I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del
comma  1,  concernono  le  attivita'  professionali,  di  ricerca, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
      a) alla  tipologia  delle  istituzioni  in cui sono allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      b) alla  posizione  funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      c) alla  tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      d) ai  soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) all'attivita'  didattica  presso  corsi  di  studio  per  il
conseguimento    di    diploma   universitario   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero  valutati  secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzate  da  criteri  di  filtro  nell'accettazione dei lavori
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    I  contenuti  del  curriculum,  esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera c),  e  le  pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000.
    Prima   di   procedere  al  colloquio  ed  alla  valutazione  del
curriculum  la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto   delle   specificita'  proprie  del  posto  da  ricoprire.  La
commissione,  al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico.
    Ai  fini  del  presente  articolo,  la partecipazione ai corsi di
aggiornamento  tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, e'
valutata  in  base  ai  criteri  stabiliti  dall'art. 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484.
Anzianita' di servizio.
    1. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso alla direzione di
unita'   operativa   deve   essere  maturata  presso  amministrazioni
pubbliche,  istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico,
istituti   o   cliniche   universitarie  e  istituti  zooprofilattici
sperimentali  salvo  quanto  previsto  dai  successivi  articoli.  E'
valutato  il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza
o  in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche  di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il
servizio  di  cui  al  7  comma  del  decreto-legge 23 dicembre 1978,
n. 817,  convertito  con  modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979,
n. 54.,  Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento   al   servizio  effettivamente  prestato  nelle  singole
discipline.   A   tal   fine  nelle  certificazioni  dovranno  essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
    2.  Ai  fini  della  valutazione  dei  servizi  prestati  e delle
specializzazioni  possedute  dal  candidato  si  fa  riferimento alle
rispettive  tabelle  stabilite con decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1998.
    3.  Ai  fini  del  presente  regolamento  le  specializzazioni in
medicina  e  chirurgia,  non  ricomprese  negli  elenchi  formati  ed
aggiornati  ai  sensi  degli  articoli 1,  comma 2, e 8, comma 1, del
decreto   legislativo  dell'8 agosto  1991,  n. 257,  sono  prese  in
considerazione  solo  se  il relativo corso di formazione e' iniziato
prima  dell'anno  accademico  1992/1993,  salvo  le  specializzazioni
inserite  nei  predetti  elenchi  dopo il predetto anno accademico. A
partire   dall'anno   accademico   1991/1992   la   tipologia   delle
specializzazioni  e'  quella  indicata  nei  predetti  elenchi. Fermo
restando  la  rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle
specializzazioni  il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico
1991/1992,  gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui
diplomi  relativi  a  corsi  di specializzazione iniziati dopo l'anno
accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente
regolamento.
    Nei  certificati  di servizio devono essere indicate le posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche.
    1.  I  servizi  prestati  nelle  amministrazioni pubbliche, negli
enti, settori e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi
come   previsto   dall'art. 11   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   484/1997   cosi'  come  recepito  dall'art. 69  del
regolamento dell'ente allegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari.
    1.  I  servizi  e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni  private  di  cui  all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502,  e successive modificazioni,
sono  equiparati  ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
le  aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
    2.  I  servizi  prestati  presso  gli  enti di cui al decreto del
Ministro  della  sanita'  27 gennaio  1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi
previsti.
Servizio prestato all'estero.
    1.  Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini  degli  Stati  della  Unione  europea,  nelle istituzioni e
fondazioni  pubbliche  e  private  senza scopo di lucro, ivi compreso
quello  prestato  ai  sensi  della  legge  26 febbraio  1987,  n. 49,
equiparabile  a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato  come  il  corrispondente  servizio  prestato nel territorio
nazionale,  se  riconosciuto  ai  sensi  della  legge 10 luglio 1960,
n. 735, e successive modificazioni.
    2.  Il  servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Servizi prestati in regime convenzionale.
    Ai  sensi  del  decreto  23 marzo  2000  n. 184,  e'  valutabile,
nell'ambito  del  requisito  di  anzianita' di servizio di sette anni
richiesto  ai  medici  in  possesso di specializzazione, dall'art. 5,
comma  1,  lettera  b)  del  decreto  del Presidente della Repubblica
10 dicembre  1997,  n. 484,  ripreso  dall'art. 65  del  gia'  citato
regolamento  di  cui  all'atto n. 822 del 29 giugno 1998, il servizio
prestato   in  regime  convenzionale  a  rapporto  orario  presso  le
strutture  a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della  sanita'  in base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e'
valutato  con  riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.
    I  certificati  di  servizio,  rilasciati dall'organo competente,
devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.
    Il  servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del rapporto
convenzionale  con riferimento alla specializzazione in possesso. Non
possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo  e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni.
    I  requisiti  anzidetti  devono  essere  posseduti  alla  data di
scadenza   del   termine   stabilito   nel   presente  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione.
    Per  essere  ammessi  alla  procedura  gli aspiranti dovranno far
pervenire  domanda  in  carta  semplice  all'amministrazione centrale
I.N.R.C.A.-  via  Santa  Margherita  n. 5 - 60124 Ancona, entro e non
oltre  le  ore  12  del  trentesimo  giorno  successivo  alla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica, pena l'esclusione.
    Qualora tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso  si  intende  prorogato  al  giorno non festivo immediatamente
successivo.  Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale la
data  e  l'ora di spedizione e' comprovata dal timbro a data e orario
dell'ufficio postale accettante.
    Nella  domanda  di  ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare  il  proprio  nome  e  cognome  e  dichiarare  sotto la loro
personale responsabilita':
      1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
      2) il possesso della cittadinanza italiana;
      3)  il  comune  di  iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
      4) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti. In caso contrario indicare i motivi;
      5) titoli di studio posseduti;
      6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7)  il  domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta  ogni  comunicazione  relativa  alla  procedura  stessa. A tale
scopo,  il  candidato  dovra'  comunicare  ogni  eventuale successiva
variazione  del  domicilio  indicato  nella domanda di partecipazione
all'avviso;
    l'amministrazione  declina  sin  d'ora  ogni  responsabilita' per
dispersione  di  comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito  dell'aspirante  o  da  tardata  o mancata comunicazione del
cambio  d'indirizzo  indicato  nella domanda o per eventuali disguidi
postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa;
      8)  la  incondizionata  accettazione  delle  norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell'istituto;
      9) il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c),
d), e) e f);
      10)  il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto  legislativo  n. 196/2003  finalizzato  agli  adempimenti per
l'espletamento della procedura.
    Alla  domanda  di  partecipazione,  redatta  in carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e  di  carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
    La  domanda  di  partecipazione  al  presente  avviso deve essere
firmata dal concorrente.
    Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445  del 28 dicembre 2000, non e' richiesta l'autenticazione della
firma in calce alla domanda.
    I  titoli  possono  essere  prodotti  in  originale  o  in  copia
autentica,  ovvero  il  concorrente puo' avvalersi di quanto previsto
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000,   in   particolare  per  quanto  riguarda  la  possibilita'  di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta' (come da allegato).
    Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
    Alla domanda dovranno essere allegati:
      a)   titoli   di   studio,  professionali,  ecc.  pubblicazioni
posseduti   e   certificato  di  iscrizione  all'ordine  dei  medici,
rilasciato   in   data   non   anteriore  a  sei  mesi  (qualora  non
autocertificati)  ai  sensi  degli  articoli 46  e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
      b) un  elenco,  in  carta  semplice  ed  in  duplice copia, dei
documenti  e  dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e,  separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente  in  relazione  al  corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
      c) ricevuta  originale del versamento, con specificazione della
causale,  di  Euro  15,00, non rimborsabile, quale tassa di concorso,
sul  c/c Postale  n. 18105601  intestato  all'I.N.R.C.A. presso Banca
delle marche - Ancona - Tesoriere dell'ente;
      d)  curriculum  formativo  e  professionale  redatto  su  carta
semplice,  datato  e  firmato, con la produzione della documentazione
probante  con  specifico  riferimento  alla  attivita'  assistenziale
nell'ultimo  quinquennio,  afferente  al  posto da conferire e quella
relativa all'attivita' di ricerca scientifica.
    Saranno  valutati  esclusivamente  i  servizi le cui attestazioni
siano  rilasciate  dal  legale  rappresentante dell'ente presso cui i
servizi   stessi  sono  stati  prestati  o  da  suo  delegato  ovvero
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto di notorieta' di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Nelle
certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono
o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza
delle  quali  il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso
positivo,  l'attestazione  deve  precisare la misura di riduzione del
punteggio.
    Ai  candidati  ammessi  sara'  comunicato, almeno quindici giorni
prima,  la  data  e  la  sede del colloquio, prima del quale dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno  nell'ora  e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia
la  causa  dell'assenza  anche  se  non dipendente dalla volonta' dei
singoli concorrenti.
    L'incarico  che  implica  il  rapporto di lavoro esclusivo verra'
conferito  dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati
idonei    selezionati    dall'apposita   commissione   prevista   dal
surrichiamato  regolamento  dell'istituto  ad  uno  tra  i  candidati
dichiarati idonei dalla stessa.
    Il   concorrente  al  quale  verra'  conferito  l'incarico  sara'
invitato  a  stipulare  apposito  contratto  individuale di lavoro ai
sensi  dell'art. 14  del  vigente  contratto  collettivo nazionale di
lavoro   per   l'area   della   dirigenza   medica   e   veterinaria,
subordinatamente  alla  presentazione  entro  e  non oltre il termine
perentorio   di   trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione  fatta  dall'Ente  dei documenti nella stessa indicati,
compresa  la  dichiarazione di incompatibilita' ai sensi dell'art. 53
del decreto legislativo n. 165/2001.
    L'incarico  da  titolo  a  specifico  trattamento economico ed e'
rinnovabile.  Il  rinnovo  e  il  mancato  rinnovo  sono disposti con
provvedimento   motivato  dal  direttore  generale  previa  verifica,
effettuata dall'apposita commissione, dell'espletamento dell'incarico
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
    L'amministrazione  dell'istituto  si  riserva  la facolta', a suo
insindacabile giudizio, di revocare o modificare in qualsiasi momento
il presente bando, nonche' di non far luogo ad alcuna nomina.
    Decade  dall'impiego  chi  abbia  conseguito  la  nomina mediante
presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidita'  non
sanabile.   Il   presente   bando  tiene  integralmente  conto  delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del   28 dicembre   2000   in   materia   di   semplificazione  delle
certificazioni  amministrative.  A  tal  fine  e'  a disposizione dei
candidati  la necessaria modulistica con l'indicazione dei modi e dei
casi di autocertificazione.
    Per  quanto  non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio  al regolamento generale dell'istituto, ai decreti legislativi
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 165/2001 e
successive  modificazioni  e  integrazioni, al decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 484  del  10 dicembre  97,  cosi' come recepito
dall'ente   con   atto   n. 822   del  29 giugno  1998  e  successive
modificazioni,  alla  circolare  Ministero  della sanita' n. 1221 del
10 maggio  96,  nonche'  al  contratto collettivo nazionale di lavoro
vigente per la dirigenza medica.
    Si  richiama la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto   dal   decreto   legislativo   n.   165/2001  e  successive
modificazioni e integrazioni.
    Per  eventuali  informazioni  gli  interessati possono rivolgersi
all'ufficio  gestione  risorse  umane  dell'amministrazione  centrale
I.N.R.C.A.    sito   in   Ancona,   via   Santa   Margherita   n.   5
(tel. 071/8004779).
      Ancona, 20 settembre 2007
Il direttore generale Aprile
Il direttore amministrativo Leonelli