IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Vista  la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Visto  il  D.P.C.M.  7  febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante
norme  sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  cosi'  come  integrato  e modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
   Visto lo Statuto di questa Universita' emanato con D.R. n. 685 del
7 marzo 1996 e le successive modificazioni;
   Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Vista  la  legge  12  marzo  1999,  n. 68 «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 7, comma 2;
   Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
   Visto  il  D.M.  28/11/2000  di  determinazione delle classi delle
lauree specialistiche;
   Visti  i  CCNL  del  comparto  Universita'  sottoscritti in data 9
agosto 2000, 27 gennaio 2005 e 28 marzo 2006 e 16 ottobre 2008;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  «Regolamento  recante  disposizioni sui procedimenti di
selezione   per   l'accesso   all'impiego   a   tempo   indeterminato
nell'Universita'  degli  studi di Lecce nelle categorie del personale
tecnico  e  amministrativo  e  sui  procedimenti  per la progressione
verticale nel sistema di classificazione», approvato con delibera del
Consiglio  di  Amministrazione  n.  282,  in  data  30 ottobre 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la legge 11 luglio 2002, n. 148, di «Ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  sul  riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento  superiore  nella  Regione  europea, fatta a Lisbona
l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
   Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a
favore  dei  volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di  cinque  anni  delle  tre  Forze  armate congedati senza demerito;
l'art.  26 comma 5-bis che estende la riserva anche agli ufficiali di
complemento  in  ferma  biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata
che  hanno completato senza demerito la ferma contratta ed il comma 7
dello  stesso  articolo  che  prevede che qualora la predetta riserva
operi  parzialmente  nelle  precedenti procedure concorsuali bandite,
dando  luogo  a  frazioni  di  posto,  queste si debbano cumulare nei
successivi concorsi da bandire;
   Tenuto  conto  che  il  totale complessivo delle frazioni di posto
cumulabili  rivenienti  dalla  presente  procedura  concorsuale  e di
quelle gia' bandite, e' inferiore all'unita' e, pertanto, non si puo'
applicare la riserva di cui al decreto legislativo n. 215/2001;
   Visto  il  decreto  legislativo  n. 196/2003 «Codice in materia di
dati personali»;
   Visto  il  decreto  interministeriale  5  maggio 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  n.  198/2006  «Codice  delle Pari
opportunita' tra uomo e donna»;
   Vista  la  legge  n.  311  del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria
2005), ed in particolare il comma 105 dell'art. 1;
   Vista la legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, circa le disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2008);
   Visto  il  D.L.  n.  112  del  25  giugno  2008,  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008;
   Viste  le deliberazioni del Senato Accademico n. 139 del 25 giugno
2008 e del Consiglio di Amministrazione n. 219 del 26 giugno 2008 con
le   quali   e'  stata  approvata  la  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale per il triennio 2008-2010, ai sensi dell'art.
1-ter della legge n. 43/2005;
   Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 220 del
26 giugno 2008 con cui e' stata formulata ed approvata la proposta di
ripartizione  dei  posti  previsti dalla programmazione triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2008-2010;
   Visto  il  D.R.  n.  1781  del  5  agosto  2008  con  cui e' stata
definitivamente  approvata  e specificata la proposta di ripartizione
dei  posti  previsti  dalle  sopra  citate deliberazioni degli Organi
Accademici,  ed in particolare, la copertura di un posto di personale
tecnico-amministrativo     di     cat.     D    dell'area    tecnica,
tecnico-scientifica   ed   elaborazione  dati  per  le  esigenze  del
Laboratorio    di    Chimica    del    Dipartimento   di   Ingegneria
dell'Innovazione di questa Universita';
   Visto  l'estratto  del  verbale  della  seduta  del  Consiglio del
Dipartimento  di  Ingegneria  dell'Innovazione  tenutasi  in  data 23
ottobre  2007  con  cui  e' stato definito il profilo dell' unita' da
reclutare;
   Considerato  che  e'  stata  data  attuazione  a  quanto  disposto
dall'art.  30  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,  senza  esito
positivo;
   Vista  la  nota  prot.  n.  35260 VII/1 dell'8 agosto 2008, con la
quale  il Direttore Amministrativo ha richiesto al Dipartimento della
Funzione  Pubblica  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, ai
sensi   dell'art.   34-bis   del  decreto  legislativo  n.  165/2001,
l'autorizzazione alla copertura del suddetto posto;
   Considerato  che  sono  decorsi  due  mesi  dalla  ricezione della
predetta  comunicazione senza che sia intervenuta alcuna assegnazione
di  personale  da  parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai
sensi  dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo, e pertanto,
si  puo'  procedere  all'avvio  della  procedura  concorsuale  di cui
trattasi;
   Accertata  in relazione alla specifica professionalita' richiesta,
l'inesistenza di graduatorie utili di selezioni gia' espletate;
   Accertata la relativa copertura finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Tipologia e numero dei posti
   E'  indetta  una  selezione  pubblica, per titoli ed esami, per il
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di:
    1)  una  unita' di personale di categoria D - posizione economica
D1  - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le
esigenze  del  laboratorio  di chimica del Dipartimento di ingegneria
dell'innovazione.
   Il   profilo   professionale   richiesto   dovra'   assicurare  lo
svolgimento delle attivita' nell'ambito di:
    sintesi  organiche, purificazione e caratterizzazione di composti
organici;  preparazione  di  polimeri;  estrazione,  purificazione  e
caratterizzazione di composti naturali da matrici vegetali;
    analisi    chimiche,   strumentazione   e   tecniche   analitiche
(gas-cromatografia   -   spettrometria  di  massa,  cromatografia  su
colonna,  HPLC-MS,  spettroscopia  FT-IR,  UV-Vis,  NMR,  Voltametria
ciclica).