IL SEGRETARIO GENERALE

   Vista  la  legge  20  ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
   Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109,  come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
   Visti  gli  articoli  4  e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
recante  nuove  norme  in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata;
   Visto  l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata
legge  n.  407/1998,  ampliando  l'ambito dei destinatari della norma
agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e
alle vittime del dovere e loro superstiti;
   Visto  l'art.  46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo
2001, n. 318 «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle
borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del terrorismo e della
criminalita',  nonche'  degli  orfani  e  dei figli delle vittime del
terrorismo»;
   Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  4  febbraio  2003,  n.  13,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  2  aprile  2003, n. 56,
recante modifiche all'art. 4, comma 1, della citata legge 23 novembre
1998,  n.  407  «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e
della  criminalita'  organizzata»,  che estende l'ambito dei benefici
delle  borse  di  studio  agli  orfani  e  ai figli delle vittime del
terrorismo  e della criminalita' organizzata nonche' alle vittime del
dovere  e  loro  superstiti  che  frequentino  oltre  che  le  scuole
secondarie  superiori  e  di  corso  universitario,  anche  le scuole
elementari e secondarie inferiori;
   Visto  l'art.  1-bis  del  decreto-legge  20  gennaio  2004, n. 9,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  12  marzo  2004, n. 68,
recante  disposizioni  in  favore delle famiglie delle vittime civili
italiane degli attentati di Nassirya e di Istanbul;
   Vista  la  legge  3  agosto  2004,  n. 206, recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006,   n.  243  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione  delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed ai
soggetti   equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione  dei
benefici  gia'  previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del  terrorismo,  a  norma  dell'art.  1,  comma  565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266»;
   Visto  l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma
   1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente
legge  anche  ai  familiari  del disastro aereo di Ustica, nonche' ai
familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca;
   Considerato  che  gli  articoli  3 e 4 del regolamento n. 318/2001
dispongono  che  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a
bandire  i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le
relative  graduatorie  vengono  approvate  da un'apposita commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:

                               Art. 1.


   1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione
di  borse  di  studio  in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  degli  orfani  e  dei figli delle
vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle
vittime  del dovere e dei superstiti - figli e orfani - delle vittime
del dovere.
   2. Per l'anno accademico 2007/2008 sono da assegnare:
    -  cento borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna,
riservate  agli  studenti universitari vittime del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere.
   3. Per l'anno scolastico 2007/2008 sono da assegnare:
    -  quattrocento  borse  di  studio,  dell'importo  di euro 206,58
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti  -  figli  e  orfani  -  delle  vittime  del  dovere,  che
frequentino la scuola elementare e la scuola media inferiore;
    -  trecentoquaranta  borse di studio, dell'importo di euro 516,46
ciascuna,  riservate  agli  studenti  vittime  del terrorismo e della
criminalita'  organizzata  nonche'  orfani  e figli delle vittime del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata, vittime del dovere e
superstiti figli e orfani - delle vittime del dovere, che frequentino
la scuola media superiore.
   4.  Una  percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio
per  ciascuna delle tipologie sopra indicate e' riservata ai soggetti
portatori  di  handicap  di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
   5.  Le  somme  residue  relative  a borse di studio non attribuite
nell'ambito   di  una  categoria  di  beneficiari,  per  mancanza  di
aspiranti  aventi  diritto,  saranno utilizzate per l'assegnazione di
borse  a  concorrenti  di  altra  tipologia,  in  base  alla relativa
graduatoria.