IL CAPO DELLA POLIZIA
             Direttore Generale della Pubblica sicurezza

   Vista  la  legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  il nuovo ordinamento dell'amministrazione
della Pubblica sicurezza;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
   Vista  la  legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
ordinamenti del personale della Pubblica sicurezza;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  cosi'  come  modificato dal decreto legislativo 9 settembre
1997,  n.  354,  recante  norme  di attuazione dello Statuto speciale
della  Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli  uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
   Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione  ed  il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.  335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento
per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia;
   Visti  i  commi 5° e 6° dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n.
444,  concernente  provvedimenti  intesi al sostegno dell'occupazione
mediante   copertura  dei  posti  disponibili  nelle  amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;
   Vista  la  legge  23  agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
   Vista  la  legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
   Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
   Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia   di  obiezione  di  coscienza,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto  il  decreto  legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78, e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  regolamento  contenente le norme per l'accesso al ruolo
dei   commissari  della  Polizia  di  Stato,  approvato  con  decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme
in materia di protezione dei dati personali;
   Visto  il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica  ed  attitudinale  di  cui  devono  essere  in possesso, tra
l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della  Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno
2003, n. 198;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno di concerto con il
Ministro  della  Funzione Pubblica e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, del 6 febbraio 2004, con il quale,
in  attuazione  di  quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334, si identificano le classi di
laurea  specialistiche  per  l'accesso  al ruolo dei commissari della
Polizia di Stato;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica del
5  maggio  2004,  con  il  quale  viene  definita l'equiparazione dei
diplomi  di  laurea  (DL)  secondo  il vecchio ordinamento alle nuove
classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  25  novembre  2005  e  successive  integrazioni,
concernente    la   determinazione   della   laurea   magistrale   in
giurisprudenza;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca   del   16  marzo  2007  e  successive  integrazioni,
concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale;
   Visto   il   proprio   decreto,   in  data  30  dicembre  2008  n.
333-C/9035/130,  che  ha determinato in 80 i posti per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da
coprire mediante pubblico concorso;
   Vista  la  legge  22 dicembre 2008, n. 203, recante: «Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge Finanziaria 2009»;
   Considerato   che   non  e'  possibile  prevedere  il  numero  dei
concorrenti  e che, di conseguenza, si rende indispensabile stabilire
successivamente  il  diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di
ottanta  posti  di commissario del ruolo dei commissari della Polizia
di Stato.
   Dei  suddetti  ottanta  posti,  subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti:
    A)  venti sono riservati agli orfani del personale della Pubblica
Sicurezza,  dell'Arma  dei  Carabinieri  e  della Guardia di Finanza,
deceduto  in  servizio  e  per causa di servizio; la predetta riserva
opera  con  priorita'  assoluta  rispetto  ad  altre riserve di posti
eventualmente  previste  da  leggi  speciali  a favore di particolari
categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;
    B)  due  sono  riservati,  ai  sensi  dell'art. 40 della legge 20
settembre  1980, n. 574, agli Ufficiali di Complemento dell'Esercito,
della  Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito
la  ferma  biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge
medesima,  nonche'  agli  Ufficiali  in  ferma prefissata ai quali si
applicano  le  norme  di  stato  giuridico  previste  dal primo comma
dell'art. 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
    C)   due   sono   riservati   a  coloro  che  siano  in  possesso
dell'attestato  di  cui  all'art.  4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.
   I  posti  riservati  non  coperti  per  mancanza di vincitori sono
conferiti,  secondo  l'ordine  di graduatoria, ai candidati che hanno
superato le prove.
   Il   Capo   della  Polizia -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza,  in  relazione all'applicazione di disposizioni in materia
di  contenimento  della  spesa  pubblica,  si  riserva la facolta' di
adottare   provvedimenti   di   differimento  o  di  contingentamento
dell'ammissione  dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di
formazione.