IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

   Vista  la  legge  9 maggio  1989, n. 168, recante «Istituzione del
Ministero    dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»;
   Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14   luglio  2008,  n.  121  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
   Visto   il   regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
   Visto   il   regio   decreto   4  giugno  1938, n.  1269,  recante
«Approvazione  del  regolamento  sugli studenti, i titoli accademici,
gli  esami  di  Stato  e  l'assistenza scolastica nelle universita' e
negli istituti superiori»;
   Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni,   recante   «Disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario»;
   Visto   il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernente «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
   Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
   Visto  il  decreto  ministeriale  9  settembre  1957, e successive
modificazioni,  recante  «Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  19 ottobre 2001, n. 445, recante
«Regolamento   concernente   gli   esami  di  Stato  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  medico  chirurgo.  Modifica al
decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni»;
                               Ordina:

                               Art. 1.


   Sono  indette per l'anno 2009 la prima e la seconda sessione degli
esami  di  Stato  di  abilitazione all'esercizio della professione di
medico chirurgo.
   Alle  predette  sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito  il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per  ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.