IL COMANDANTE GENERALE

   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.3  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
   Vista  la  legge  18  ottobre  1961,  n.1168  (Norme  sullo  stato
giuridico  dei  Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri);
   Vista  la  legge  8  marzo 1975, n.39 (Attribuzione della maggiore
eta'   ai  cittadini  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  e
modificazione  di  altre  norme relative alla capacita' di agire e al
diritto di elettorato);
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.752  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale della regione
Trentino  Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego);
   Vista  la  legge  11  luglio 1978, n.382 (Norme di principio sulla
disciplina militare);
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n.874 (Norme concernenti i limiti
d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici);
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.574  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per la regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia di uso della lingua tedesca e della
lingua   ladina   nei   rapporti   dei   cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
   Vista  la  legge 23 agosto 1988, n.370 (Esenzione dalla imposta di
bollo   per  le  domande  di  concorso  e  di  assunzione  presso  le
amministrazioni pubbliche);
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed
integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
   Visto  il  decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito in legge
28 febbraio 1992, n.217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli
organici  delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  nonche'  per  il  potenziamento  delle  infrastrutture, degli
impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia);
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.487   e   successive   modificazioni   (Regolamento  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);
   Visto  il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.196 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6  marzo 1992, n.216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale  non
direttivo delle Forze armate);
   Visto  il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.198 e successive
modificazioni ed integrazioni (Attuazione dell'articolo 3 della legge
6  marzo  1992,  n.216,  in  materia di riordino dei ruoli e modifica
delle  norme  di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n.332 (Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle
Forze  armate  nelle  carriere  iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia,  dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa
italiana);
   Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n.449  e,  in  particolare,
l'articolo  39 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
e successive modificazioni;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n.380 (Delega del governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile);
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n.24 (Disposizioni
in  materia  di  reclutamento  su  base volontaria, stato giuridico e
avanzamento  del  personale  femminile delle Forze armate e del Corpo
della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge
20 ottobre 1999, n.380);
   Visto  il  D.P.C.M.  16  marzo  2000,  n.112, recante modifiche al
D.P.C.M.  22  luglio 1987, n.411, con cui sono stati fissati, tra gli
altri,  limiti  di  altezza  per l'ammissione ai concorsi nelle Forze
Armate;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma 5 della legge 20 ottobre 1999,
n.380   (Regolamento   recante   norme  in  materia  di  accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  particolare riferimento
all'articolo 2, comma 2);
   Visto  il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000, n.297 (Norme in
materia  di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo
1 della legge 31 marzo 2000, n.78);
   Vista  la  legge  14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445  (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);
   Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.82 (Disposizioni
integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995,
n.196,  in  materia  di  riordino  dei  ruoli, modifica alle norme di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate);
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
   Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n.215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in  professionale,  a norma dell'articolo 3, comma 1, della
legge      14      novembre     2000,     n.331)     e     successive
modificazioni/integrazioni  introdotte  dal  decreto  legislativo  31
luglio 2003, n.236;
   Visto  l'articolo  13  del  decreto legge 28 dicembre 2001, n.451,
coordinato  con  la  legge  di  conversione  27  febbraio  2002, n.15
(Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad
operazioni militari internazionali);
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n.213  (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti
caratteristici  del personale appartenente all'Esercito, alla Marina,
all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri);
   Vista la legge 16 gennaio 2003, n.3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione);
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
   Visto  l'articolo  25,  comma 5, della legge 23 agosto 2004, n.226
(Sospensione   anticipata   del   servizio  obbligatorio  di  leva  e
disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma prefissata, nonche'
delega  al  Governo per il conseguente coordinamento con la normativa
di  settore),  il  quale  stabilisce che, in deroga a quanto previsto
dall'articolo16,  comma  4 della medesima legge, per la copertura dei
posti  di  cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del citato comma 4,
relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4) e 5) della medesima
lettera  b) relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le
modalita' previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  2 settembre 1997, n.332, ai quali
partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza
demerito  la  ferma  triennale. I vincitori sono immessi direttamente
nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000 n. 114;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n.246);
   Visto  il  decreto legislativo 6 ottobre 2006, n.275 (Disposizioni
correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215,
e  successive  modificazioni, recante disciplina della trasformazione
progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma
dell'articolo 22, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n.22);
   Vista  la  legge  25  giugno  2008,  n. 112 recante: "Disposizioni
urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria";
   Vista  le legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009)";
   Valutata  la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di disporre di personale madrelingua araba, cinese o di
altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
   Ravvisata  l'opportunita', qualora il numero delle domande venisse
ritenuto  non  compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei
carabinieri  e  con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale,  di  attribuire  valore di prova preliminare al previsto
accertamento  a  carattere  culturale  e  logico-deduttivo,  cosi' da
limitare  il  numero dei concorrenti da ammettere alle succesive fasi
concorsuali;
                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  E'  indetto  un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  490  (quattrocentonovanta) carabinieri effettivi in
ferma  quadriennale,  riservato,  ai  sensi dell'articolo 25, comma 5
della  legge  23  agosto  2004,  n.226,  in  parziale deroga a quanto
previsto dall'articolo 16, comma 4 della medesima legge, ai volontari
delle  Forze  armate,  in servizio o in congedo, che hanno completato
senza demerito la ferma breve triennale.
   2.  Dei  suddetti  posti, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti  prescritti,  n.  2 (due) sono riservati agli aspiranti che
siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
(«Norme  di  attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino
Alto  Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia  di  Bolzano  e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego»).
   3.  I posti riservati, di cui al comma 2, non coperti per mancanza
di  concorrenti idonei vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di
graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali.
   4.  Resta  impregiudicata  per  il  Comando Generale dell'Arma dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di  sospendere  o  rinviare  le  prove  concorsuali,  di  aumentare o
diminuire  il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione
dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in  ragione di esigenze
attualmente  non  valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di  disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero
o  limitassero  le  assunzioni  di  personale per l'anno 2009. In tal
caso,  il  Comando  Generale  dell'Arma dei carabinieri provvedera' a
dare  formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.