IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n.   950,   sull'ordinamento   delle  Scuole  militari  e  successive
modificazioni;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
   Visto  il  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   Amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  interministeriale  12 luglio 1995, concernente
adeguamento  della  retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n.  249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
   Vista  la  legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
   Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di inidoneita';
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali e successive
modificazioni;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale della sanita' militare tesa a delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  80  del  3  ottobre 2007 del
Ministero  della  pubblica  istruzione, recante norme per il recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
   Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  92  del  5 novembre 2007 del
Ministero  della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi
finalizzati   al   recupero   dei  debiti  formativi  durante  l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  11  gennaio 2008 della Direzione
generale  della  sanita'  militare,  con il quale e' stata emanata la
direttiva  applicativa  dei  decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20
settembre  2007  della  medesima  Direzione  generale  della  sanita'
militare,   per  la  selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento  e
l'impiego  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  del personale in
servizio  permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti da
«deficit di G6PD»;
   Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami,  per
l'ammissione  di allievi ai licei classico, scientifico e scientifico
europeo  annessi  alle Scuole militari dell'Esercito «Nunziatella» in
Napoli  (soltanto per il liceo classico e scientifico) e «Teulie'» in
Milano, per l'anno scolastico 2009-2010;
   Considerato  che  alla  Scuola  militare  «Teulie'»  di  Milano e'
possibile  ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
   Ravvisata  l'opportunita' di consentire la partecipazione anche di
concorrenti  di  sesso  femminile,  a  modifica delle limitazioni dei
precedenti concorsi;
   Considerato,   altresi',   che   per  problematiche  di  carattere
infrastrutturale,  le concorrenti potranno risultare vincitrici di un
massimo di 15 (quindici) posti a concorso per ciascuna delle due sedi
di Milano e di Napoli;
   Ravvisata  l'opportunita'  di  prevedere che i posti eventualmente
non  ricoperti  dagli  aspiranti  al  liceo  scientifico  europeo per
insufficienza  di  idonei  possano  essere  ricoperti dai concorrenti
idonei  compresi  nella graduatoria per il liceo scientifico, secondo
l'ordine della stessa, e viceversa;
   Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova
preliminare  di  cultura generale cui sottoporre tutti i partecipanti
al  concorso indetto con il presente decreto, con riserva di disporre
che  detta  prova  non  abbia  luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza   dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle
domande  presentate  per  uno  o  piu' degli ordini di studi previsti
(liceo  classico,  liceo scientifico e liceo scientifico europeo) sia
ritenuto compatibile con le esigenze di selezione;
   Ritenuto  che,  qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive  prove concorsuali di concorrenti in misura pari a quattro
volte  quello  dei  posti  a  concorso  per  ciascun  ordine di studi
offrira' adeguata garanzia di selezione;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

   1.  Per  l'anno  scolastico  2009-2010 e' indetto un concorso, per
esami,  per  l'ammissione  di  160  (centosessanta)  giovani ai licei
annessi   alle   Scuole   militari  dell'Esercito,  con  la  seguente
ripartizione di posti per sede ed ordine di studi:
    a) Scuola militare «Nunziatella» di Napoli:
     1) 1° liceo classico: posti 32 (trentadue);
     2) 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto).
   Potranno  essere  ammessi  alla  Scuola militare «Nunziatella» non
piu'  di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6 (sei)
al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico:
    b) Scuola militare «Teulie'» di Milano:
     1) 1° liceo classico: posti 20 (venti);
     2) 3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta);
     3) 3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti).
   Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Teulie'» non piu' di
15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo
classico,  8  (otto)  al  liceo  scientifico  e  4 (quattro) al liceo
scientifico europeo.
   2. Qualora i posti per uno dei licei, disponibili per vincitori di
sesso   femminile,   non   fossero  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei  nella  relativa graduatoria di merito, si potra'
procedere,  nel  rispetto dell'ordine di graduatoria, ad ammettere un
numero  superiore  di  candidati  idonei  di  sesso  femminile  nelle
rimanenti  graduatorie  senza  che  venga comunque superato il numero
complessivo  di  15  (quindici)  unita'  per  sede.  Inoltre, i posti
disponibili  per  il  liceo  scientifico  europeo  eventualmente  non
ricoperti  per  insufficienza  di  concorrenti idonei potranno essere
ricoperti  dai  concorrenti  idonei iscritti nella graduatoria per il
liceo  scientifico,  sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della
graduatoria medesima, e viceversa.
   3.  Dei  posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che   siano  orfani  di  guerra  (o  equiparati)  ovvero  orfani  dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
   4.  I  posti  riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate  categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli altri
concorrenti idonei.
   5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei  vincitori  alla  frequenza  dei  corsi,  in  ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. Qualora l'Amministrazione
si   avvalesse   di   tale  facolta',  provvedera'  a  darne  formale
comunicazione  mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale -
4ª Serie speciale.