IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

   Vista  la  legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n.   950,   sull'ordinamento   delle  Scuole  militari  e  successive
modificazioni;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  testo  unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   Amministrazioni   pubbliche   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n.  249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
   Vista  la  legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
   Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il  regolamento  recante  norme  per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio   militare,   con   annesso  elenco  delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita';
   Visto  il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante
il regolamento della Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale   della   sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista  la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto  ministeriale  n.  80  del  3  ottobre 2007 del
Ministero  della  pubblica  istruzione, recante norme per il recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
   Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  92  del  5 novembre 2007 del
Ministero  della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi
finalizzati   al   recupero   dei  debiti  formativi  durante  l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  11  gennaio 2008 della Direzione
generale  della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
-  Serie  generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata
emanata  la  direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007  e  20  settembre  2007  della medesima Direzione generale della
sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e
l'impiego  dei  volontari  in  ferma  prefissata  e  del personale in
servizio  permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti da
«deficit di G6PD»;
   Ravvisata  l'esigenza  di  indire  un concorso per l'ammissione di
allievi  ai  licei  annessi  alla  Scuola  navale militare «Francesco
Morosini» per l'anno scolastico 2009-2010;
   Ravvisata  l'opportunita' di consentire la partecipazione anche di
concorrenti di sesso femminile;
   Tenuto  conto  dell'attuale  situazione  alloggiativa della Scuola
navale  militare  «Francesco  Morosini»,  che consente di ospitare un
numero massimo di 9 (nove) frequentatori di sesso femminile;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,
                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso


   1.  Per  l'anno  scolastico  2009-2010 e' indetto un concorso, per
esami,  a  cui possono partecipare concorrenti, sia di sesso maschile
che  di  sesso  femminile,  per  l'ammissione  di 51 giovani ai licei
annessi  alla  Scuola  navale  militare  «Francesco Morosini», con la
seguente ripartizione di posti per ordine di studi:
    a) 1° liceo classico: posti 17;
    b) 3° liceo scientifico: posti 34.
   Tenuto  conto dell'attuale situazione alloggiativa e del numero di
posti  a  concorso  di  cui  al  precedente comma 1, lettere a) e b),
potranno  essere  ammessi  alla  Scuola  navale  militare  «Francesco
Morosini» non piu' di 9 (nove) concorrenti di sesso femminile, di cui
4 (quattro) al liceo classico e 5 (cinque) al liceo scientifico.
   2.  Il  50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai
candidati  idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani
di  guerra  (o  equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari
dello  Stato  deceduti  per ferite, lesioni o infermita' riportate in
servizio e per causa di servizio.
   3.  I  posti  riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate  categorie  di  riservatari,  saranno  devoluti agli altri
concorrenti idonei.
   4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
alla  Scuola  dei  vincitori,  in ragione di esigenze attualmente non
valutabili  ne'  prevedibili.  In  tal  caso  l'Amministrazione della
difesa  provvedera'  a  darne  formale  comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.