IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  ed  in  particolare
l'articolo  16  concernente,  tra  l'altro,  l'inserimento  del Corpo
forestale dello Stato tra le Forze di polizia;
   Vista  la  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  ed  in particolare
l'articolo  26  sulle  qualita'  morali  e di condotta prescritte per
l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima  dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
   Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  132,  concernente  il  regolamento  dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  devono  essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991,  n.  138,  che  stabilisce  i  minimi  limiti  di  statura  per
l'ammissione  ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
   Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, ed in particolare l'articolo
1,  ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di
per  se'  mancanza  del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso
agli  impieghi  pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga
in modo esplicito e motivato;
   Considerato  in  proposito  che la condizione di privo di vista e'
causa  di  inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo
forestale  dello  Stato  che  espleta  funzioni di polizia, stante il
citato  decreto  del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n.
132;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174,  e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   e   successive   modificazioni,   concernente  il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni,  in  materia  di riordino delle carriere del personale
non  direttivo  e non dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in
particolare  l'articolo  4  contenente  la disciplina generale per la
nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed  in  particolare  i  commi  6  e 7 dell'articolo 3, concernenti il
limite  di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  e  il titolo
preferenziale relativo all'eta';
   Visto  l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre  1997,  n.  332, che, in via transitoria, specificamente in
occasione dell'introduzione della nuova figura dei volontari in ferma
“breve”,  dispose procedure concorsuali presso le singole
Forze   di   polizia   riservate   ai  volontari  in  ferma  di  leva
“prolungata”   che   avessero   gia'  ultimato  la  ferma
triennale;
   Visto  il  decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999,  n.  295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la  partecipazione  ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n.   264,   recante   il   regolamento  concernente  l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi  dell'articolo  7,  comma  3,  del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155;
   Vista   la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
   Visto  l'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
che per una sola volta prevede per ogni Forza di polizia un concorso,
secondo  le  modalita'  previste  dal  citato articolo 12 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n. 332/97,  al quale partecipano i
volontari  delle  Forze armate che hanno completato senza demerito la
ferma   triennale,  con  conseguente  immissione  diretta  nel  ruolo
iniziale;
   Visto l'articolo 1, comma 346, lettera c), della legge 24 dicembre
2007,  n.  244 che, per il triennio 2008-2010, al fine di potenziare,
tra  le  altre, le attivita' di accertamento, ispettive, di contrasto
alle  frodi  e  di  soccorso  pubblico,  contempla la possibilita' di
assunzioni  nei  ruoli  iniziali  del Corpo forestale dello Stato nel
limite delle vacanze dei ruoli superiori;
   Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare
l'articolo   61,   comma   22,   che,   per   l'anno   2009   prevede
un'autorizzazione  ad  alcune  Amministrazioni, tra le quali il Corpo
forestale dello Stato, ad assumere, in deroga alla normativa vigente,
personale  prioritariamente  proveniente dalle Forze armate, entro un
limite  di  spesa  pari  a  100  milioni  di  euro  annui a decorrere
dall'anno 2009;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009
recante  autorizzazione  ad  assumere  unita'  di  personale  a tempo
indeterminato  per  le  Forze  di  polizia ed il Corpo dei vigili del
fuoco, ai sensi del citato articolo 61, comma 22 del decreto-legge n.
112/08,  ed  in particolare l'autorizzazione all'assunzione nell'anno
2009  di novanta unita' del Corpo forestale dello Stato per una spesa
complessiva  annua  pari a 2.995.497, corrispondente al costo annuo a
regime di novanta agenti o operatori;
   Visto  il  ruolo  iniziale  degli  agenti ed assistenti ed i ruoli
superiori e le relative vacanze;
   Ravvisata  l'opportunita',  al  fine  di rispettare la complessiva
volonta'   legislativa   insita   nei  predetti  atti  normativi,  di
utilizzare  le  risorse  rese disponibili nel 2009 dal citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  del  21  aprile  2009,  nel pieno
rispetto  della loro finalizzazione esplicitata nel decreto stesso in
favore dei volontari provenienti dalle Forze armate, per bandire, nel
detto  anno  e  nel  limite  delle  vacanze  dei  ruoli superiori, il
concorso   per  l'immissione  nel  ruolo  iniziale  degli  agenti  ed
assistenti  riservato  ai volontari in ferma breve previsto al citato
comma 5 dell'articolo 25 della legge n. 226/04, cosi' da assicurare a
tali  volontari  tale  ultima  possibilita'  di  assunzione nel Corpo
forestale dello Stato;
   Considerato,  tra  l'altro,  il generale principio di economicita'
che  impedisce di frazionare su distinte procedure le modeste risorse
rese  al momento disponibili per assunzioni nel Corpo forestale dello
Stato  nell'anno  2009, inducendo comunque a riservare alle procedure
di  cui all'articolo 16, comma 4, lettera a) della legge n. 226/04 le
risorse che in futuro si renderanno disponibili;
   Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e  che  pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede della prova d'esame;
   Ritenuto   opportuno,  nel  rispetto  del  generale  principio  di
economicita',  prevedere  che agli accertamenti successivi alla prova
d'esame  venga  ammesso  un numero di candidati, idonei alla predetta
prova, non sproporzionato rispetto ai posti messi a concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

             Posti a concorso e categoria di destinatari


   1. E'  indetto  un  concorso  pubblico  per esame per la nomina di
novanta  allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservato, ai
sensi  dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari in ferma breve arruolati nelle Forze armate ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in
servizio  o in congedo, che, alla data di scadenza del termine ultimo
per  la  presentazione  della  domanda di partecipazione al concorso,
abbiano completato senza demerito la ferma breve triennale.
   2.  Resta  impregiudicata  la  facolta',  con decreto del capo del
Corpo  forestale  dello  Stato,  di  revocare o annullare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  la  prova  e gli accertamenti
concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso,
di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero  o  limitassero  le assunzioni. Di tale eventuale decreto
viene  data  formale  comunicazione  mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
   3.  Gli  allievi  agenti  sono  ammessi  a frequentare un corso di
formazione  della  durata  di dodici mesi al termine del quale coloro
che  superano  gli  esami vengono nominati agenti del Corpo forestale
dello  Stato ed assegnati a sedi di servizio dislocate sul territorio
nazionale.
   4.  L'appartenenza alla categoria di cui al comma 1, alla quale e'
riservato  il  concorso, deve essere attestata nel termine e nei modi
di  cui  all'articolo  6,  comma  3. E'  cura del candidato attivarsi
tempestivamente  per  disporre  dell'attestazione  in tempo utile per
assicurare l'osservanza del detto termine.