IL PRESIDENTE
   Visto   l'art.  12  del  Testo  Unico  delle  norme  regolamentari
dell'Amministrazione   riguardanti  il  personale  del  Senato  della
Repubblica, d'ora in poi denominato T.U.;
   Visto  il  Regolamento  dei  concorsi del Senato della Repubblica,
d'ora in poi denominato Reg. conc.;
   Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza;
   Su proposta del Segretario Generale;
                               Decreta
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
   1.  E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, a sette posti di
Consigliere  parlamentare  di prima fascia, con lo stato giuridico ed
il trattamento economico stabiliti dal T.U. e dalle deliberazioni del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione.
   2.  I  posti  messi  a concorso sono cosi' ripartiti: cinque posti
riservati  ai  candidati  che  sostengono  le  prove  di concorso per
l'indirizzo   giuridico,   due   posti  riservati  ai  candidati  che
sostengono le prove di concorso per l'indirizzo economico.
   3.  Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito.
I  posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei
due  indirizzi  sono  portati  in  aggiunta a quelli messi a concorso
nell'altro  indirizzo,  qualora la graduatoria di merito degli stessi
comprenda   candidati  idonei  non  vincitori,  secondo  l'ordine  di
punteggio complessivo riportato da questi ultimi.
   4.  Per  i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Reg. conc. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza,
a  presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso
la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e
tecniche.
   5. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il personale
cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.