IL COMANDANTE GENERALE

   Visto  l'art.  5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n.  1961,  recante  «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli  ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
   Visto  il  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre   1946,   n.   233,  e  successive  modificazioni,  recante
«Ricostituzione  degli  Ordini  delle  professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.
221,   e   successive   modificazioni,   recante   «Approvazione  del
regolamento  per  la  esecuzione del decreto legislativo 13 settembre
1946,  n.  233,  sulla  ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle  professioni
stesse»;
   Visto l'art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, recante «Stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica»;
   Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico
dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica»,
estesa,  con  varianti,  alla  Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n.  237,  recante  «Leva  e  reclutamento obbligatorio nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
   Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
   Vista   la   legge   24   dicembre  1986,  n.  958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
   Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Vista  la  legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia  di  avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza», e successive modifiche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,  nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4,
recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di   finanza   e   della  Polizia  di  Stato.  Norme  in  materia  di
coordinamento delle Forze di polizia»;
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo
   A)
»;
   Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
   Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, recante «Attuazione
dell'art.  5,  comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
riguardante   l'individuazione   dei   titoli   di   studio   per  la
partecipazione  ai  concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza»;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94, recante
«Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di
formazione  per  l'accesso  ai  ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo  degli  ufficiali  della  Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
   Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  226, recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
   Visto   il   decreto   ministeriale   25  novembre  2005,  recante
«Definizione   della   classe  del  corso  di  laurea  magistrale  in
giurisprudenza»;
   Visto   il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
   Vista  la  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni,  registrata  al  Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato   -  Ufficio  Centrale  del  Bilancio  -  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  il  28  marzo  2008,  al  n. 3286,
concernente   l'attribuzione  di  specifiche  competenze  alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo,;
   Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, convertito in
legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2008,   n.   133,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico,  la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
   Vista  la  nota  n.  42306  del  22  luglio  2009, con la quale il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Dipartimento Ragioneria
Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio ha inviato l'atto
di  asseverazione  del numero di cessazioni dal servizio avvenute nel
Corpo  nell'anno  2008, individuando in 153 le unita' da assumere per
il 2009, ai sensi del citato decreto-legge n. 112/2008;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

                             Determina:


                               Art. 1.

                          Posti a concorso

   1.  E' indetto per l'anno 2009 un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per reclutamento di 7 tenenti in servizio permanente effettivo
della  Guardia di finanza del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
I posti disponibili sono ripartiti tra le seguenti specialita':
    a) amministrazione: tre posti;
    b) infrastrutture: due posti;
    c) sanita': due posti.
   E' possibile concorrere per una sola specialita'.
   2. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
    b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
    c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    d)   accertamento   dell'idoneita'   attitudinale   al   servizio
incondizionato  nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in
servizio         permanente         effettivo        del        ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
    e) una prova orale;
    f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
    g) valutazione dei titoli di merito;
    h) una visita medica di incorporamento.
   3.  I  candidati  utilmente  collocati  nella graduatoria unica di
merito    del    concorso    sono    nominati   tenenti   del   ruolo
tecnico-logistico-amministrativo, iscritti in ruolo nell'ordine della
graduatoria stessa e avviati alla frequenza di un corso di formazione
della durata non inferiore a sei mesi.
   4.  Qualora  taluno  dei  posti  non  possa  essere  ricoperto per
mancanza  di  candidati  idonei  in una o piu' specialita', le unita'
disponibili   potranno   essere   compensate,   secondo  le  esigenze
dell'Amministrazione, tra le altre specialita' a concorso.