IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno  1956,
n.  950,  sull'ordinamento  delle  Scuole   militari   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 11 luglio  1978,  n.  382,  concernente  norme  di
principio sulla disciplina militare; 
    Visto il testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 12  luglio  1995,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito; 
    Visto  il  decreto  legislativo  28  novembre   1997,   n.   464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge  28  dicembre  1995,  n.
549; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli  studenti
della scuola secondaria; 
    Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge  quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,  concernente
il regolamento recante norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  militare,  con  annesso  elenco   delle   imperfezioni   ed
infermita' che sono causa di inidoneita'; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'   militare,   integrata   con   il   decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al   sopracitato   decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale della sanita' militare tesa a delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con  il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministero della pubblica istruzione, recante norme  per  il  recupero
dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; 
    Vista l'ordinanza ministeriale n. 92  del  5  novembre  2007  del
Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di  interventi
finalizzati  al  recupero  dei  debiti   formativi   durante   l'anno
scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale; 
    Visto il decreto dirigenziale 11  gennaio  2008  della  Direzione
generale della sanita' militare, con il quale  e'  stata  emanata  la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto  2007  e  20
settembre  2007  della  medesima  Direzione  generale  della  sanita'
militare,  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento   e
l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del  personale  in
servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti  da
deficit di G6PD; 
    Ravvisata l'esigenza  di  indire  un  concorso,  per  esami,  per
l'ammissione di allievi ai licei classico, scientifico e  scientifico
europeo annessi alle Scuole militari dell'Esercito  «Nunziatella»  in
Napoli (soltanto per il liceo classico e scientifico) e «Teulie'»  in
Milano, per l'anno scolastico 2010-2011; 
    Considerato che alla  Scuola  militare  «Teulie'»  di  Milano  e'
possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al  liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo; 
    Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
i concorrenti di sesso femminile potranno risultare vincitori  di  un
massimo di 15 (quindici) posti a concorso per ciascuna delle due sedi
di Milano e di Napoli; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere che i  posti  eventualmente
non ricoperti  dagli  aspiranti  al  liceo  scientifico  europeo  per
insufficienza di idonei  possano  essere  ricoperti  dai  concorrenti
idonei compresi nella graduatoria per il liceo  scientifico,  secondo
l'ordine della stessa, e viceversa; 
    Ravvisata l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di  una
prova  preliminare  di  cultura  generale  cui  sottoporre  tutti   i
partecipanti al concorso indetto con il presente decreto, con riserva
di  disporre  che  detta  prova  non  abbia  luogo,  per  motivi   di
economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero
delle domande presentate  per  uno  o  piu'  degli  ordini  di  studi
previsti (liceo  classico,  liceo  scientifico  e  liceo  scientifico
europeo) sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione; 
    Ritenuto che, se  avra'  luogo  detta  prova,  l'ammissione  alle
successive prove concorsuali di concorrenti in misura pari a  quattro
volte quello dei  posti  a  concorso  per  ciascun  ordine  di  studi
offrira' adeguata garanzia di selezione; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per l'anno scolastico 2010-2011 e' indetto  un  concorso,  per
esami, per l'ammissione  di  144  (centoquarantaquattro)  giovani  ai
licei annessi alle Scuole militari  dell'Esercito,  con  la  seguente
ripartizione di posti per sede ed ordine di studi: 
      a) Scuola militare «Nunziatella» di Napoli: 
        1) 1° liceo classico: posti 27 (ventisette); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 45 (quarantacinque). 
    Potranno essere ammessi alla Scuola  militare  «Nunziatella»  non
piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6  (sei)
al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico; 
      b) Scuola militare «Teulie'» di Milano: 
        1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 36 (trentasei); 
        3) 3° liceo scientifico europeo: posti 18 (diciotto). 
    Potranno essere ammessi alla Scuola militare «Teulie'»  non  piu'
di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui  3  (tre)  al
liceo classico, 8 (otto) al liceo scientifico e 4 (quattro) al  liceo
scientifico europeo. 
    2. Se i posti per uno dei licei,  disponibili  per  vincitori  di
sesso  femminile,  non  saranno  ricoperti   per   insufficienza   di
concorrenti idonei nella relativa graduatoria di  merito,  si  potra'
procedere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad  ammettere  un
numero  superiore  di  candidati  idonei  di  sesso  femminile  nelle
rimanenti graduatorie senza che venga  comunque  superato  il  numero
complessivo di quindici unita' per sede. Inoltre, i posti disponibili
per il liceo scientifico  europeo  eventualmente  non  ricoperti  per
insufficienza di concorrenti idonei  potranno  essere  ricoperti  dai
concorrenti idonei non vincitori iscritti nella  graduatoria  per  il
liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano, secondo  l'ordine  della
graduatoria medesima, e viceversa. 
    3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il  50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili  e  militari  dello  Stato  deceduti  per  ferite,  lesioni  o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 
    4. I posti riservati di cui al precedente comma  3  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    5.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare o annullare  il  bando  di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove   concorsuali,   di
modificare il numero dei posti di  cui  al  precedente  comma  1,  di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza  dei  corsi,  in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie  o  di
disposizioni di  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  -
4ª Serie speciale.