IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n.  444,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato Testo Unico; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
    Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97; 
    Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto l'art. 19, comma 1, n. 3, della legge 27  aprile  1982,  n.
186; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  a
Consigliere di Stato; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,  convertito  con
modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51 e, in particolare,
l'art. 18, comma 2; 
    Vista la delibera del Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
Amministrativa, adottata nella riunione del 26 febbraio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' bandito un concorso, per titoli  ed  esami,  a  due  posti  di
Consigliere di Stato. 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  magistrati  dei  tribunali
amministrativi  regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',   i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello  Stato
con almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della  carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,  e  degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni  di
anzianita'  nella  suddetta  qualifica  ovvero  nella   ex   carriera
direttiva, appartenenti a  carriere  per  l'accesso  alle  quali  sia
richiesta la laurea in giurisprudenza.