IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 11 luglio  1978,  n.  382,  concernente  norme  di
principio sulla disciplina militare; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 1987, n. 411, con cui  sono  stati  fissati,  tra  gli  altri,
specifici limiti di altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  la
nomina  ad  ufficiale  dell'Arma   dei   carabinieri   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in
materia di obiezione di coscienza, modificata dalla  legge  2  agosto
2007, n. 130; 
    Vista la legge 20 ottobre 1999, n.  380,  concernente  delega  al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; 
    Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,  concernente
disposizioni in materia di reclutamento  su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza,  a  mente  dell'art.  1,
comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata  legge  20  ottobre
1999,  n.  380,  concernente  il  regolamento   recante   norme   per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'   che   sono   causa   di
inidoneita', che prevede, tra l'altro, in relazione alle esigenze  di
impiego,  la  possibilita'  di  richiedere  nei  bandi  di   concorso
specifici requisiti psico - fisici; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,  concernente
il   riordino   del   reclutamento,   dello   stato    giuridico    e
dell'avanzamento  degli  ufficiali  dell'Arma   dei   carabinieri   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  emanato  in
applicazione dell'art. 5, comma 2 del sopracitato decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di  studio
e gli  ulteriori  requisiti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento degli ufficiali in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento  delle  prove
concorsuali e di formazione delle  relative  graduatorie  di  merito,
nonche' la composizione delle  commissioni  esaminatrici,  modificato
con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002; 
    Visto il  decreto  legislativo8  maggio  2001,  n.  215,  recante
disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma  dell'art.  3,  comma  1
della legge 14 novembre 2000, n. 331 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio  militare,  di  cui  all'annesso  al   sopracitato   decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; 
    Vista la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007 e  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il
reclutamento e l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del
personale in servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti
affetti da deficit di G6PD, impartita dalla Direzione generale  della
sanita' militare in data 11 gennaio 2008; 
    Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2010); 
    Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2010-2012; 
    Vista la legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio  2010,  n.  1,
concernente disposizioni urgenti per la proroga degli  interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione, nonche' delle missioni  internazionali  delle  Forze
armate e di polizia e  disposizioni  urgenti  per  l'attivazione  del
Servizio europeo per l'azione esterna e per  l'Amministrazione  della
difesa; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  per  l'anno  2010,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 (diciotto) Tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma stessa; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art.  7  del
sopracitato decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  una  prova  di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con  riserva  di  disporre
che,  per  motivi  di  economicita'  e  di   speditezza   dell'azione
amministrativa, detta prova non avrebbe luogo qualora il numero delle
domande presentate, per una o piu' delle specialita'/specializzazioni
tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il  presente
decreto, venisse ritenuto compatibile con le  esigenze  di  selezione
dell'Arma dei carabinieri; 
    Ritenuto  che,  qualora   avesse   luogo   la   predetta   prova,
l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti  in  numero
non superiore a trenta volte quello dei posti previsti  per  ciascuna
specialita'/specializzazione   offrirebbe   adeguata   garanzia    di
selezione; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
18   (diciotto)   Tenenti   in   servizio   permanente   nel    ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 
    2.  I  posti   di   cui   al   comma   1   sono   ripartiti   per
specialita'/specializzazione nel modo seguente: 
      a) specialita' amministrazione: 5  (cinque)  posti,  di  cui  1
(uno)  riservato  agli  ufficiali  di   complemento   dell'Arma   dei
carabinieri che abbiano  prestato  servizio  di  prima  nomina  senza
demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma  stessa  che
abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito e  1
(uno) riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di secondo grado qualora unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) specialita' sanita' - medicina: 6  (sei)  posti,  di  cui  1
(uno)  riservato  agli  ufficiali  di   complemento   dell'Arma   dei
carabinieri che abbiano  prestato  servizio  di  prima  nomina  senza
demerito ed agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma  stessa  che
abbiano prestato almeno diciotto mesi di servizio senza demerito e  1
(uno) riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di secondo grado qualora unici  superstiti,  del
personale delle Forze armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      c) specialita' telematica - specializzazione telecomunicazioni:
1 (uno) posto; 
      d) specialita' telematica  -  specializzazione  informatica:  1
(uno) posto; 
      e) specialita' investigazioni scientifiche  -  specializzazione
chimica: 1 (uno) posto; 
      f) specialita' investigazioni scientifiche  -  specializzazione
fisica: 1 (uno) posto; 
      g) specialita' commissariato: 1 (uno) posto; 
      h) specialita' genio: 1 (uno) posto; 
      i) specialita' psicologia: 1 (uno) posto. 
    Per fruire della riserva  dei  posti  non  ha  rilevanza  che  al
termine del servizio di prima  nomina  prestato  senza  demerito  gli
ufficiali  di  complemento  dell'Arma  dei  carabinieri  siano  stati
ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano  stati  collocati
in congedo. 
    Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri,  sia
in servizio che in congedo, dovranno  aver  prestato,  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di  cui  all'art.
3, comma 1 almeno diciotto mesi di servizio,  comprensivi  di  quelli
del corso formativo. 
    3. I posti  riservati  di  cui  al  comma  2,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria di specialita'/specializzazione. 
    4.  Il  numero  dei  posti  e  la   relativa   ripartizione   per
specialita'/specializzazione di cui ai commi 1 e  2  potranno  subire
modificazioni, fino alla data di approvazione  della  graduatoria  di
merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri  connesse
alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico - logistico. 
    5.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare o annullare  il  bando  di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove   concorsuali,   di
modificare il numero dei posti di  cui  al  comma  1,  di  sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza  del  corso  formativo,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2010. Qualora l'Amministrazione si avvalesse  di
tale facolta' provvederebbe a darne  formale  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.