IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge 9 agosto 1948 n. 1077, istitutiva del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; Visto il Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 giugno 1985, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il Regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il Regolamento del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali; Visto il decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, concernente la competenza dei Collegi Giudicanti a decidere sui ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso pubblico per esami per la copertura di sei posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di cui due riservati al personale di ruolo del Segretariato generale; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di seguito denominato Segretariato generale, di cui due riservati al personale di ruolo del Segretariato generale, con lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Regolamento di cui alla seconda premessa del presente decreto. La riserva dei posti che non dovesse essere coperta sara' conferita ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. 2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il personale assunto a tutti gli Uffici e Servizi e in tutte le sedi dello stesso. 3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso, in ragione di esigenze sopravvenute, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa. In tal caso, il Segretariato generale provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami».