IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'articolo 5, comma 1, del regio decreto  legge  4  ottobre
1935,  n.  1961,  recante  "Modificazioni   alle   disposizioni   sul
reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia  Guardia
di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; 
    Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,  n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici",  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante  "Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia
di finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Vista la  legge  31  marzo  2000,  n.  78,  ed,  in  particolare,
l'articolo 4, recante "Delega  al  Governo  in  materia  di  riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme  in  materia
di coordinamento delle Forze di polizia"; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
"Determinazione  delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e  della
sicurezza"; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione  ai  concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Vista la convenzione tra l'Universita' degli  Studi  di  Bergamo,
l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca e  l'Universita'  degli
Studi di Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia  di  finanza,
datata 20 dicembre 2001; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
"Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo
1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante  "Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria",  introdotto  dall'articolo  2,  comma  208,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge
Finanziaria 2010)"; 
    Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033,  1494,  1495,  1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"; 
    Ritenuto di dover riservare un  numero  di  posti  pari:  -  a  2
unita', in favore dei candidati in  possesso  dell'attestato  di  cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752; - a 3 unita', in favore dei  candidati  appartenenti  a
una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2011/2012  un  pubblico
concorso per esami per  l'ammissione  di  53  allievi  ufficiali  del
"ruolo normale" al primo anno del  111°  corso  dell'Accademia  della
Guardia di finanza. 
    2. Dei suddetti 53 posti: 
      a) 2 sono riservati, subordinatamente al possesso  degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
      b) 3 sono riservati, subordinatamente al possesso  degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,   al   coniuge,   ai   figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado
qualora unici superstiti, del personale delle Forze  armate  e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3. Qualora i posti riservati  di  cui  al  comma  precedente  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono  devoluti  in  aumento  agli  altri  candidati  iscritti   nella
graduatoria unica di merito. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali); 
      b) una prova scritta di cultura generale; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) una prova di efficienza fisica; 
      e) un tirocinio, della durata di 18 giorni,  durante  il  quale
sono effettuati: 
        1) la visita medica di controllo; 
        2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) tre prove orali; 
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
      h) una prova facoltativa di informatica; 
      i) una visita medica di incorporamento. 
    5. Il corso di Accademia  ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente). 
    6. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi  al  corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).