IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
    Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modifiche; 
    Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; 
    Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche; 
    Visto il  regio  decreto  14  novembre  1926,  n.  1953  e  succ.
modifiche; 
    Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728; 
    Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64; 
    Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666,  convertito
nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358; 
    Visto l'art. 13 della legge 3 giugno  1950  n.  375,  cosi'  come
modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963 n. 367; 
    Visto l'art. 11 comma 1 legge 5 ottobre 1962, n. 1539; 
    Visto l'art. 19 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967 n. 200; 
    Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358; 
    Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239; 
    Visto l'art. 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988,  n.  574,  in  relazione  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modifiche; 
    Visto l'art. 2, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990; 
    Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29  dicembre  1990,  n.
405; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto l'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
marzo 1995; 
    Visto l'art. 1 comma 1 e comma 2a) della legge 26 luglio 1995  n.
328; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visti gli art. 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263; 
    Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001 n. 475; 
    Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2006 n.  306,  allegato
17; 
    Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166; 
    Visto l'art. 66 della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.