IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 12  luglio  1995,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli  studenti
della scuola secondaria; 
    Vista la legge 28  marzo  2003,  n.  53,  concernente  delega  al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e
formazione professionale; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale  della  sanita'   militare,   integrata   con   il   decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
generale della sanita' militare per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei
debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice dell'ordinamento militare"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare", come modificato  ed  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270; 
    Vista  la  legge  12  luglio  2010,  n.   109,   concernente   le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze  armate
e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109  -  che  ha  modificato  le  due  direttive   tecniche
sopracitate, emanate dalla medesima  Direzione  generale  in  data  5
dicembre 2005; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
Scuole militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in  Milano,  alla
Scuola navale militare "Francesco Morosini" in Venezia ed alla Scuola
militare aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico
2011-2012; 
    Considerato che alla  Scuola  militare  "Teulie'"  di  Milano  e'
possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al  liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo; 
    Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
nel concorso per l'ammissione alle Scuole  militari  "Nunziatella"  e
"Teulie'",  potranno  essere  ammessi  al   massimo   15   (quindici)
concorrenti di sesso femminile per ciascuna sede; 
    Ravvisata l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di  una
prova preliminare cui sottoporre tutti  i  partecipanti  ai  concorsi
indetti con il presente decreto, con riserva di  disporre  che  detta
prova non avra' luogo, per motivi di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per
uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto  compatibile
con le esigenze di selezione; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2011-2012  sono  indetti  i  seguenti
concorsi,  per   esami,   per   l'ammissione   di   complessivi   275
(duecentosettantacinque)  giovani  ai  licei  annessi   alle   Scuole
militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare  ed  alla  Scuola
militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per  Forza
armata, sede ed ordine di studi: 
      a)  posti  160  (centosessanta)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
        1) "Nunziatella" di Napoli: 
          - 1° liceo classico: posti 32 (trentadue); 
          - 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto). 
    Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi  alla
Scuola militare "Nunziatella" non piu' di 15  (quindici)  concorrenti
di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e  9  (nove)  al
liceo scientifico; 
        2) "Teulie'" di Milano: 
          1° liceo classico: posti 20 (venti); 
          3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta); 
          3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti). 
    Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi  alla
Scuola militare "Teulie'" non piu' di 15  (quindici)  concorrenti  di
sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo classico, 8 (otto) al  liceo
scientifico e 4 (quattro) al liceo scientifico europeo; 
      b)  posti  75  (settantacinque)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alla  Scuola  navale  militare  "Francesco  Morosini",
cosi' ripartiti: 
        1) 1° liceo classico: posti 25 (venticinque); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); 
      c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo  all'ammissione
alla Scuola militare aeronautica "Giulio Dohuet", cosi' ripartiti: 
        1) 1° liceo classico: posti 20 (venti); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti). 
    2. Se i posti per uno dei licei di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno
ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  idonei  nella  relativa
graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto  dell'ordine
di  graduatoria,  ad  ammettere  un  numero  superiore  di  candidati
vincitori di sesso femminile nelle rimanenti  graduatorie  senza  che
venga comunque superato il numero complessivo di 15 (quindici) unita'
per sede. Inoltre, i  posti  disponibili  per  il  liceo  scientifico
europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di  concorrenti
idonei potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei non vincitori
iscritti nella graduatoria per il liceo  scientifico,  sempreche'  lo
gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa. 
    3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il  50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili  e  militari  dello  Stato  deceduti  per  ferite,  lesioni  o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 
    4. I posti riservati di cui al precedente comma  3  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    5.  Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per   il
personale militare la facolta' di revocare o annullare  il  bando  di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove   concorsuali,   di
modificare il numero dei posti di  cui  al  precedente  comma  1,  di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza  dei  corsi,  in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie  o  di
disposizioni di  contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale.