IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle Scuole militari dell'Esercito e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche sopracitate, emanate dalla medesima Direzione generale in data 5 dicembre 2005; Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in Milano, alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" in Venezia ed alla Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico 2011-2012; Considerato che alla Scuola militare "Teulie'" di Milano e' possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo scientifico, anche al liceo scientifico europeo; Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale, nel concorso per l'ammissione alle Scuole militari "Nunziatella" e "Teulie'", potranno essere ammessi al massimo 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile per ciascuna sede; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova preliminare cui sottoporre tutti i partecipanti ai concorsi indetti con il presente decreto, con riserva di disporre che detta prova non avra' luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2011-2012 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 275 (duecentosettantacinque) giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare ed alla Scuola militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza armata, sede ed ordine di studi: a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 1) "Nunziatella" di Napoli: - 1° liceo classico: posti 32 (trentadue); - 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto). Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla Scuola militare "Nunziatella" non piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e 9 (nove) al liceo scientifico; 2) "Teulie'" di Milano: 1° liceo classico: posti 20 (venti); 3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta); 3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti). Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla Scuola militare "Teulie'" non piu' di 15 (quindici) concorrenti di sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo classico, 8 (otto) al liceo scientifico e 4 (quattro) al liceo scientifico europeo; b) posti 75 (settantacinque) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", cosi' ripartiti: 1) 1° liceo classico: posti 25 (venticinque); 2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica "Giulio Dohuet", cosi' ripartiti: 1) 1° liceo classico: posti 20 (venti); 2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti). 2. Se i posti per uno dei licei di cui al precedente comma 1, lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei nella relativa graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad ammettere un numero superiore di candidati vincitori di sesso femminile nelle rimanenti graduatorie senza che venga comunque superato il numero complessivo di 15 (quindici) unita' per sede. Inoltre, i posti disponibili per il liceo scientifico europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei non vincitori iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico, sempreche' lo gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa. 3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 4. I posti riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.