IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la   legge   10   giugno   1982,   n.   349,   riguardante
l'interpretazione autentica delle norme in materia  di  valutabilita'
dell'anno scolastico  e  dei  requisiti  di  ammissione  ai  concorsi
direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni statali, anche ad  ordinamento  autonomo  e
negli enti locali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi  e  il  relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006,n.184; 
    Vista la legge 28 marzo 1991 n. 120 concernente  norme  a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Vista  la  legge  5  febbraio   1992,   n.   104   e   successive
modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale
e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive  modifiche  e
integrazioni, in particolare l'art.39; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  misure
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  relativo
alla riforma dell'organizzazione del Governo; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca e del Ministro per la Funzione Pubblica 5 maggio  2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.),  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia   didattica   degli   atenei
approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e  della  Ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di
laurea magistrale; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca e  del  Ministro  per  la  Pubblica  amministrazione  e
l'Innovazione 9 luglio 2009, recante  equiparazioni  tra  diplomi  di
lauree  vecchio   ordinamento,   lauree   specialistiche   e   lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n.  388,  recante  «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale dello Stato»,  in  particolare
l'art. 93; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche, recante  il  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del  lavoro
alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  con  particolare
riferimento all'art. 25; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante  «Delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  Pubblica  Istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione  dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della  Pubblica  Istruzione,  in  attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento
tra le  persone,  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto  il  vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  di   Lavoro
dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola; 
    Visto il Decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  Codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio  2008,
n.  140,  concernente  «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi  dell'art.  1,  comma
618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
    Vista la legge del 6 agosto 2008, n. 133, art. 64  relativo  alle
«Disposizioni in materia di organizzazione scolastica»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  relativo
all'attuazione della  legge  4  marzo  2009,  n.  15  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  ed  in
particolare l'art. 51; 
    Vista la consistenza  delle  dotazioni  organiche  dei  dirigenti
scolastici articolate secondo la dimensione regionale; 
    Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo  del  sistema  informativo
del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca  in
ordine al numero dei posti da mettere a concorso; 
    Tenuto conto della rinnovazione della procedura  concorsuale  per
la Regione Sicilia di cui al di cui al D.D.G.  22.11.2004  secondo  i
criteri stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno  2011,  con
il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 35,  comma
4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni ad avviare  procedure  di  reclutamento
per dirigenti scolastici per 2.386 unita'; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale  della  pubblica
istruzione   nell'adunanza   del   13   luglio    2010    prot.    n.
MIURAOODGOS.5278, in relazione alla tabella di valutazione dei titoli
di servizio e professionali; 
    Informate le organizzazioni sindacali rappresentative; 
    Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento dei dirigenti scolastici; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Concorso e posti 
 
 
    1. In attuazione dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e' indetto un concorso per esami e
titoli  per   il   reclutamento,   nell'ambito   dell'amministrazione
scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei  ruoli  regionali.
Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo,  le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. 
    2. Il numero dei posti messi a concorso a livello  regionale,  in
relazione all'autorizzazione di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica citato in premessa,  e'  determinato  in  n.  2.386  posti
complessivi come riportato nell'allegato 1, che e'  parte  integrante
del presente decreto. 
    3. Per i posti relativi alle scuole con  lingua  di  insegnamento
sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvedera' ad  indire
apposito bando.