IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e  successive  modificazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «testo
unico delle disposizioni  regolamentari  in  materia  di  ordinamento
militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246»
ed,  in  particolare,  il  libro  IV,  concernente   norme   per   il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale per la sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il foglio n. 3356 Cod. id. RESTAV3 - Ind.  Cl.  05.02.11/05
del 18 luglio 2011, con il quale lo Stato maggiore  dell'Esercito  ha
inviato  alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di  concorso,
per titoli, per il reclutamento straordinario, per il  2011,  di  987
volontari in servizio permanente dell'Esercito; 
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per  titoli,  per  il
reclutamento di 987 volontari in servizio permanente dell'Esercito; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato  alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4,  foglio  n.  281  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il  personale  militare  ed,  in  particolare,
l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso -
tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale  per  il
personale militare; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  7  aprile  2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale  della  Direzione
generale per il personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Posti a concorso e destinatari 
 
 
    1. E' indetto, per il 2011,  un  concorso,  per  titoli,  per  il
reclutamento straordinario di 987 (novecentottantasette)  unita'  nel
ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito riservato a: 
      a) volontari in ferma breve in  servizio  nell'Esercito,  anche
quali  trattenuti/raffermati,  reclutati  ai  sensi  della  legge  24
dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186  (concorsi
straordinari) che, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, hanno compiuto almeno il
secondo anno di servizio nella ferma breve; 
      b) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge  24
dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 con almeno
tre anni di servizio nella ferma breve nell'Esercito che,  alla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso, si trovano nella posizione di congedo  da
non piu' di due anni; 
      c)  volontari  in  ferma  breve  in   servizio   nell'Esercito,
reclutati ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
settembre 1997, n. 332, che, valutati ai fini delle immissioni  nelle
carriere  iniziali  dell'Esercito,  delle   Forze   di   polizia   ad
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale  dei  Vigili  del
fuoco,  non  risultano,  alla  data  di  scadenza  del   termine   di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,  utilmente
collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni; 
      d) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno  tre
anni di servizio  in  ferma  breve  nell'Esercito,  in  posizione  di
congedo  che,  valutati  ai  fini  delle  immissioni  nelle  carriere
iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento  civile
e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non  risultano,
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
partecipazione al concorso,  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
relative alle suddette immissioni. Il collocamento in  congedo  dalla
ferma breve deve essere avvenuto da non piu' di due anni  dalla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso. 
    2. Non possono partecipare al concorso: 
      a)  i  volontari  che  risulteranno,   anche   a   seguito   di
ripianamenti   successivi,   vincitori   del   precedente    concorso
straordinario per il  reclutamento  di  3392  unita'  nel  ruolo  dei
volontari in servizio permanente dell'Esercito; 
      b) i volontari in servizio o in congedo che, appartenenti  alle
Forze di completamento, non si trovano nelle condizioni previste  dal
comma 1 del presente articolo. 
    3. I volontari in servizio di cui al precedente comma 1,  lettere
a) e c), se dichiarati  vincitori,  saranno  immessi  nel  ruolo  dei
volontari  in  servizio  permanente  dell'Esercito,  non  prima   del
compimento del terzo anno di servizio in  qualita'  di  volontari  in
ferma  breve,  ai  sensi  dell'art.  2205,   comma   7   del   codice
dell'ordinamento militare e nei tempi stabiliti  dall'Amministrazione
della difesa sulla base delle esigenze di Forza armata. 
    4.  Ai  vincitori  sara'  assegnata  una  delle  specializzazioni
previste  per  il  ruolo  dei  volontari   in   servizio   permanente
nell'Esercito, in relazione alle specifiche esigenze di Forza  armata
e  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  955   del   codice
dell'ordinamento militare  per  coloro  che  hanno  subito  ferite  o
lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o le immissioni nel  ruolo  dei
volontari  in  servizio  permanente  dei  vincitori,  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  ovvero  in
applicazione di leggi di bilancio dello  Stato  o  finanziarie  o  di
disposizioni di contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso,
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale.