IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e
successive modificazioni; 
    Visto l'articolo 4, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 34,  comma  1,  lettera  a),
della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata
e, in particolare, l'articolo 4, della legge  23  novembre  1998,  n.
407, come modificato dall'articolo 82, commi 1 e 9, lettera b), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito  dei  destinatari
della norma agli orfani e ai figli delle vittime  della  criminalita'
organizzata  e  alle  vittime  del  dovere  e  loro   superstiti,   e
dall'articolo 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n.13,  convertito
con modificazioni dalla legge 2  aprile  2003,  n.  56,  che  estende
l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani  e  ai  figli
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'
alle vittime del dovere e loro superstiti che frequentino  oltre  che
le scuole secondarie di secondo grado e i  corsi  di  laurea,  laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi
delle  istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione,  con  esclusione
di quelle retribuite, anche le scuole primarie e secondarie di  primo
grado; 
    Visto altresi' l'articolo 5, della citata legge n. 407 del 1998; 
    Visto l'articolo  46,  comma  1,  lettera  o),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice dell'ordinamento militare e in particolare gli articoli  1837,
comma 1, che dispone che nei confronti  del  personale  dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica  militare  trovano
applicazione le disposizioni in materia di borse di studio  riservate
alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
agli orfani e ai figli delle medesime, ai  sensi  dell'  articolo  4,
comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 1904 secondo cui  al
personale militare spettano le provvidenze in  favore  delle  vittime
del terrorismo, della  criminalita'  e  del  dovere,  previste  dalle
seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b)  legge  20
ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d)  legge  3
agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; 
    Considerato che gli articoli 3 e 4  del  regolamento  n.  58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede  a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che  le
relative graduatorie vengono  approvate  da  un'apposita  Commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata,  di  cui  all'articolo  4  della  legge  23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime  del
dovere e dei loro superstiti di cui all'articolo 82  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e  successive  modificazioni,  riservato  agli
studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico e non, agli studenti dei corsi  delle  istituzioni  per  l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle  scuole  di
specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. 
    2. Per l'anno scolastico 2010/2011 sono da assegnare  nei  limiti
dello stanziamento previsto dall'articolo 4 della legge  23  novembre
1998, n. 407, e dello stanziamento di cui al pertinente  capitolo  di
bilancio dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca: 
      a) centocinquanta borse di studio dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 
      b)  cinquanta  borse  di  studio  dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti delle  scuole  di  specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.