IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 (Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  della  regione
Trentino Alto Adige in materia di proporzione  negli  uffici  statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue  nel
pubblico impiego); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca  e  della
lingua  ladina  nei  rapporti   dei   cittadini   con   la   pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487  e  successive  modificazioni  (Regolamento   recante   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 
    Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche); 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali); 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione   generale   della   sanita'   militare,   con   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  riguardante  l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei  al  servizio  militare,  con
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna  a  norma  dell'articolo  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, nr.  66,  concernente
il codice dell'ordinamento militare ed,  in  particolare,  l'articolo
2186,  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti   ministeriali   non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con riferimento  al  D.M.
28 luglio 2005; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
nr. 90, concernente il testo unico delle  disposizioni  regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art.14  della  legge
28 novembre 2005, nr. 246; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011)". 
    Vista la legge 12 luglio 2010 nr. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto legislativo 21 gennaio  2011,  nr.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale madrelingua araba, cinese o  di
altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; 
    Valutate le attuali disponibilita' finanziarie che autorizzano  i
reclutamenti per l'anno 2012 di allievi carabinieri  effettivi  e  di
volontari in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti solo nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento di 1886  allievi  carabinieri  effettivi,  riservato  ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4)
ovvero in rafferma annuale, in servizio  o  collocati  in  congedo  a
conclusione della prescritta ferma con le seguenti modalita': 
      a. n. 1727, da immettere direttamente nell'Arma dei carabinieri
a conclusione della ferma di un anno  quale  volontario  nelle  Forze
Armate; 
      b. n. 159, da immettere nell'Arma dei carabinieri a conclusione
della ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate. 
    Qualora il numero delle domande  di  partecipazione  al  concorso
sia: 
      a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per il concorso successivo; 
      b. inferiore al quintuplo dei posti messi  a  concorso,  per  i
posti eventualmente non coperti possono essere  banditi  concorsi  ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    2. Dei 1727 posti messi  a  concorso,  n.  6  sono  riservati  ai
concorrenti in possesso,  all'atto  della  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, dell'attestato  di  bilinguismo  (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore  al  diploma  di
istituto di istruzione secondaria di primo grado di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e
successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto  speciale
della Regione Trentino Alto Adige in  materia  di  proporzione  negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere  dallo
status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai  sensi
del  decreto  legislativo  21  gennaio  2011,  nr.  11  citato  nelle
premesse. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata per il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare  le  prove  concorsuali,  di  modificare  il
numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei  vincitori  alla
frequenza  del  corso,  in  ragione  di  esigenze   attualmente   non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione  di  disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2012.  In  tal  caso,  il  Comando
generale  dell'Arma  dei  carabinieri  provvedera'  a  dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ยช Serie speciale.