IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni, recante «Ordinamento della Guardia di finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici»,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia
di uso della lingua tedesca e della lingua ladina  nei  rapporti  dei
cittadini  con  la  pubblica  amministrazione  e   nei   procedimenti
giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 25  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006,  recante  «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati  e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti  per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»; 
    Visti gli articoli 636, 861, 864, 1033, 1494, 1495,  1929,  1932,
1937, 2111, 2139, 2141, 2147 2199, 2200,  2201  e  2203  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare»; 
    Tenuto conto che lo Stato maggiore della difesa ha fissato in 113
unita' il numero massimo dei volontari, da arruolare con il  presente
bando e  avviare  alla  ferma  prefissata  quadriennale  nelle  Forze
armate, in esito alla quale saranno immessi nel Corpo  della  Guardia
di finanza; 
    Ritenuto di dover riservare 19 dei posti da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un  numero  di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2012, un pubblico concorso, per  titoli
ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia
di  finanza,  riservato,  ai  sensi  dell'art.   2199   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (c.d. «VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma
annuale (c.d. «VFP1T»)  delle  Forze  armate  che,  se  in  servizio,
abbiano svolto, alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione, almeno cinque mesi in tale stato  o,
se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma. Di questi: 
      a) n. 660 del contingente ordinario, di cui: 
        (1) n. 562 da immettere direttamente nel Corpo della  Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate; 
        (2) n. 98 da immettere nel Corpo della  Guardia  di  finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di  volontario  in  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate; 
      b) n. 15 del contingente ordinario - specializzazione  «Tecnico
di soccorso alpino (S.A.G.F.)», da immettere direttamente  nel  Corpo
della Guardia di finanza, dopo aver completato, se  in  servizio,  la
ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate. 
    I vincitori per tali posti: 
      (1) dopo aver assunto lo «status» di allievo  finanziere,  sono
preliminarmente avviati, secondo le modalita'  di  cui  all'art.  16,
commi 4 e 5, ad una fase  addestrativa  finalizzata  all'accertamento
dell'attitudine al servizio di soccorso alpino, in esito alla  quale,
se non risultano idonei all'impiego in tale comparto, sono prosciolti
dal corso di formazione per allievo finanziere e,  pertanto,  cessano
dal servizio; 
      (2) al termine del predetto corso di formazione,  sono  avviati
alla frequenza del corso per il conseguimento della  specializzazione
«Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; 
      c) n. 75 del contingente di mare, di cui: 
        (1) n. 60 da immettere direttamente nel Corpo  della  Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate, cosi' suddivisi: 
          n. 35 per la specializzazione «Nocchiere»; 
          n. 25 per la specializzazione «Operatore di sistema»; 
        (2) n. 15 da immettere nel Corpo della  Guardia  di  finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di  volontario  in  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, cosi' suddivisi: 
          n. 10 per la specializzazione «Nocchiere»; 
          n. 5 per la specializzazione «Operatore di sistema». 
    2. Diciannove dei 562 posti di cui al comma 1, lettera a),  punto
(1),  sono  riservati,  subordinatamente  al  possesso  degli   altri
requisiti  prescritti  dall'art.  2,   ai   candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istruzione
secondaria di primo grado o superiore. 
    3. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario,  per  la  specializzazione  «Tecnico  di  soccorso  alpino
(S.A.G.F.)» o per una o  piu'  specializzazione  del  contingente  di
mare, le unita' disponibili  sono  compensate,  secondo  le  esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova scritta, consistente in  un  questionario  a  risposta
multipla; 
      b) prova di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) valutazione dei titoli. 
    5. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza. 
    6. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia
di finanza,  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.