IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma 3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito denominato «Collegio nazionale»), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame (art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma 1); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi Ordinamenti; Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto del decreto del Presidente della Republica n. 328/2001, che stabilisce che: «I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; Visto il decreto di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e Bolzano del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213 Ordina: Art. 1 1. E' indetta, per l'anno 2012, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico.