IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante "Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza",
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici",  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in  particolare,  l'art.
4, recante "Delega al Governo in materia di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia"; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
"Disposizioni per disciplinare la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331"; 
    Visto il decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli  ulteriori  requisiti  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per
ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
"Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  "Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato  con  D.M.  3  novembre
1999,  n.  509,  del  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
scientifica e tecnologica"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25   novembre   2005,   recante
"Definizione  della  classe  del  corso  di  laurea   magistrale   in
giurisprudenza"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi di laurea magistrale"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso  il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a  quella  preliminare,  se  svolta,  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di 16 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia  di  finanza
per l'anno 2012. Dei posti disponibili: 
      a) 8 (otto) sono destinati agli ufficiali in ferma  prefissata,
con almeno diciotto mesi di  servizio  nel  Corpo  della  Guardia  di
finanza,  e  agli  ufficiali  di  complemento  che  abbiano  prestato
servizio nel Corpo della Guardia di finanza. Tali  posti  cosi'  sono
ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) 3 (tre) per amministrazione; 
        2) 2 (due) per telematica; 
        3) 2 (due) per infrastrutture; 
        4) 1 (uno) per veterinaria; 
      b) 8 (otto) sono destinati agli  altri  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti di cui  all'art.  2.  Tali  posti  cosi'  sono
ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) 2 (due) per amministrazione; 
        2) 1 (uno) per commissariato; 
        3) 1 (uno) per telematica; 
        4) 1 (uno) per infrastrutture; 
        5) 1 (uno) per sanita'; 
        6) 1 (uno) per veterinaria; 
        7) 1 (uno) per psicologia. 
    2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e  una
sola specialita' di cui al comma 1. 
    Gli ufficiali in ferma prefissata con  almeno  diciotto  mesi  di
servizio nel  Corpo  della  Guardia  di  finanza  possono  concorrere
esclusivamente per i posti di cui al comma 1, lettera a). 
    3. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare (test logico-matematici e  culturali),
eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati ai posti di cui  al
comma 1, lettera a); 
      b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  cui  non  saranno
sottoposti gli ufficiali del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  in
servizio; 
      d)  accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali  in
servizio        permanente        effettivo         del         ruolo
tecnico-logistico-amministrativo,  cui  non  saranno  sottoposti  gli
ufficiali in ferma prefissata ausiliari del medesimo ruolo; 
      e) una prova orale; 
      f) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
      g) valutazione dei titoli di merito; 
      h)  una  visita  medica  di  incorporamento,  cui  non  saranno
sottoposti gli ufficiali del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  in
servizio. 
    4. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia
di finanza,  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino  alla
data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei
posti,  di  sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione   dei
vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.