IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia
di finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in  particolare
l'articolo  68  concernente  la  riduzione  e   rimodulazione   degli
organici; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
maggio 2006, come modificato dal decreto  ministeriale  15  settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del  ruolo
ispettori della Guardia di finanza; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,
n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visti gli articoli 636, 794, 861, 864,  867,  1033,  1494,  1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,  2141,  2147,  2151  e  2157  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   «Codice
dell'ordinamento militare»; 
    Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di L'Aquila  e
il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010; 
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari: 
      -  a  30  unita',  a   favore   dei   candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
      - a 15 unita', a favore dei candidati appartenenti a una  delle
categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b),  del  citato
decreto  legislativo  n.  66/2010,  sempreche'  in   possesso   degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2013/2014,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'85° corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: 
      a) n. 267 allievi marescialli del contingente ordinario; 
      b) n. 30 allievi marescialli del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi: 
        1) n. 8  per  la  specializzazione  «nocchiere  abilitato  al
comando»; 
        2) n. 18 per la specializzazione «tecnico di macchine»; 
        3)  n.  4  per  la  specializzazione  «tecnico  dei   sistemi
elettronici di comunicazione e di scoperta». 
    2. Dei 267 posti per il contingente ordinario: 
      a) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
      b) 15 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti  prescritti  dall'articolo  2,  al  coniuge  e   ai   figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3. Sei dei 18 posti  disponibili  per  il  contingente  di  mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono  riservati  ai  militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,  il  corso
per «motorista navale» presso la  Scuola  Nautica  della  Guardia  di
finanza, se giudicati meritevoli, dalle Autorita' di cui all'articolo
2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  199.  I  militari  in
possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al
corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A  tal
fine, i  posti  disponibili  sono  assegnati  ai  militari  giudicati
meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione  di  «motorista
navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato  degli  eventuali
titoli ovvero, a  parita'  di  punteggio,  a  quelli  di  grado  piu'
elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita'  di  servizio
e, a parita' della stessa, la maggiore eta'. 
    4. La specializzazione «motorista navale» deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente  di  mare,  le
unita'   disponibili   sono   compensate,   secondo    le    esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 
    7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui  al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per  il  concorso
di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l'ordine
in esso stabilito. 
    8. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla; 
      b) una prova scritta di composizione italiana; 
      c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) una prova orale di cultura generale; 
      f)  un  esame  facoltativo  in  una  o  piu'   lingue   estere,
consistente in una prova scritta ed  una  prova  orale  per  ciascuna
lingua prescelta; 
      g) una prova facoltativa di informatica. 
    9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'Autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili.