IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto l'art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia", che stabilisce, per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, che i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta ogni anno da ciascuna delle amministrazioni interessate, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere; V ista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, relativo all'approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli; Visto l'art. 2199, comma 4, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 il quale prevede che, dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria, di cui al comma 3, il cinquantacinque per cento e' immesso direttamente nelle carriere iniziali del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ed il restante quarantacinque per cento e' immesso nel medesimo ruolo dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale; Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Difesa 22 febbraio 2006, con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 1029, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, sono state emanate le "modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo"; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine"; Vista legge 24 dicembre 2012, n. 288, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); Valutate le attuali disponibilita' finanziarie che consentono di reclutare per l'anno 2013 n. 804 allievi agenti della Polizia di Stato e n. 160 volontari in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate; Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 964 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 964 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno. Di questi: a) n. 804 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno; b) n. 160 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale. 2. Dei suddetti 804 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, n. 3 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito ad un livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado a prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 citato nelle premesse. 3. Dei suddetti 964 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, n. 48 sono riservati, ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso il Centro Studi di Fermo. 4. L'attestato di bilinguismo previsto dal precedente punto 2 dovra' pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato riconoscimento, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali - Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 - Roma. 5. I posti riservati, di cui al punto 2 e 3, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che abbiano superato le prove concorsuali. 6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia: superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo; inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 7. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando, nonche' di differire o di contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - "Concorsi ed esami".