IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto l'art. 2199, comma 1, del d.lgs.  15  marzo  2010,  n.  66,
recante "Concorsi per il reclutamento nelle carriere  iniziali  delle
Forze di polizia", che stabilisce, per il reclutamento del  personale
delle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e
militare, che i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla
base di una programmazione quinquennale scorrevole  predisposta  ogni
anno da ciascuna delle amministrazioni interessate, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno o  quadriennale,  ovvero  in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti
previsti dai  rispettivi  ordinamenti  per  l'accesso  alle  predette
carriere; 
    V ista la legge 1° aprile 1981, n. 121  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo regolamento di esecuzione, approvato  con  D.P.R.  3  maggio
1957, n. 686 e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  Speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche, recante  l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, relativo all'approvazione del regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6  della  legge
28 novembre 2005, n. 246" 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
il  regolamento  dei  requisiti  di   idoneita'   fisica-psichica   e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli; 
    Visto l'art. 2199, comma 4, del d.lgs. 15 marzo 2010,  n.  66  il
quale prevede che,  dei  concorrenti  giudicati  idonei  e  utilmente
collocati nella graduatoria, di cui al comma  3,  il  cinquantacinque
per cento e' immesso direttamente nelle carriere iniziali  del  ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia  di  Stato  ed  il  restante
quarantacinque per cento e' immesso  nel  medesimo  ruolo  dopo  aver
prestato servizio nelle Forze Armate in  qualita'  di  volontario  in
ferma prefissata quadriennale; 
    Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministero dell'Interno di  concerto  con  il
Ministero della Difesa 22 febbraio 2006, con il quale, in  attuazione
dell'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n.  226,  abrogata
dall'art. 2268, comma 1, n. 1029, del d.lgs. 15 marzo  2010,  n.  66,
sono state emanate le "modalita'  di  reclutamento,  nella  qualifica
iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata  di  un  anno,  ovvero  in
rafferma annuale in servizio o in congedo"; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Vista legge  24  dicembre  2012,  n.  288,  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2013); 
    Valutate le attuali disponibilita' finanziarie che consentono  di
reclutare per l'anno 2013 n. 804  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato e n. 160 volontari in ferma prefissata quadriennale delle Forze
armate; 
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di n. 964 Allievi Agenti della Polizia  di
Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma  1,  del  d.lgs.  15
marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  o
quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o  in  congedo,
in possesso dei requisiti previsti  dai  rispettivi  ordinamenti  per
l'accesso alle predette carriere; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di  n.  964  Allievi  Agenti  della  Polizia  di  Stato,
riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma prefissata di  un  anno  o  quadriennale
ovvero in rafferma annuale, i quali, se in servizio,  abbiano  svolto
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  della  domanda
almeno sei mesi in tale stato o, se  collocati  in  congedo,  abbiano
concluso tale ferma di un anno. Di questi: 
      a) n. 804  candidati  saranno  nominati  Allievi  Agenti  della
Polizia  di  Stato  ed  ammessi  direttamente  alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno; 
      b) n. 160  candidati  saranno  nominati  Allievi  Agenti  della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in qualita'
di volontari in ferma prefissata quadriennale. 
    2. Dei suddetti 804 posti,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti, n. 3 sono riservati  agli  aspiranti  che
siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  riferito  ad  un
livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria
di primo grado a prescindere dallo  status  di  volontario  in  ferma
prefissata di cui al comma 1,  del  decreto  legislativo  21  gennaio
2011, n. 11 citato nelle premesse. 
    3. Dei suddetti 964 posti,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti, n. 48 sono riservati, ai sensi  dell'art.
8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati diplomati presso
il Centro Studi di Fermo. 
    4. L'attestato di bilinguismo previsto  dal  precedente  punto  2
dovra' pervenire, entro  venti  giorni  dalla  data  di  scadenza  di
presentazione delle domande di partecipazione, pena  il  suo  mancato
riconoscimento, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali -
Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 - Roma. 
    5. I posti riservati, di cui al punto 2  e  3,  non  coperti  per
mancanza  di  vincitori,  sono   conferiti,   secondo   l'ordine   di
graduatoria, ai candidati che abbiano superato le prove concorsuali. 
    6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al  concorso
sia: 
      superiore al quintuplo dei posti  messi  a  concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per il concorso successivo; 
      inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i  posti
eventualmente non coperti possono essere banditi  concorsi  ai  quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    7. Il Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - "Concorsi ed esami".