IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
     Visto il testo unico approvato con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive modifiche; 
    Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il  decreto  legislativo
24  marzo  2000,  n.  85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di accesso
alla carriera diplomatica; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche  al  predetto  regolamento  di
accesso alla carriera diplomatica; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali  cui  e'   tenuto   il   funzionario   della   carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono  il
pieno possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia  al
servizio  da  svolgere  presso  la  sede  centrale  che   presso   le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente
incoraggiate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d),  del  succitato  decreto
del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale  non  puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei
ruoli del Ministero degli Affari Esteri, eccettuati i posti a cui  si
accede in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  Unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche», in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 35; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.8  del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Considerate  le  accresciute  responsabilita'   in   materia   di
sicurezza  internazionale  derivanti  dall'entrata  in   vigore   del
Trattato di Lisbona e la necessita' di adempiere tempestivamente agli
obblighi gravanti per l'Italia, in quanto  Stato  membro  dell'Unione
Europea, per l'istituzione di un Servizio Europeo di Azione  Esterna,
che  richiedera'  di  mettere  a   disposizione   delle   istituzioni
dell'Unione Europea funzionari della carriera diplomatica; 
    Visto l'articolo 4 del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,
convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza il
Ministero degli affari esteri, in deroga  alle  vigenti  disposizioni
sul blocco delle assunzioni nel pubblico  impiego,  nei  cinque  anni
2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla  carriera
diplomatica e ad assumere un contingente annuo  non  superiore  a  35
segretari di legazione in prova; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; 
    Tenuto comunque conto della prossima  assunzione  delle  restanti
nove unita'  di  vincitori  del  concorso  per  titoli  ed  esami,  a
trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale del 31 gennaio  2012,  per  le
quali  si  e'  in  attesa  dell'apposito  decreto   ricognitivo   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, cosi' come concordato con le note  MEF
RGS IGOP del 22 novembre 2010, n. 96523 e ribadito con nota  DFP  del
14 febbraio 2011 n. 9196, a valere  sulle  risorse  da  turnover  del
personale non diplomatico del Ministero degli Affari  Esteri  cessato
nel 2011; 
    Considerato  che,  nell'organico  del  grado  di  segretario   di
legazione, le vacanze sono in numero ampiamente  superiore  ai  posti
messi a concorso; 
    Accertata l'opportunita' di  bandire  un  nuovo  concorso,  viste
anche le speciali disposizioni legislative sopra citate che impongono
una precisa  cadenza  periodica  del  concorso,  collegata  anche  ai
peculiari  meccanismi   di   progressione   propri   della   carriera
diplomatica, come riconosciuto da  ultimo  dal  Consiglio  di  Stato,
Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 14, al  fine  di  garantire  il
reclutamento di funzionari al massimo e piu'  aggiornato  livello  di
preparazione, in  ossequio  al  principio  della  massima  efficacia,
efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; 
    Considerato altresi' che il  numero  degli  idonei  collocati  in
preesistenti graduatorie di  concorsi  per  l'accesso  alla  carriera
diplomatica e' in ogni caso  del  tutto  insufficiente  a  coprire  i
trentacinque posti  autorizzati  e  non  consentirebbe  quindi  alcun
risparmio di spesa rispetto all'organizzazione di una nuova procedura
selettiva. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed  esami,  a  trentacinque
posti di segretario di legazione in prova. 
    2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono  riservati
ai dipendenti del Ministero  degli  affari  esteri  inquadrati  nella
terza area, in possesso di una delle lauree indicate  nel  successivo
articolo 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni  di  effettivo
servizio nella  predetta  terza  area  o  nella  corrispondente  area
funzionale (ex area C). 
    3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo,  se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.