IL DIRETTORE GENERALE per le risorse e l'innovazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche; Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di accesso alla carriera diplomatica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso alla carriera diplomatica; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Considerato che le candidature femminili sono particolarmente incoraggiate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 35; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art.8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Considerate le accresciute responsabilita' in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e la necessita' di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, per l'istituzione di un Servizio Europeo di Azione Esterna, che richiedera' di mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione Europea funzionari della carriera diplomatica; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza il Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Tenuto comunque conto della prossima assunzione delle restanti nove unita' di vincitori del concorso per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale del 31 gennaio 2012, per le quali si e' in attesa dell'apposito decreto ricognitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cosi' come concordato con le note MEF RGS IGOP del 22 novembre 2010, n. 96523 e ribadito con nota DFP del 14 febbraio 2011 n. 9196, a valere sulle risorse da turnover del personale non diplomatico del Ministero degli Affari Esteri cessato nel 2011; Considerato che, nell'organico del grado di segretario di legazione, le vacanze sono in numero ampiamente superiore ai posti messi a concorso; Accertata l'opportunita' di bandire un nuovo concorso, viste anche le speciali disposizioni legislative sopra citate che impongono una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche ai peculiari meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, come riconosciuto da ultimo dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 14, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e piu' aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; Considerato altresi' che il numero degli idonei collocati in preesistenti graduatorie di concorsi per l'accesso alla carriera diplomatica e' in ogni caso del tutto insufficiente a coprire i trentacinque posti autorizzati e non consentirebbe quindi alcun risparmio di spesa rispetto all'organizzazione di una nuova procedura selettiva. Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di segretario di legazione in prova. 2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo articolo 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area funzionale (ex area C). 3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.