IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente "norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  "misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa"  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente "testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare,  e  l'articolo  2186  che  fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,  delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il foglio n. 3095 Cod. id. RESTAV 3 Ind. cl. 5.2.11/6 del 7
agosto 2013 e la e-mail del 12 settembre 2013  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito,  contenenti  gli  elementi   di   programmazione   per
l'emanazione di un bando di  reclutamento,  per  il  2014,  di  7.000
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto  2013,  con  il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per  il  Personale
Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per il 2014 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di  7.000
VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento: 
      a) 1° blocco, con prevista incorporazione  nel  mese  di  marzo
2014, 2.100 posti. 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  10
ottobre 2013 all'8 novembre 2013, per i  nati  dall'8  novembre  1988
all'8 novembre 1995, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  giugno
2014, 1.700 posti. 
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  9
dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per i nati dal 7 gennaio 1989  al  7
gennaio 1996, estremi compresi; 
      c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2014, 1.700 posti. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 10  marzo
2014 all'8 aprile 2014, per i nati dall'8 aprile  1989  all'8  aprile
1996, estremi compresi; 
      d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di  dicembre
2014, 1.500 posti. 
    La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7  luglio
2014 al 5 agosto 2014, per i nati dal 5 agosto 1989 al 5 agosto 1996,
estremi compresi. 
    2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  e'  riservato
alle categorie previste nell'articolo 702 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e indicate nel modello di domanda di partecipazione
pubblicato nel portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero  della
Difesa. In caso di mancanza,  anche  parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti saranno devoluti agli altri  concorrenti  idonei  dello  stesso
blocco. 
    3. Le domande, con indicata la  preferenza  all'arruolamento  per
uno specifico blocco,  devono  essere  presentate,  entro  i  termini
previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo articolo 4. 
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi  e  nel  rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'Amministrazione
della   Difesa   ne   dara'   immediata   comunicazione   nel    sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione
provvedera' a formalizzare la citata  comunicazione  mediante  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.